Cassazione Civile, Ordinanza n. 12255/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare con la quale il condominio aveva destinato una parte del cortile comune a parcheggio di autovetture. I condomini attori deducevano che la delibera fosse invalida perché adottata senza il quorum qualificato previsto dal regolamento condominiale per le modifiche delle clausole regolamentari, in particolare di quella che vietava l’occupazione del cortile con costruzioni provvisorie o mobili. Sostenevano inoltre che la decisione integrasse una innovazione lesiva del pari uso del bene comune e che, nel concreto, il parcheggio collocato nello spazio antistante il loro box rendesse più difficoltoso o impedisse l’accesso al garage di loro proprietà esclusiva. La Corte di appello aveva però dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta delibera del 2013 e, regolando le spese con il criterio della soccombenza virtuale, aveva ritenuto gli attori parzialmente soccombenti, reputando la delibera del 2009 non modificativa del regolamento perché conforme a precedenti deliberazioni interpretative della clausola regolamentare. Nel ricorso per cassazione i condomini censuravano: 1) l’interpretazione delle precedenti delibere assembleari e la conseguente esclusione della natura modificativa della delibera del 2009; 2) la violazione delle norme sulle deliberazioni condominiali e sulle innovazioni, assumendo che la delibera fosse una modifica/innovazione invalida; 3) l’omesso esame del fatto decisivo consistente nella compromissione dell’accesso al box; 4) la violazione dell’art. 92 c.p.c. in tema di spese, perché la Corte territoriale, ai fini della soccombenza virtuale, non aveva considerato la delibera sopravvenuta del 2013 che aveva precisato i limiti del parcheggio proprio per non ostacolare l’accesso al garage dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la conclusione della Corte di appello secondo cui la delibera del 2009 non aveva portata modificativa del regolamento, ma si limitava a recepire un’interpretazione già consolidata da precedenti deliberazioni non impugnate. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che, nel valutare la soccombenza virtuale ai fini delle spese, la Corte di appello non avrebbe potuto trascurare né la specifica doglianza relativa al pregiudizio all’accesso al box né la successiva delibera del 2013, che aveva ulteriormente precisato i limiti del parcheggio ed era stata la ragione della cessazione della materia del contendere. La sentenza impugnata è quindi stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come canone ermeneutico per contestare l’interpretazione delle precedenti deliberazioni assembleari e della clausola regolamentare
richiamato come canone ermeneutico per contestare l’interpretazione sistematica delle deliberazioni
richiamato come canone ermeneutico per sostenere che la clausola regolamentare non potesse essere estesa oltre il suo tenore letterale
l’uso del bene comune da parte dell’assemblea può essere disciplinato in modo conforme alle esigenze collettive senza che ciò comporti di per sé violazione del pari uso
invocato per sostenere che la delibera integrasse un’innovazione vietata o comunque invalida
richiamato in relazione ai quorum deliberativi richiesti per la validità della decisione assembleare
richiamato in relazione all’impugnazione delle delibere condominiali
richiamato in relazione alla modificabilità del regolamento condominiale e alle sue clausole
la liquidazione delle spese con soccombenza virtuale deve tener conto di tutti gli elementi rilevanti, compresa la delibera sopravvenuta che ha inciso sull’esito della lite
Massime di principio
- L’interpretazione degli atti negoziali o assembleari è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; non basta prospettare una lettura alternativa, essendo sufficiente che l’interpretazione adottata sia plausibile.
- Una delibera condominiale non è modificativa del regolamento se si limita a dare attuazione o conferma a un’interpretazione già desunta da precedenti deliberazioni definitive e non impugnate.
- L’assemblea condominiale può disciplinare l’uso del cortile comune anche destinandolo a parcheggio dei condomini, senza che ciò comporti automaticamente violazione del principio di pari uso della cosa comune.
- Nel regolare le spese secondo la soccombenza virtuale il giudice deve considerare non solo l’esito astratto della domanda, ma anche le specifiche censure dedotte e gli sviluppi sopravvenuti della controversia che abbiano inciso sulla ragione pratica della lite.
- L’omesso esame di un fatto decisivo rileva quando quel fatto, se valutato, avrebbe potuto incidere sulla decisione della controversia o sulla regolazione delle spese.
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