REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12
Ordinamento giudiziario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regio decreto approva l’Ordinamento giudiziario, efficace dal 21 aprile 1941, e disciplina, nel testo riportato, gli uffici giudiziari e del pubblico ministero, le cancellerie, l’ordine giudiziario, le tabelle e l’assegnazione degli affari, nonché alcune regole sullo stato, l’assunzione delle funzioni e le incompatibilità dei magistrati. Numerose disposizioni originarie sono state abrogate o sostituite; restano riportate norme organizzative aggiornate, incluse quelle sulle tabelle quadriennali e sulle misure di prevenzione.
Ordinamento giudiziario: struttura degli uffici e organizzazione della magistratura
Ordinamento giudiziario: struttura e organizzazione della magistratura
Il regio decreto 30 gennaio 1941 approva l’Ordinamento giudiziario, la cui esecuzione è prevista dal 21 aprile 1941. Le disposizioni riportate combinano norme originarie e successive modifiche: diversi articoli e parti sono stati abrogati, mentre le regole organizzative tuttora indicate disciplinano uffici giudiziari, tabelle, assegnazione degli affari e alcune condizioni di servizio dei magistrati.
Uffici giudiziari e soggetti dell’ordinamento
La giustizia civile e penale è amministrata, secondo l’elenco riportato, dal giudice di pace, dal tribunale ordinario, dalla corte di appello, dalla Corte di cassazione, dal tribunale per i minorenni, dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza. La voce relativa alla pretura è soppressa. Presso la Corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni sono costituiti gli uffici del pubblico ministero.
Le corti, i tribunali ordinari e gli uffici di conciliazione hanno una cancelleria; gli uffici del pubblico ministero hanno una segreteria. Cancellerie e segreterie possono essere istituite anche presso le sezioni distaccate indicate nell’ordinamento. Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; il personale può essere assegnato anche alle sezioni distaccate. Il relativo personale e le funzioni sono regolati da leggi particolari.
L’ordine giudiziario comprende uditori, giudici di ogni grado e magistrati del pubblico ministero. Sono magistrati onorari, tra gli altri, giudici conciliatori, vice conciliatori, giudici onorari di tribunale, vice procuratori, esperti dei tribunali e delle sezioni minorili, assessori della corte di assise ed esperti della magistratura del lavoro nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Il personale di cancellerie e segreterie appartiene all’ordine giudiziario; gli ufficiali giudiziari ne sono ausiliari.
Organici e piante organiche
Numero, sedi e circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari, nonché il ruolo organico della magistratura, sono determinati dalle tabelle allegate all’ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori. Le piante organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Nelle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non può essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre.
Tabelle degli uffici e organizzazione delle sezioni
La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, l’assegnazione dei magistrati e dei presidenti, l’attribuzione di specifici incarichi e funzioni processuali e la formazione dei collegi sono stabilite ogni quattro anni con decreto ministeriale, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura (CSM). Le deliberazioni sono adottate sulle proposte del Primo presidente della Corte di cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti i rispettivi organi direttivi o i consigli giudiziari. Scaduto il quadriennio, il decreto continua a produrre effetti fino all’adozione di quello successivo. La violazione dei criteri di assegnazione degli affari può rilevare sul piano disciplinare, ma non determina la nullità dei provvedimenti.
Le proposte sono accompagnate da documenti organizzativi generali predisposti dai dirigenti degli uffici e dal Primo presidente della Cassazione. Essi programmano risorse e obiettivi di buon funzionamento, anche sulla base dei risultati del quadriennio precedente, e sono elaborati sentiti il dirigente dell’ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati; per la Cassazione è sentito il presidente del Consiglio nazionale forense.
Documenti, tabelle e variazioni sono predisposti secondo modelli standard del CSM e trasmessi telematicamente. I modelli devono contenere l’analisi dei servizi, dei flussi e delle pendenze; la ripartizione dei magistrati tra settore civile e penale; i criteri di assegnazione degli affari, compatibili con il carico esigibile; la verifica degli obiettivi precedenti e gli obiettivi di miglioramento; l’andamento dei settori amministrativi connessi alla giurisdizione; l’utilizzo dei magistrati onorari; lo stato dell’informatizzazione, previa consultazione dei referenti informatici; e le variazioni rispetto alla precedente organizzazione. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Cassazione seguono modelli standard e riportano i rilievi critici su dati, proposte e scelte organizzative.
Le tabelle e le variazioni si intendono approvate se il CSM non si pronuncia in senso contrario entro 90 giorni dalla trasmissione telematica del parere. Se vi sono osservazioni dei magistrati dell’ufficio o il parere è stato adottato a maggioranza, il CSM delibera entro 180 giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo devono esaminare le proposte entro il termine massimo di 180 giorni prima dell’inizio del quadriennio e rendere il parere nei 90 giorni successivi. Le variazioni possono essere rese immediatamente esecutive dal dirigente, con provvedimento motivato, in caso di assoluta necessità e urgenza o quando riguardano l’assegnazione dei magistrati a settori, sezioni o posizioni tabellari.
