Cassazione Civile, Ordinanza n. 12260/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2005 emesso su diversi immobili ad uso industriale e su uffici contigui siti nel Comune di Ancona. La società contribuente contestava l'imposizione sulla porzione destinata a laboratorio per la produzione dolciaria, sostenendo che in tale area si formassero rifiuti speciali non soggetti a tassazione, mentre per altre porzioni dell'immobile la destinazione era a magazzino, ufficio o area scoperta. La CTR aveva respinto l'appello della concessionaria ritenendo non provata da quest'ultima la natura non speciale dei rifiuti prodotti. Con il ricorso per cassazione la concessionaria ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi sulla natura dei rifiuti prodotti; errata considerazione dell'invarianza dei luoghi e della comunicazione delle superfici tassabili; errato rilievo dato alle ricevute di smaltimento presso AnconAmbiente, riferite secondo la ricorrente a rifiuti diversi; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c. per avere la CTR invertito l'onere della prova in tema di esenzione TARSU; violazione della disciplina sui rifiuti e sull'assimilazione ai rifiuti urbani per avere riconosciuto l'esenzione senza considerare la delibera comunale di assimilazione e la normativa applicabile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la CTR ha invertito l'onere della prova: in tema di TARSU, quando il contribuente invoca l'esenzione o la riduzione per locali inidonei a produrre rifiuti o per produzione di rifiuti speciali smaltiti a proprie spese, è il contribuente a dover dimostrare i presupposti dell'agevolazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per le Marche, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia, valuti la delibera comunale di assimilazione e determini l'importo dovuto per la sola area laboratorio sulla base dell'esatta superficie imponibile.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo
È richiamato come vizio denunciato per l'omessa considerazione di fatti ritenuti decisivi dalla ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
È richiamato come parametro di censura per gli errori di diritto e di interpretazione della disciplina TARSU e delle regole sull'onere della prova.
La Corte afferma che la CTR li ha violati perché ha posto a carico dell'ente impositore la prova della natura non speciale dei rifiuti, invertendo l'onere probatorio.
nel testo indicato come art. 2967 c.c.
La Corte ricostruisce la regola dell'onere della prova e precisa che spettava al contribuente dimostrare i presupposti dell'esenzione/agevolazione.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 60 e 62, commi 1, 2 e 3
L'art. 62 individua il presupposto impositivo della TARSU e, per le esenzioni o riduzioni, pone la necessità che il contribuente provi le condizioni che giustificano il beneficio.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, comma 2, lett. f)
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla disciplina dei rifiuti e dell'assimilazione ai fini TARSU.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
È richiamato come disciplina che, nel regime applicabile, prevedeva il potere dell'ente di assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184, comma 2
È richiamato per la definizione di rifiuti urbani prima delle modifiche del 2020.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 198, comma 2, lett. g)
Attribuisce ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, comma 2, lett. e)
Prevede criteri statali per l'esercizio del potere comunale di assimilazione.
d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2
Richiamato come base della disciplina originaria dei rifiuti speciali e della loro assimilazione.
L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 39
La Corte ne ricostruisce l'effetto di assimilazione ope legis di alcuni rifiuti speciali ai rifiuti urbani, poi successivamente abrogato.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, commi 183 e 184
È richiamata per l'estensione dei criteri di determinazione della TARSU alla TIA1.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238
È richiamato per la successione TIA/TARI e per la disciplina transitoria che ha mantenuto vigenti i regolamenti precedenti in assenza del regolamento ministeriale.
È richiamata quale fonte della TARI, subentrata ai preesistenti tributi sui rifiuti dal 1 gennaio 2014.
Massime di principio
- In materia di TARSU, il presupposto impositivo è l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, mentre l'esenzione o riduzione per aree inidonee a produrre rifiuti o per produzione di rifiuti speciali da smaltire a cura del produttore costituisce un'eccezione che deve essere provata dal contribuente.
- L'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti per fruire dell'esenzione o riduzione dal tributo sui rifiuti non grava sull'ente impositore, ma sul soggetto che invoca il beneficio.
- La prova dello smaltimento di rifiuti presso un soggetto terzo non è, da sola, sufficiente a dimostrare che quei rifiuti siano speciali non assimilabili; occorre prova specifica della natura dei rifiuti oggetto di smaltimento.
- Nel giudizio di appello, la sentenza del giudice di secondo grado sostituisce quella di primo grado: ai fini del ricorso per cassazione rileva la ratio decidendi espressa dal giudice d'appello, non quella della decisione riformata o confermata di primo grado.
- Quando la decisione impugnata si fonda su un'erronea qualificazione giuridica del fatto principale, il giudice di rinvio deve riesaminare anche le questioni rimaste assorbite, compresa la correttezza dell'atto impositivo e dell'eventuale delibera comunale di assimilazione dei rifiuti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12242/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12246/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12247/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12255/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12259/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12263/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →