DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina definizioni, regole comuni e riti speciali per numerose controversie civili e amministrative: opposizioni a sanzioni, controversie in materia di immigrazione, dati personali, agrarie, protesti, spese di giustizia, cittadinanza e TSO. Per la maggior parte dei procedimenti si applicano termini brevi e competenze specializzate. Le regole risultano applicabili ai procedimenti instaurati dopo le riforme del 2023, salvo diversa previsione.
Norme processuali speciali del rito del lavoro e del rito semplificato di cognizione
Norme processuali speciali per rito del lavoro e rito semplificato di cognizione
Il decreto individua le principali controversie soggette a riti speciali, ne definisce il perimetro e coordina l’applicazione con il codice di procedura civile. Regola inoltre competenza, termini per ricorrere, sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, poteri delle parti e decisioni non appellabili in diverse materie.
Definizioni e ambito dei riti richiamati
Ai fini del decreto sono definiti:
- rito ordinario di cognizione: il procedimento disciplinato dal titolo I e dal titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;
- rito del lavoro: il procedimento di cui alla sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;
- rito semplificato di cognizione: il procedimento del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.
Le disposizioni del decreto, salvo diversa previsione, sono state fatte decorrere per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023; per i procedimenti pendenti a tale data restano applicabili le norme previgenti. In altro passaggio aggiornato, è anche richiamata la decorrenza del 30 giugno 2023: il contenuto fornito evidenzia quindi un regime transitorio collegato alla riforma del 2022, con applicazione alle cause nuove e mantenimento della disciplina precedente per quelle già pendenti alla data di riferimento indicata nel singolo aggiornamento.
Disposizioni comuni alle controversie del rito del lavoro
Per le controversie disciplinate dal capo II non si applicano, salvo richiamo espresso, varie norme del codice di procedura civile, tra cui quelle su fase introduttiva, istruzione e impugnazioni tipiche del rito lavoro. È inoltre previsto che:
- l’ordinanza ex articolo 423, secondo comma, c.p.c. può essere concessa su istanza di ciascuna parte;
- l’articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna parte;
- i poteri istruttori del giudice non possono essere esercitati oltre i limiti previsti dal codice civile, salvo diversa disposizione.
Disposizioni comuni alle controversie del rito semplificato di cognizione
Nelle controversie soggette al capo III non si applica il primo comma dell’articolo 281-duodecies c.p.c. Se la causa è decisa in primo grado in composizione collegiale:
- il presidente del collegio designa il giudice relatore;
- può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori a un componente del collegio.
Quando è competente la corte di appello in primo grado, il presidente nomina l’istruttore ai sensi dell’articolo 349-bis c.p.c. e il procedimento è regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies c.p.c.
Mutamento del rito e riassunzione
Se una controversia è proposta con forme diverse da quelle previste dal decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza, anche d’ufficio, entro il termine previsto dall’articolo 171-bis c.p.c. Quando la causa rientra nel rito del lavoro, il giudice fissa l’udienza ex articolo 420 c.p.c. e assegna un termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti introduttivi.
Se dichiara la propria incompetenza, il giudice ordina la riassunzione davanti al giudice competente secondo il rito previsto dal decreto. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda restano regolati dal rito inizialmente seguito e permangono le decadenze e le preclusioni già maturate.
Sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
Quando il decreto prevede la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il giudice può disporla, su richiesta e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, se sussistono gravi e circostanziate ragioni motivate. In caso di pericolo imminente di danno grave e irreparabile, la sospensione può essere concessa con decreto fuori udienza, ma perde efficacia se non viene confermata alla prima udienza successiva.
Opposizione a ordinanza-ingiunzione
Le controversie ex articolo 22 della legge n. 689/1981 sono regolate dal rito del lavoro. L’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e, di regola, al giudice di pace; davanti al tribunale nei casi relativi a specifiche materie di settore o quando la sanzione supera determinate soglie economiche o ha natura non pecuniaria.
Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, o entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero. Il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento e, alla prima udienza, può dichiarare l’inammissibilità tardiva o convalidare l’ordinanza in caso di mancata comparizione dell’opponente. In caso di accoglimento, il giudice può annullare o modificare l’ordinanza, determinando la sanzione in misura non inferiore al minimo edittale. Atti e decisione sono esenti da tasse e imposte, salvo quanto previsto dalla normativa sul contributo unificato.
