Cassazione Civile, Sentenza n. 18769/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2014 per presunte nullità e vizi: mancata notifica e inesistenza giuridica della cartella (PEC inviata da indirizzo non presente nei registri pubblici), carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti prodromici, violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancata trattazione in udienza pubblica nonostante istanze di discussione e richiesta di trattazione da remoto, mancata trattazione delle istanze cautelari (sospensione dell'esecuzione, sospensione dell'atto e delle sanzioni), ammissione tardiva e telematica delle costituite in appello, violazione delle norme sul processo tributario telematico e difetto dello ius postulandi per l'avvocato dell'agente della riscossione. Il ricorso per cassazione articolava otto motivi volti a censurare la sentenza della C.T.R. Campania che aveva confermato il rigetto dell'appello.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi per difetto di specificità, per mancato confronto con la motivazione impugnata o per genericità. In particolare: 1) l'istanza di discussione depositata dalla ricorrente non era stata notificata alle altre parti nei termini previsti, sicché la causa poteva passare in decisione sulla base degli atti; 2) le istanze di sospensione risultavano assorbite dal rigetto dell'appello; 3) la mancata notifica della comunicazione preventiva (art.36-bis DPR 600/1973) non determina automaticamente la nullità della cartella di pagamento; 4) la notifica PEC da indirizzo non presente nei registri INI-Pec non invalida automaticamente la presunzione di riferibilità della notifica, salvo dimostrazione del pregiudizio sostanziale; 5) la sanatoria dei vizi di notifica opera se la parte ha tempestivamente impugnato l'atto e ha spiegato le proprie difese; 6) la costituzione telematica delle parti e la difesa affidata ad avvocati del libero foro erano ammissibili; 7) la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e sufficiente. Le spese di giudizio sono a carico della ricorrente, liquidate in euro 1.700 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte dà atto dell'eventuale obbligo per la ricorrente del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
decreto‑legge n. 137 del 2020, conv. nella l. n. 176/2020, art. 27, comma 2
in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione
La Corte ha applicato questo criterio per ritenere che la causa sia passata in decisione sulla base degli atti perché la ricorrente non ha dimostrato di avere notificato l'istanza di discussione alle altre parti e di averla depositata nel termine perentorio; quindi il semplice deposito non basta.
Ai fini del processo tributario la norma sulla sanatoria dei vizi di notificazione degli atti processuali è applicata per ritenere sanati i vizi della notifica della cartella quando la parte impugna tempestivamente l'atto e svolge pienamente le proprie difese (raggiungimento dello scopo).
art. 36‑bis del d.P.R. n. 600 del 1973
La mancata notificazione della comunicazione preventiva prevista dall'art.36‑bis non determina automaticamente la nullità della cartella di pagamento; la motivazione della cartella, fondata su controllo automatizzato, non richiede la stessa dettagliatezza dell'avviso di accertamento.
registro INI‑PEC / regole di notificazione via PEC (richiamata giurisprudenza della Cassazione)
La Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'estraneità dell'indirizzo mittente dal registro INI‑PEC non inficia automaticamente la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto indicato nel mittente: è necessario dimostrare il pregiudizio sostanziale al diritto di difesa derivante dall'uso di un indirizzo diverso (richiamo a Cass. Sent. n. 18684/2023).
decreto‑legge n. 119 del 2018, conv. nella l. n. 136/2018 (art.16, comma 4 richiamato)
Richiamata nella contestazione iniziale ma non desunta idonea a vincere il motivo; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa alle norme richiamate in connessione con il contraddittorio e alla presunta nullità.
Le disposizioni del processo tributario e le norme sul processo tributario telematico sono state interpretate in senso favorevole alla regolarità della procedura: la costituzione telematica delle controparti era ammissibile e gli avvocati del libero foro possono rappresentare l'agente della riscossione nel giudizio tributario.
art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dichiara l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla norma.
Massime di principio
- Se si chiede la discussione orale (anche da remoto) per evitare che la causa passi in decisione sulla base degli atti, è necessario non solo depositare l'istanza ma anche notificare tale istanza alle altre parti costituite rispettando il termine perentorio previsto dalla norma; altrimenti la causa può essere decisa sugli atti.
- I vizi formali della notificazione telematica (PEC) non invalidano automaticamente l'atto: occorre dimostrare il pregiudizio sostanziale al diritto di difesa provocato dall'irregolarità (es. indirizzo mittente non presente nel registro INI‑PEC).
- La tempestiva impugnazione della cartella e lo svolgimento effettivo della difesa possono sanare i vizi di notifica ai sensi dell'art.156 c.p.c.; dunque contestare tardivamente vizi formali senza mostrare pregiudizio sostanziale è meno efficace.
- La mancata notifica della comunicazione preventiva prevista per alcuni atti tributari (art.36‑bis DPR 600/1973) non produce automaticamente la nullità della cartella; occorre valutare la portata del vizio rispetto al contenuto e alla funzione dell'atto impugnato.
- Le eccezioni generiche o non specificamente articolate e quelle che non si confrontano punto per punto con la motivazione della decisione di merito sono spesso inammissibili in cassazione: è necessario indicare con chiarezza il vizio dedotto e il rapporto con la motivazione impugnata.
- La costituzione telematica delle parti e l'uso del processo tributario telematico sono generalmente ammissibili anche quando l'atto introduttivo è stato formato in modalità analogica, nel rispetto delle norme vigenti; verificare sempre la normativa applicabile ratione temporis.
- Per eccepire nullità derivanti da difetti di rappresentanza o ius postulandi occorre fondare l'eccezione su norme e fatti specifici; la mera allegazione generica non è sufficiente.
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