Cassazione Civile, Ordinanza n. 03472/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
Un soggetto ha citato in giudizio l’occupante di un magazzino chiedendone il rilascio e il risarcimento del danno per occupazione senza titolo. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo provata l’esistenza di un rapporto di locazione verbale tra le parti, desunta da documentazione e testimonianze, con pagamento del canone e autorizzazione a eseguire lavori nel locale. In cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ricostruito un contratto di locazione verbale senza prova adeguata; 2) violazione dell’art. 1350 c.c., assumendo che, trattandosi di locazione ultranovennale, fosse necessaria la forma scritta; 3) violazione dell’art. 1, comma 346, L. n. 311/2004, per non avere considerato la mancata registrazione del rinnovo del contratto; 4) violazione dell’art. 2043 c.c., per il rigetto della domanda risarcitoria da occupazione senza titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte d’appello aveva accertato, sulla base di prove documentali e testimoniali, l’esistenza di un contratto di locazione verbale idoneo a giustificare l’occupazione del magazzino; la doglianza sulla forma scritta era inconferente, poiché dalla sentenza impugnata non emergeva una locazione ultranovennale ma un rapporto locativo privo di patto contrario alla durata legale; la censura sulla mancata registrazione del rinnovo non scalfiva il titolo originario, che restava idoneo a legittimare l’occupazione. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché il rigetto del risarcimento conseguiva logicamente all’esistenza del titolo locativo. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La censura non è stata accolta perché la Corte territoriale ha ricostruito l’esistenza del rapporto locativo sulla base del complesso degli elementi istruttori, non in modo incompatibile con i criteri di interpretazione del contratto invocati dal ricorrente.
art. 1350 c.c.
La forma scritta ad substantiam è stata ritenuta non pertinente nel caso concreto, poiché la sentenza impugnata non aveva accertato una locazione ultranovennale, ma un rapporto locativo soggetto alla durata legale in difetto di patto contrario.
art. 1, comma 346, L. n. 311 del 2004
La mancata registrazione del rinnovo, anche ove rilevante, non elimina il titolo originario di locazione già esistente e idoneo a giustificare l’occupazione del bene.
art. 2043 c.c.
La domanda di risarcimento per occupazione senza titolo è stata rigettata perché l’occupazione risultava giustificata da un valido titolo locativo, venendo meno il presupposto dell’illecito aquiliano.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’esistenza di un contratto di locazione può essere provata anche tramite un complesso di elementi documentali e testimoniali, se il giudice di merito ne trae un accertamento logicamente motivato.
- La deduzione della mancanza di forma scritta è inconferente quando la decisione di merito non abbia accertato una locazione ultranovennale, ma un rapporto locativo soggetto alla durata legale in assenza di patto contrario.
- L’eventuale mancata registrazione del rinnovo di un contratto non travolge necessariamente il titolo originario già esistente, se questo resta idoneo a legittimare l’occupazione del bene.
- La domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo presuppone l’assenza di un valido titolo di detenzione o godimento; se il titolo sussiste, viene meno il presupposto dell’illecito.
- In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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