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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11693/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, emesso a seguito di verifica con metodo analitico-induttivo nei confronti di un esercente attività di panificazione e commercio al dettaglio di pane, con rideterminazione di maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con riduzione del maggior reddito e delle sanzioni; in appello il contribuente aveva visto respinto il gravame. In cassazione ha dedotto: (1) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, sostenendo che l'avviso rinviasse a un processo verbale privo di autonoma motivazione; (2) violazione della disciplina dell'accertamento analitico-induttivo, assumendo che la CTR avesse fondato la decisione su fatture irregolari e dichiarazioni di terzi senza considerare elementi difensivi contrari; (3) e (4) violazione dei criteri di motivazione e di valutazione della prova, lamentando che la CTR avesse ritenuto non convincente la modifica delle dichiarazioni sul prezzo del venduto e non avesse adeguatamente valorizzato una certificazione del canile municipale che, secondo il ricorrente, dimostrava il conferimento dell'invenduto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia perché la CTR aveva esaminato espressamente il motivo relativo alla motivazione dell'avviso e ne aveva spiegato il rigetto; ha ritenuto legittima la motivazione per relationem dell'atto impositivo, essendo gli atti richiamati conosciuti dal contribuente e comprensibili le ragioni della rettifica. Ha poi affermato che l'accertamento era correttamente qualificabile come analitico-induttivo, fondato su presunzioni e su incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dall'attività, con gli studi di settore utilizzati solo in funzione rafforzativa. Infine, ha dichiarato infondati i motivi che tendevano a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, ribadendo che il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella scelta e valutazione delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la CTR si era effettivamente pronunciata sul motivo di appello.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato in tema di motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem in presenza di atti conosciuti dal contribuente.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto l'avviso adeguatamente motivato mediante rinvio ad atti conosciuti e comprensibili.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente sulla motivazione dell'accertamento IVA; la Corte ha escluso il vizio motivazionale.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Invocato per la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria; la Corte ha considerato sufficiente il rinvio per relationem.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Indica il fondamento dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte ha ritenuto corretta la sua applicazione sulla base di presunzioni e incongruenze dei ricavi.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per l'accertamento IVA; la Corte ha confermato la legittimità dell'accertamento sui dati presuntivi.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331/1993

    Richiamato in relazione agli studi di settore e allo scostamento dai dati dichiarati; la Corte ha affermato che lo scostamento può legittimare l'analitico-induttivo.

  • art. 2195 c.c.

    Citato nei motivi, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha richiamato la possibilità di fondare l'accertamento su presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nei motivi sulla motivazione e sulla prova; non costituisce autonoma ratio decisoria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare carenze motivazionali; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR logica e sufficiente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto sufficiente una motivazione concisa ma logica.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per la valutazione della certificazione prodotta; la Corte ha ribadito che il giudice di merito valuta liberamente le prove e non deve esaminare analiticamente ogni elemento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione della prova; la Corte ha negato che vi fosse violazione, trattandosi in realtà di richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo con cui si lamentava omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando rinvia a un verbale o ad altri atti già conosciuti dal contribuente, in modo da consentire la piena comprensione delle ragioni della rettifica e senza pregiudicare il contraddittorio.
  • L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su una pluralità di elementi presuntivi, anche desunti da incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi ragionevolmente desumibili dall'attività svolta; gli studi di settore possono operare come elemento rafforzativo e lo scostamento dagli stessi può costituire indice di legittimazione dell'accertamento.
  • Ai fini dell'accertamento analitico-induttivo è sufficiente anche una parziale inattendibilità delle scritture contabili; l'Ufficio può ricostruire componenti positivi non dichiarati mediante presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta delle prove ritenute attendibili, la loro ponderazione e la ricostruzione dei fatti appartengono al giudice di merito, purché la motivazione sia logica e giuridicamente corretta.
  • Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di appello esamini il motivo di gravame e ne esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni del rigetto; l'articolazione della motivazione può essere concisa, purché chiara e coerente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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