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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03471/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia origina da un decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rispetto al quale la Procura della Repubblica ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Roma. Il Tribunale ha ritenuto tempestiva l’opposizione, escludendo che vi fosse prova certa della tardività della comunicazione del decreto, e ha poi respinto nel merito le doglianze della Procura, reputando irrilevanti riferimenti a procedimenti diversi e congruo l’importo liquidato di euro 1.200,00 in relazione all’attività svolta e alla natura della causa presupposta. In cassazione la Procura ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver ricevuto rituale comunicazione del decreto e che la mera schermata SICID non provasse la comunicazione nelle forme di rito; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice dell’opposizione non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il ricorso non descriveva adeguatamente il contenuto del provvedimento impugnato né le ragioni della sua adozione. Inoltre ha ritenuto che i motivi di ricorso non colpissero la reale ratio decidendi dell’ordinanza impugnata: il Tribunale non aveva affatto dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ma l’aveva considerata tempestiva e l’aveva respinta nel merito. I motivi proposti, invece, erano costruiti come se il rigetto fosse dipeso solo dalla tempestività dell’opposizione e non contestavano le argomentazioni di merito poste a base del rigetto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, sia perché il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica, sia per la mancata attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    sommaria esposizione dei fatti di causa

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sufficiente esposizione, sia pure sintetica, dei fatti rilevanti della controversia e del contenuto del provvedimento impugnato.

  • art. 136 c.p.c.

    La censura sulla comunicazione del decreto richiede la dimostrazione del rispetto delle forme previste dal codice di rito; la mera schermata del sistema informatico non è, di per sé, indicata come prova sufficiente della rituale comunicazione.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza relativa alla ripartizione dell’onere della prova non è utile se non si confronta con la reale motivazione della decisione impugnata e con i fatti effettivamente valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione nei confronti della Procura della Repubblica ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta della sommaria esposizione dei fatti di causa, requisito necessario per rendere intelligibile la vicenda processuale e il contenuto del provvedimento impugnato.
  • I motivi di ricorso devono censurare la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata: se il giudice di merito ha deciso anche sul merito della controversia, non è sufficiente criticare solo un profilo preliminare che non costituisce il fondamento della decisione.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile se il fatto indicato non incide sulla vera motivazione della sentenza o se la censura presuppone una ricostruzione della decisione diversa da quella effettivamente adottata.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione, la verifica della tempestività della contestazione e quella del merito della liquidazione sono piani distinti; il ricorso deve confrontarsi con entrambi se il giudice li ha entrambi affrontati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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