Assegnazione degli affari e sostituzione dei giudici
Gli affari sono assegnati alle sezioni, ai collegi e ai singoli giudici dal dirigente dell’ufficio, dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati stabiliti dal CSM e approvati insieme alle tabelle. Per gli affari penali del giudice per le indagini preliminari i criteri mirano, ove possibile, a concentrare sullo stesso giudice i provvedimenti relativi al medesimo procedimento e a designare un giudice diverso per l’udienza preliminare. È comunque prevista la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della custodia cautelare in carcere, anche nell’ambito delle tabelle infradistrettuali.
La revoca di una precedente assegnazione deve essere motivata e comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. Il CSM stabilisce anche i criteri per sostituire il giudice astenuto, ricusato o impedito. Il dirigente dell’ufficio deve verificare che distribuzione dei ruoli e carichi di lavoro assicurino funzionalità, efficienza ed equità tra i magistrati, le sezioni e i collegi.
Per svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare è richiesto di avere esercitato per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento; le funzioni di giudice dell’udienza preliminare sono equiparate a quelle dibattimentali. La durata di tali funzioni è quella stabilita dal CSM ai sensi della disciplina richiamata. Se alla scadenza è in corso il compimento di un atto richiesto, le funzioni sono prorogate limitatamente al procedimento fino al completamento dell’attività. Le regole possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, nel rispetto delle procedure tabellari.
Sezioni specializzate e tabelle infradistrettuali
Presso il tribunale del capoluogo del distretto e la corte di appello sono istituite sezioni o individuati collegi dedicati in via esclusiva ai procedimenti previsti dal codice delle misure di prevenzione. Sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione sono previsti anche presso i tribunali circondariali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere. È assicurata loro copertura prioritaria delle carenze di organico e l’assegnazione di un numero di magistrati determinato dal CSM, comunque non inferiore a tre. Se i magistrati svolgono anche altre funzioni, il relativo carico di lavoro deve essere proporzionalmente ridotto. La composizione deve essere prevalentemente formata da magistrati con specifica esperienza in materia di prevenzione o criminalità organizzata, oppure con esperienza civile, fallimentare e societaria, così da integrare le competenze necessarie.
Le tabelle infradistrettuali ricomprendono i magistrati degli uffici giudicanti e requirenti inclusi, esclusi i capi degli uffici. Il CSM individua gli uffici interessati e ne dà comunicazione al Ministro per il decreto. La selezione considera, tra l’altro:
- per gli uffici giudicanti, un organico complessivo non inferiore a 15 unità;
- l’accorpamento preferenziale degli uffici con organico fino a 8 unità per quelli giudicanti e fino a 4 per quelli requirenti;
- le esigenze di funzionalità e le incompatibilità funzionali, in particolare per la competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari;
- le caratteristiche geografiche e i collegamenti, per ridurre gli oneri per l’erario.
Un magistrato può essere assegnato a più uffici con la stessa attribuzione o competenza, ma la sede principale, anche agli effetti giuridici ed economici, resta l’ufficio nel cui organico è inserito. La supplenza infradistrettuale non opera per assenze o impedimenti inferiori a sette giorni. Per formazione e approvazione delle relative tabelle si applicano le procedure previste per quelle ordinarie. Le modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, indicate come applicabili dopo due anni dalla sua entrata in vigore, sono soggette anche alla decorrenza specifica del 28 febbraio 2027 riportata nel testo.
Nomina, assunzione delle funzioni e tramutamenti
Le disposizioni originarie attribuivano al Re Imperatore, su proposta ministeriale, i provvedimenti di nomina, promozione, trasferimento e revoca dei magistrati; i provvedimenti sul loro stato e quelli relativi alla costituzione di sezioni, ripartizione, applicazioni, sostituzioni e supplenze seguivano le forme previste dall’ordinamento. Tali riferimenti riflettono il testo storico e non descrivono l’assetto istituzionale vigente.
Il testo prevede un termine ordinario di 30 giorni per assumere le funzioni dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina o destinazione. Il termine non è prorogabile, ma può essere abbreviato per necessità di servizio. Il Ministro può disporre che il magistrato promosso o trasferito continui a esercitare il precedente ufficio per un periodo non superiore a sei mesi, secondo la modifica richiamata; in tal caso il termine per assumere le nuove funzioni decorre dalla cessazione del precedente servizio e può essere abbreviato. Per necessità di servizio può essere consentito l’inizio presso il nuovo ufficio prima della registrazione del decreto: se il decreto non viene registrato, il magistrato è considerato in missione e ha diritto alla relativa indennità per il periodo di servizio svolto.
Il CSM svolge di regola due volte l’anno le procedure di tramutamento successivo e le definisce entro quattro mesi; il Ministro adotta un unico decreto per i magistrati trasferiti nella medesima procedura. Se il trasferimento comporta o aggrava una scopertura pari al 35% dell’organico dell’ufficio di provenienza, il CSM ne sospende l’efficacia fino alla deliberazione di copertura del posto vacante, comunque per non oltre sei mesi. La sospensione non si applica quando l’ufficio di destinazione presenta una scopertura pari o superiore a quella dell’ufficio di provenienza. Il testo riporta inoltre una deroga temporanea, valida fino al 31 dicembre 2024, che elevava a un anno alcuni periodi di permanenza nel precedente ufficio e il termine di sospensione nei tramutamenti successivi.