Opposizione al verbale di accertamento del codice della strada
Le opposizioni ai verbali ex articolo 204-bis del codice della strada sono regolate dal rito del lavoro e sono proposte al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso va depositato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, oppure entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero; è inammissibile se è stato già proposto ricorso ex articolo 203 del codice della strada.
L’opposizione si estende alle sanzioni accessorie. La legittimazione passiva spetta al prefetto o agli enti territoriali a seconda dell’organo accertatore. Il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva, ordina il deposito degli atti dell’accertamento, e alla prima udienza può dichiarare l’inammissibilità o convalidare il provvedimento per mancata comparizione. Se rigetta, determina l’importo della sanzione tra minimo e massimo edittale e non può escludere le sanzioni accessorie o la decurtazione punti. Anche qui gli atti e la decisione sono esenti da tasse e imposte.
Opposizione in materia di stupefacenti e ai recuperi di aiuti di Stato
Per le controversie sulle sanzioni amministrative in materia di stupefacenti si applica, in via generale, l’articolo 6, con competenza del giudice di pace e, per il minorenne, del tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento.
Per il recupero di aiuti di Stato, salvo diversa disciplina, si applicano le regole dell’articolo 6 in quanto compatibili, con esclusione di alcune disposizioni. Il giudice può sospendere il titolo amministrativo o giudiziale di pagamento solo in presenza congiunta di gravi motivi di illegittimità o di evidente errore e di pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile. Se la sospensione è concessa per motivi di illegittimità, il giudice dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, salvo che la questione non sia già stata deferita. Sono previsti termini accelerati per udienza e decisione, con vigilanza del presidente di sezione sul rispetto dei tempi.
Protezione dei dati personali
Le controversie ex articolo 152 del codice della privacy sono regolate dal rito del lavoro. È competente, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede oppure quello del luogo di residenza dell’interessato.
Il ricorso contro i provvedimenti del Garante va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione, o entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero. Decorso il termine per la decisione del reclamo, l’interessato può ricorrere al tribunale competente; la stessa facoltà sussiste se il termine trimestrale è scaduto senza informazione sullo stato del procedimento. È ammesso il mandato a un ente del terzo settore attivo nella tutela dei diritti in materia di dati personali.
Il giudice fissa l’udienza con decreto e stabilisce il termine per notificare il ricorso; tra notifica e udienza devono intercorrere almeno 30 giorni. Può essere chiesta la sospensione del provvedimento. Se il ricorrente non compare alla prima udienza senza legittimo impedimento, il processo è estinto. Il Garante può presentare osservazioni. La sentenza non è appellabile e può prescrivere misure necessarie, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge n. 2248/1865, oltre al risarcimento del danno.
Controversie agrarie
Le controversie su contratti agrari e conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro e sono attribuite alle sezioni specializzate agrarie. Prima di agire in giudizio è necessaria una comunicazione preventiva, con raccomandata A/R, alla controparte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura.
L’ispettorato convoca le parti e i rappresentanti delle associazioni di categoria entro 20 giorni per un tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce o fallisce, viene redatto un verbale; se il tentativo non si conclude entro 60 giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può adire il giudice.
In caso di morosità dell’affittuario, il giudice concede un termine tra 30 e 90 giorni per pagare i canoni scaduti, rivalutati e maggiorati di interessi; il pagamento sana la morosità. Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell’annata agraria in cui è stata pronunciata la sentenza. È inoltre disciplinata la tutela cautelare in caso di grave e irreparabile danno.
Registro dei protesti e riabilitazione del debitore protestato
Le controversie sull’impugnazione dei rigetti delle istanze e sulla mancata decisione in materia di registro dei protesti seguono il rito del lavoro. È competente il giudice di pace del luogo di residenza del debitore protestato.
Per l’opposizione al diniego di riabilitazione, o al decreto/atto di riabilitazione, la controversia è regolata dal rito del lavoro e la competenza spetta al tribunale. Il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego o dalla pubblicazione del provvedimento, o entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.
