Cassazione Civile, Ordinanza n. 12247/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria di una società nei confronti di una banca. Il Tribunale di Torino aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Torino, invece, aveva accolto l'appello della procedura. Avverso tale sentenza la banca aveva proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Prima dell'udienza, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., notificato alla controricorrente, con relativa accettazione della rinuncia e richiesta di estinzione del giudizio senza spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre escluso la condanna alle spese processuali in ragione dell'accettazione della rinuncia da parte della resistente, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c. Infine, ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ritenendolo applicabile solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l.fall.
Norma posta a base dell'azione revocatoria esercitata dalla procedura concorsuale nel giudizio di merito.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, una volta ritualmente proposta e notificata alla controparte, consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 391, comma 4, c.p.c.
L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la condanna del rinunciante alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, perché la norma è riferibile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
Norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte e accettata dal controricorrente, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non vi è condanna del rinunciante alle spese processuali.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica fuori dai casi tassativamente indicati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di previsione eccezionale e non estensibile analogicamente.
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