Cassazione Civile, Sentenza n. 18776/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contro l'avviso di accertamento IVA per l'anno 2013, emesso in seguito a verifiche connesse ad omissioni di fatturazione riferite alla società Nuova Santa Rosa s.r.l., Ingral s.r.l. propose ricorso avanti la CTP di Benevento (accoglimento). L'Agenzia appellò e la CTR riformò la sentenza di primo grado rigettando il ricorso della contribuente. Ingral ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi, tra i quali censure di carenza/mancanza di motivazione dell'atto impositivo, violazione dell'onere della prova, nullità dell'avviso, inammissibilità dell'appello dell'Ufficio e omissione di accertamento induttivo. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi formalmente numerati e rubricati e ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché formulati in termini generici o perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, senza localizzazione o trascrizione degli atti impugnati e senza specificazione dei fatti o delle prove allegati.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha motivato l'inammissibilità sottolineando la mancanza di specificità dei motivi: molte censure attaccavano direttamente l'avviso di accertamento anziché la motivazione della sentenza impugnata; altre non indicavano né localizzavano gli atti o i 'nova' dedotti in appello; in generale i motivi non consentivano al Collegio di verificare la fondatezza delle dogliane per mancata indicazione del contenuto essenziale degli atti o della parte della sentenza ritenuta viziata. È stata inoltre rilevata la regolarità del contraddittorio nonostante la cancellazione dall'albo del difensore dopo il deposito del ricorso, atteso che la cancelleria aveva tempestivamente comunicato la data dell'udienza. Conseguentemente la società Ingral s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate (e all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 DPR 115/2002 se dovuto).
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.
Si tratta delle categorie di vizio invocate per il ricorso in cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto e insufficienza della motivazione). La Corte le ha applicate per valutare la specificità e la rilevanza dei motivi: quando i motivi sono generici o non si confrontano con la decisione impugnata risultano inammissibili.
Riferito al principio del libero convincimento del giudice e alla valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta generica e non adeguatamente ancorata alla sentenza impugnata.
Richiama la necessità di motivazione strutturata delle decisioni; la Corte ha escluso un difetto di motivazione nell'impugnata perché i rilievi della ricorrente non erano specifici.
Norma sul giudizio di merito e sugli elementi che formano il contraddittorio; la Corte ha valutato la regolarità del contraddittorio, anche alla luce della tempestiva comunicazione dell'udienza nonostante la cancellazione dall'albo del difensore.
Norma di rito processuale tributario collegata alla decisione di merito; le censure che la richiamavano non sono state ritenute specificamente confrontate con la sentenza impugnata.
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento (presunta carenza): la Corte ha osservato che il motivo censurava direttamente l'atto impositivo senza contrapporlo alla motivazione della sentenza impugnata.
Riferito alla normativa IVA richiamata dal ricorrente; la Corte ha rilevato l'insufficiente specificità della doglianza.
Richiamato in relazione a principi di diritto tributario e motivazione degli atti; la Corte non ha ritenuto il motivo adeguatamente confrontato con la sentenza impugnata.
Norma sull'onere della prova: la ricorrente lamentava che l'amministrazione non avesse assolto l'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di indicazioni sul punto concreto contestato.
Richiamato in relazione alla nullità degli atti processuali; il ricorso non ha specificato come si fosse concretizzata la presunta nullità nell'appello o nella sentenza impugnata.
artt. 53, 56, 57 e 23 d.lgs. n. 546/1992
Norme procedurali tributarie evocate dalla ricorrente per criticare l'istruttoria e l'ammissibilità degli atti: la Corte ha ritenuto le censure astratte e non adeguatamente localizzate.
Richiamata in relazione ai principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha osservato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Invocata per presunte violazioni dei diritti del contribuente nella motivazione dell'avviso; non adeguatamente specificata nel ricorso per cassazione.
Richiamato dalla ricorrente in ordine alle presunzioni e all'accertamento induttivo; la Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata non trattava l'accertamento induttivo, quindi la censura non si confrontava con la decisione impugnata.
art. 53 Cost.
Riferito al principio della capacità contributiva invocato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura non rilevante per cassazione perché non specificamente dedotta in merito.
Richiamato in relazione al valore probatorio di determinate presunzioni: la Corte ha stigmatizzato che la censura attaccava l'avviso direttamente, senza confrontarsi con la decisione impugnata.
Richiama i requisiti della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia indicato con precisione le parti della motivazione ritenute carenti.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; art. 112 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.
Norme richiamate in relazione alla nullità della sentenza per vizio motivazionale o omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto il motivo apodittico e non sufficientemente circostanziato.
art. 13, comma 1 e 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norme sul contributo unificato: la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione dell'atto impugnato: semplici enunciazioni di principi giuridici o attacchi generici all'atto amministrativo prima non sono sufficienti.
- Non è ammesso censurare 'direttamente' l'atto impositivo (avviso di accertamento) senza dimostrare e spiegare in quale parte la decisione di merito avrebbe errato nel valutare quell'atto; il ricorso per cassazione deve indicare il vizio della decisione impugnata, non solo l'eventuale nullità dell'atto primario.
- I motivi devono localizzare e trascrivere, ove necessario, il contenuto essenziale degli atti o delle parti di sentenza cui si riferiscono, così da consentire al Collegio di valutare la fondatezza delle doglianze.
- L'evocazione di 'nova' introdotti in appello richiede l'indicazione puntuale di tali elementi e della loro irrilevanza o illegittimità; affermazioni generiche sull'esistenza di 'nova' sono inammissibili.
- Le doglianze sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) devono indicare esattamente quali fatti non sarebbero stati provati e perché, non possono limitarsi a enunciare il principio.
- La cancellazione dall'albo dell'avvocato dopo il deposito del ricorso non interrompe automaticamente il giudizio se è stato garantito il corretto svolgimento del contraddittorio (es. comunicazione tempestiva dell'udienza al rappresentante legale).
- Per evitare la condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato, il ricorrente deve formulare motivi concreti e adeguatamente documentati; l'assenza di specificità comporta l'inammissibilità e la soccombenza.
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