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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03473/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel corso di un procedimento penale, un imputato di nazionalità albanese aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nominando un avvocato di fiducia. Nell'istanza non era stata allegata la certificazione consolare relativa ai redditi esteri; era però stata resa dichiarazione sostitutiva circa l'assenza di redditi percepiti nell'anno indicato. Il giudice che procedeva aveva ammesso l'istante al beneficio senza richiedere integrazioni documentali e aveva poi liquidato i compensi per la fase preliminare. Successivamente, dopo la definizione del giudizio con assoluzione dell'imputato, il tribunale collegiale aveva revocato con effetto retroattivo l'ammissione, ritenendo l'istanza originariamente inammissibile per la mancata produzione della certificazione consolare e per la mancata prova dell'impossibilità di procurarla. L'avvocato proponeva opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002, deducendo: da un lato, che l'originario provvedimento di ammissione, già emesso dal giudice competente, precludeva successive valutazioni da parte di altri giudici; dall'altro, che la revoca non rientrava tra le ipotesi tassative previste dalla disciplina del patrocinio, perché la domanda era stata corredata dalla dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 94, comma 2, e il giudice non aveva sollevato rilievi né chiesto integrazioni. La Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate sulla legittimazione passiva e ha accolto entrambi i motivi, affermando che la mancata produzione della certificazione consolare non determina di per sé l'inammissibilità dell'istanza quando sia stata allegata un'impossibilità di procurarla, e che tale presupposto, una volta positivamente scrutinato dal primo giudice che ammette al beneficio, non può essere poi rivalutato in senso sfavorevole da un diverso giudice in sede di revoca solo perché si pervenga alla liquidazione degli onorari.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Pesaro in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata ritenuta non conforme ai principi già affermati in materia di patrocinio a spese dello Stato per l'imputato straniero non UE: l'assenza della certificazione consolare non comporta automaticamente inammissibilità se la sua mancata produzione sia giustificata da impossibilità allegata e scrutinata; inoltre, una volta che il giudice originariamente investito abbia ammesso il richiedente senza rilevare carenze, il diverso giudice non può revocare il beneficio per il medesimo profilo, salvo i casi consentiti dalla disciplina positiva.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002

    È il rimedio utilizzato per opporsi al provvedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato; la Corte non accoglie l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente sulla base della pretesa mancata evocazione del Ministero della giustizia.

  • art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002

    Per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea l'istanza deve essere corredata dalla certificazione dell'autorità consolare competente sui redditi prodotti all'estero; il comma 3 consente al giudice di richiedere ulteriore documentazione a pena di inammissibilità dell'istanza.

  • art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002

    La documentazione richiesta dal giudice procedente o dal consiglio dell'ordine deve essere prodotta a pena di inammissibilità, ma la mancata richiesta di integrazione da parte del giudice rileva ai fini della successiva valutazione della posizione del richiedente.

  • art. 94 d.P.R. n. 115 del 2002

    Disciplina l'ipotesi di impossibilità di produrre la documentazione necessaria, prevedendo un meccanismo sostitutivo mediante dichiarazione dell'interessato; per i cittadini non UE detenuti o custoditi è prevista anche una modalità di produzione della certificazione consolare entro venti giorni tramite difensore o familiare.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzato per contestare la decisione del tribunale.

  • art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della tassatività delle ipotesi di revoca del beneficio.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato dello straniero non appartenente all'Unione europea, la mancata produzione della certificazione consolare sui redditi esteri non determina automaticamente l'inammissibilità dell'istanza se il richiedente abbia allegato l'impossibilità di procurarla e tale impossibilità sia soggetta a scrutinio giudiziale.
  • L'istanza corredata da dichiarazione sostitutiva ex art. 94 d.P.R. n. 115 del 2002 non può essere disattesa in modo retroattivo da un giudice diverso da quello che ha già ammesso il richiedente al beneficio, quando il presupposto documentale omesso sia stato implicitamente o esplicitamente valutato dal primo giudice senza rilievi.
  • La revoca del patrocinio a spese dello Stato non può essere utilizzata per rimettere in discussione un requisito che, al momento dell'ammissione, è stato già positivamente vagliato dal giudice competente, salvo che ricorrano specifiche ipotesi previste dalla legge.
  • Le eccezioni relative alla legittimazione passiva in cassazione non possono essere introdotte utilmente se investono un capo della decisione impugnata e non sono veicolate con impugnazione incidentale della parte che le solleva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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