Il mancato ingresso in servizio entro il termine applicabile comporta la decadenza dall’impiego; il magistrato è considerato cessato dall’ordine giudiziario per dimissioni. La disciplina indicata si estende anche all’ipotesi di decadenza richiamata dal testo.
Doveri, incompatibilità e poteri nell’esercizio delle funzioni
I magistrati prestano giuramento all’ingresso nell’ordine giudiziario, senza doverlo rinnovare; i magistrati onorari giurano prima di assumere le funzioni. Il testo originario formulava il giuramento con riferimento alla fedeltà al Re Imperatore e allo Statuto. I magistrati sono esenti da uffici o servizi pubblici estranei alle loro funzioni, salvo il servizio militare.
Nell’esercizio delle funzioni, ciascun giudice può richiedere l’intervento della forza pubblica e adottare quanto necessario per il compimento sicuro e ordinato degli atti. I magistrati del pubblico ministero possono richiedere direttamente l’intervento della forza armata.
I magistrati non possono assumere impieghi o uffici pubblici o privati, salvo le eccezioni indicate nel testo storico (senatore, consigliere nazionale e amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza), né esercitare industria, commercio o libera professione. Non possono accettare incarichi né svolgere funzioni arbitrali senza autorizzazione del CSM, ferme le disposizioni richiamate. L’arbitrato autorizzabile è limitato al ruolo di arbitro unico o presidente del collegio e ai casi in cui sia parte l’Amministrazione dello Stato, un’azienda o un ente pubblico, fatte salve le previsioni specifiche citate. I primi presidenti e i procuratori generali non possono assumere incarichi fuori dalla residenza, salvo quelli attribuiti da leggi e regolamenti o conferiti con decreto.
Incompatibilità di sede e di composizione
I magistrati giudicanti e requirenti di corti di appello e tribunali non possono prestare servizio nelle sedi in cui il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini di primo grado esercitano la professione forense. L’accertamento concreto considera congiuntamente la rilevanza dell’attività forense davanti all’ufficio, anche quando svolta continuativamente solo in parte o in forma non individuale; le dimensioni e l’organizzazione tabellare dell’ufficio; le materie trattate e le specializzazioni; e la funzione specialistica dell’ufficio. L’incompatibilità ricorre sempre nei tribunali organizzati in un’unica sezione e nelle procure presso tali tribunali, salvo l’eccezione relativa all’attività esclusiva in sezione distaccata. Per i dirigenti giudicanti e requirenti l’incompatibilità è sempre ravvisata quando un parente o affine esercita la professione forense presso l’ufficio diretto, con la valutazione caso per caso prevista per tribunali organizzati in più sezioni. I rapporti con praticanti avvocati ammessi all’esercizio della professione sono valutati ai fini della disciplina richiamata.
I magistrati legati tra loro da parentela o affinità fino al secondo grado, coniugio o convivenza non possono far parte della stessa corte, tribunale o ufficio giudiziario. L’incompatibilità può essere esclusa in concreto se non comporta modifiche organizzative né interferenze tra uffici della stessa sede; l’esito è comunicato al consiglio dell’ordine degli avvocati del circondario. Per parentela o affinità fino al terzo grado, coniugio o convivenza, è vietata la contemporanea appartenenza allo stesso tribunale o corte organizzati in un’unica sezione e ai rispettivi uffici requirenti, salvo l’eccezione tra sezione distaccata e sede centrale. Con parentela o affinità fino al quarto grado, coniugio o convivenza, i magistrati non possono appartenere allo stesso collegio giudicante.
Sono inoltre previste incompatibilità tra magistrati preposti alla direzione di uffici della stessa sede e, secondo criteri analoghi a quelli indicati per i rapporti con gli avvocati, tra dirigenti e magistrati addetti agli uffici interessati, inclusi i rapporti tra tribunale distrettuale e tribunale per i minorenni e tra corte di appello o procura generale e uffici del distretto. I magistrati non possono appartenere allo stesso ufficio se parenti fino al secondo grado o affini di primo grado svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria; la verifica concreta segue, per quanto compatibili, i criteri stabiliti per le incompatibilità legate all’attività forense.
Disposizioni abrogate o storiche
Il testo segnala l’abrogazione di numerose disposizioni: tra queste, gli articoli 20-29, abrogati con efficacia dal 1º maggio 1995; gli articoli 30-34, abrogati con efficacia dal 2 giugno 1999; l’articolo 8 e l’articolo 12, abrogati rispettivamente dai decreti legislativi 160/2006 e 109/2006; e il comma 3 dell’articolo 7-bis, abrogato dal decreto legislativo 44/2024. Altre regole riportate, come la formula monarchica del giuramento e i poteri di nomina attribuiti al sovrano, appartengono al testo storico e non vanno intese come descrizione dell’ordinamento costituzionale attuale.
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