Cassazione Civile, Ordinanza n. 12476/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta avverso quattro cartelle di pagamento emesse per contributi che il debitore assumeva essere stati indebitamente corrisposti dall'agenzia erogatrice competente. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, rimettendo le parti al primo giudice. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'ente della riscossione; (2) invalidità dell'appello perché proposto tramite avvocato di libero foro in violazione della disciplina richiamata; (3) erronea individuazione del soggetto interessato al contraddittorio e violazione delle norme sulla nullità per omessa partecipazione del litisconsorte; (4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello; (5) censure sulla regolazione delle spese e sull'antistatarietà. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali motivi perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la causa era un'opposizione all'esecuzione, materia sottratta alla sospensione feriale dei termini, sicché il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. era decorso prima della notifica del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando che la sentenza impugnata riguardava un'opposizione all'esecuzione e che, per tale tipo di giudizio, non opera la sospensione feriale dei termini. Di conseguenza, il termine lungo per impugnare era scaduto il 23 dicembre 2020, mentre il ricorso era stato notificato il 25 gennaio 2021. Sono state inoltre confermate, in via incidentale, l'irrilevanza della questione di costituzionalità prospettata nella memoria e l'infondatezza/inammissibilità delle ulteriori deduzioni sulla procura alle liti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio in esame il termine lungo di impugnazione era di sei mesi, decorrendo dalla pubblicazione della sentenza di appello.
È richiamato con riferimento alla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e alla rimessione della causa al primo giudice per violazione del contraddittorio.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
È richiamato in combinato con la legge sulla sospensione feriale per affermare la non operatività della sospensione nei giudizi oppositivi esecutivi.
La legge esclude espressamente dalla sospensione feriale le opposizioni all'esecuzione e, secondo la Corte, l'esclusione vale per tutti i giudizi oppositivi e per tutte le fasi e gradi del processo.
È il rito camerale richiamato per la trattazione e per le memorie depositate dalla parte ricorrente.
Richiamato per escludere che, nel caso concreto, vi fosse stato un potere/dovere di sollecitare la sanatoria della nullità della procura.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma introduttiva dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
È invocato nel primo motivo, ma il ricorso non viene esaminato nel merito per tardività.
È invocato nel primo motivo, ma il ricorso non viene esaminato nel merito per tardività.
È invocato nel terzo motivo, ma non è scrutinato nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 157 d.P.R. 28 dicembre 2002, n. 115
È richiamato nel quinto motivo in tema di spese e antistatarietà, senza esame nel merito.
art. 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato nel quinto motivo, senza esame nel merito.
Sono richiamati nel quinto motivo e connessi alla censura sulle spese e sulla rappresentanza, senza esame nel merito.
artt. 6 e 9 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Sono richiamati nei motivi secondo e terzo, ma la Corte non entra nel merito delle censure per tardività.
art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
È richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
È la legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata nel secondo motivo.
art. 3 bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
È menzionato nella memoria come base di una questione di legittimità costituzionale, ritenuta irrilevante perché sopravvenuta e non retroattiva.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La nuova previsione richiamata dalla parte ricorrente è ritenuta non applicabile ratione temporis al giudizio pendente.
È richiamato per escludere l'applicazione retroattiva della norma sopravvenuta.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, e più in generale nei giudizi oppositivi esecutivi, non opera la sospensione feriale dei termini processuali; tale regola dipende dalla natura della causa e si estende a tutte le fasi e ai gradi del processo, incluse le impugnazioni.
- La qualificazione della controversia come opposizione all'esecuzione comporta che il termine lungo per impugnare decorra senza sospensione feriale; un ricorso per cassazione notificato oltre tale termine è inammissibile e la tardività può essere rilevata d'ufficio.
- L'adozione di un rito speciale diverso non è di per sé idonea a mutare la qualificazione sostanziale della domanda né a incidere sul regime della sospensione feriale, se il giudice di merito non abbia espressamente riqualificato la causa.
- Le questioni nuove o sopravvenute, prive di applicazione retroattiva e non pertinenti al decisum, non possono incidere sull'esito del giudizio di legittimità quando il ricorso è già inammissibile per tardività.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto anche all'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.
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