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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12476/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta avverso quattro cartelle di pagamento emesse per contributi che il debitore assumeva essere stati indebitamente corrisposti dall'agenzia erogatrice competente. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, rimettendo le parti al primo giudice. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'ente della riscossione; (2) invalidità dell'appello perché proposto tramite avvocato di libero foro in violazione della disciplina richiamata; (3) erronea individuazione del soggetto interessato al contraddittorio e violazione delle norme sulla nullità per omessa partecipazione del litisconsorte; (4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello; (5) censure sulla regolazione delle spese e sull'antistatarietà. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali motivi perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la causa era un'opposizione all'esecuzione, materia sottratta alla sospensione feriale dei termini, sicché il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. era decorso prima della notifica del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando che la sentenza impugnata riguardava un'opposizione all'esecuzione e che, per tale tipo di giudizio, non opera la sospensione feriale dei termini. Di conseguenza, il termine lungo per impugnare era scaduto il 23 dicembre 2020, mentre il ricorso era stato notificato il 25 gennaio 2021. Sono state inoltre confermate, in via incidentale, l'irrilevanza della questione di costituzionalità prospettata nella memoria e l'infondatezza/inammissibilità delle ulteriori deduzioni sulla procura alle liti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, e più in generale nei giudizi oppositivi esecutivi, non opera la sospensione feriale dei termini processuali; tale regola dipende dalla natura della causa e si estende a tutte le fasi e ai gradi del processo, incluse le impugnazioni.
  • La qualificazione della controversia come opposizione all'esecuzione comporta che il termine lungo per impugnare decorra senza sospensione feriale; un ricorso per cassazione notificato oltre tale termine è inammissibile e la tardività può essere rilevata d'ufficio.
  • L'adozione di un rito speciale diverso non è di per sé idonea a mutare la qualificazione sostanziale della domanda né a incidere sul regime della sospensione feriale, se il giudice di merito non abbia espressamente riqualificato la causa.
  • Le questioni nuove o sopravvenute, prive di applicazione retroattiva e non pertinenti al decisum, non possono incidere sull'esito del giudizio di legittimità quando il ricorso è già inammissibile per tardività.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto anche all'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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