Liquidazione degli onorari degli avvocati e spese di giustizia
Le controversie sulla liquidazione di onorari, diritti e spese spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali, nonché l’opposizione a decreto ingiuntivo ex articolo 645 c.p.c. in tale materia, sono regolate dal rito semplificato di cognizione. È competente l’ufficio giudiziario di merito presso il quale l’avvocato ha prestato la propria opera; il tribunale decide in composizione monocratica. Le parti possono stare in giudizio personalmente e la sentenza non è appellabile.
Le opposizioni ai decreti di pagamento di spese di giustizia ex articolo 170 del DPR n. 115/2002 seguono anch’esse il rito semplificato di cognizione. Il ricorso si propone al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, con regole particolari per giudice di pace e pubblici ministeri. Le parti possono stare in giudizio personalmente; il presidente può acquisire atti e informazioni necessari. Anche in questo caso la sentenza non è appellabile e l’efficacia esecutiva può essere sospesa.
Diritti di soggiorno UE, espulsioni e allontanamenti
Le controversie sul mancato riconoscimento del diritto di soggiorno ai cittadini UE e ai loro familiari sono regolate dal rito semplificato di cognizione. È competente il tribunale sede della sezione specializzata del luogo di dimora del ricorrente.
Per l’espulsione di stranieri con permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per gravi motivi di pubblica sicurezza, e per l’allontanamento di cittadini UE o loro familiari, si applica il rito semplificato di cognizione. La competenza appartiene al tribunale specializzato del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento. Il ricorso va proposto entro 15 giorni dalla notificazione, o entro 30 se il ricorrente risiede all’estero, con possibilità di deposito tramite servizio postale o rappresentanza diplomatica/consolare. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente; l’allontanamento non può avvenire prima della decisione sulla sospensione, salvo eccezioni, e in caso di rigetto il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
Per gli stranieri di Stati non UE, l’impugnazione del decreto di espulsione del prefetto segue il rito semplificato di cognizione. La competenza è del giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il ricorso va proposto entro 20 giorni, o 40 se il ricorrente risiede all’estero; è ammesso il patrocinio a spese dello Stato e, se necessario, un difensore d’ufficio e un interprete. Il giudizio deve essere definito entro 20 giorni dal deposito del ricorso; atti e decisione sono esenti da tasse e imposte e la sentenza non è appellabile.
Apolidia e cittadinanza italiana
Le controversie sull’accertamento dello stato di apolidia e della cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione. È competente il tribunale specializzato del luogo di dimora del ricorrente.
Nelle cause di cittadinanza italiana, salvo casi espressamente previsti, non sono ammessi giuramento e prova testimoniale. Inoltre, chi chiede l’accertamento della cittadinanza deve allegare e provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o perdita previste dalla legge.
Permessi temporanei per esigenze umanitarie
Le controversie sul diniego o sulla revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze umanitarie sono regolate dal rito semplificato di cognizione. È competente il tribunale specializzato del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, in composizione collegiale.
Il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla notificazione, o entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero, anche tramite servizio postale o rappresentanza diplomatica/consolare. Se viene proposta istanza cautelare, l’ordinanza è adottata entro 5 giorni. La sentenza non è appellabile; il ricorso per cassazione va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la procura deve essere successiva a tale comunicazione. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide entro sei mesi.
Trattamento sanitario obbligatorio
Le controversie sulla convalida del trattamento sanitario obbligatorio seguono il rito semplificato di cognizione. È competente il tribunale in composizione collegiale e partecipa il pubblico ministero. Il ricorso proposto dal sindaco deve essere depositato entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dalla legge n. 180/1978. Le ulteriori modalità di partecipazione delle parti risultano solo parzialmente presenti nel testo fornito.
Norma abrogata
L’articolo 19 risulta espressamente abrogato e quindi non ha rilievo applicativo attuale.
Valutazione complessiva di attualità
Il provvedimento, nella parte fornita, non appare deprecato in via generale perché contiene ancora regole processuali utilizzabili in diverse materie speciali. Fa eccezione l’articolo espressamente abrogato e, per alcune disposizioni, occorre considerare i regimi transitori legati alle riforme entrate in vigore nel 2023.
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