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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12242/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, sulla retribuzione di alcuni dipendenti, di quote Irpef relative al periodo ottobre 1990-dicembre 1992, trattenute ma non versate per effetto della sospensione dei versamenti disposta dopo il sisma di Siracusa del 1990. La società, successivamente, aveva aderito al condono fiscale di cui all'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002, versando il 10% delle somme. Il lavoratore aveva chiesto l'ammissione al passivo per la restituzione della quota residua trattenuta e non versata. La corte d'appello aveva ritenuto che, estinta l'obbligazione verso il Fisco, il datore non potesse trattenere le somme e dovesse restituirle al lavoratore come indebito, riconoscendo anche accessori nei limiti indicati in sentenza. La società ricorrente ha impugnato con due motivi: 1) violazione degli artt. 9, comma 17, L. 289/2002, 1294, 1301 e 2033 c.c., sostenendo che il condono operato dal sostituto d'imposta non potesse spiegare effetti a favore del sostituito e che la disciplina non comportasse un indebito restitutorio verso il lavoratore; 2) violazione degli artt. 409 c.p.c., 2033 c.c. e dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002, contestando la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi, che a suo dire doveva collegarsi al perfezionamento della definizione agevolata e non al momento delle trattenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui, nei rapporti tra sostituto e sostituito, il lavoratore resta soggetto passivo dell'imposta; se il datore, in qualità di sostituto, non versa al Fisco le somme trattenute e poi interviene un meccanismo di definizione agevolata o comunque un accertamento di insussistenza del debito fiscale, il datore non ha più titolo per trattenere la quota di retribuzione e deve restituirla al lavoratore. Ha inoltre ribadito che il credito restitutorio ha natura retributiva e, pertanto, gli accessori seguono la disciplina del rapporto di lavoro, con interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. maturanti dal momento della trattenuta, non dal successivo perfezionamento del condono. Non è stata disposta condanna alle spese per la tardività della costituzione del resistente, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    La definizione agevolata delle ritenute non versate non attribuisce al sostituto un definitivo vantaggio patrimoniale sulle somme trattenute alla retribuzione del lavoratore; il beneficio della definizione opera anche a favore del sostituito, che resta il soggetto passivo del tributo.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato per escludere che il condono del sostituto modifichi in senso sfavorevole la posizione del sostituito rispetto all'obbligazione tributaria.

  • art. 1301 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a smentire che l'estinzione del debito verso il Fisco giovi anche al lavoratore-sostituito.

  • art. 2033 c.c.

    Le somme trattenute e non versate, una volta venuto meno il titolo per trattenerle, devono essere restituite al lavoratore come indebito oggettivo.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché propone questioni già risolte in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato ai fini della qualificazione della controversia come rientrante nel rapporto di lavoro e della conseguente disciplina sugli accessori del credito.

  • art. 429 c.p.c.

    Gli interessi e la rivalutazione sul credito restitutorio hanno natura di componenti essenziali del credito di lavoro e decorrono dalla trattenuta retributiva.

  • art. 54 l.f.

    Richiamato dalla corte d'appello per il solo profilo della decorrenza degli interessi nel procedimento di insinuazione al passivo, secondo la disciplina anteriore alla riforma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra sostituto d'imposta e sostituito, il soggetto passivo dell'imposta resta il percettore del reddito; il meccanismo della ritenuta alla fonte non trasferisce definitivamente sul sostituto il carico economico del tributo.
  • Se il datore di lavoro trattiene somme sulla retribuzione a titolo fiscale ma, per effetto di una definizione agevolata o dell'accertata insussistenza del debito verso l'Erario, non è più tenuto al versamento, viene meno il titolo per trattenere quelle somme e sorge l'obbligo di restituzione al lavoratore.
  • Il credito del lavoratore alla restituzione delle somme trattenute e non versate conserva natura retributiva; di conseguenza si applicano gli accessori propri del credito di lavoro, con rivalutazione e interessi secondo la disciplina lavoristica.
  • In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato sulla questione di diritto, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Ai fini della decorrenza di interessi e rivalutazione sul credito restitutorio, rileva il momento della trattenuta retributiva e non quello successivo di perfezionamento della definizione fiscale agevolata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRContenzioso tributario
RamiProcesso civileLavoroTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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