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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18762/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impetrazione avverso la sentenza della CTR Campania che aveva riformato la pronuncia di primo grado e confermato l'accertamento induttivo per l'anno 2009. L'Agenzia aveva determinato maggiori ricavi applicando una percentuale di ricarico del 15% sui costi; la società contestava la legittimità del metodo induttivo, la prova della notifica dell'invito a esibire documenti, la motivazione dell'atto e la corretta applicazione delle norme probatorie e procedurali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Ingral ritenendo i motivi in gran parte inammissibili (per genericità, mescolanza di censure in fatto e diritto, mancata specificazione degli atti e dei punti di doglianza) e gli altri infondati. In particolare ha confermato che l'accertamento induttivo era legittimo: l'Ufficio aveva dimostrato la notifica dell'invito a produrre documenti e il rifiuto/omissione della società a rispondere legittimava l'uso delle presunzioni ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d)-bis DPR 600/1973; inoltre la percentuale del 15% era correlata ai parametri di settore (DPCM 28/07/1989). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e Ingral condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lettera d)-bis

    art. 39, comma 2, lett. d)-bis

    Consente all'Ufficio di procedere all'accertamento induttivo anche con presunzioni non conformi ai requisiti dell'art. 39, comma 1, quando il contribuente omette di rispondere al questionario o di produrre documenti, creando sospetto sull'attendibilità delle scritture

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lettera d)

    art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma richiamata per distinguere il tipo di presunzioni ordinarie richieste; la Corte ha osservato che l'art. 39 comma 2 lett. d)-bis deroga a tali requisiti in caso di omissione del contribuente

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 4

    Regola il questionario e la richiesta di documentazione; la corretta notifica dell'invito a esibire è elemento che legittima l'accertamento induttivo quando il contribuente non risponde

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Riferimento alla disciplina della motivazione degli atti ai fini IVA; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque valutato e ritenuto esaustiva la motivazione dell'atto contestato

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Regola i contenuti dell'impugnazione in appello; la Corte ha affermato che l'Amministrazione, riproponendo in appello le stesse ragioni già sostenute in primo grado, ha assolto l'onere di specificità dell'impugnazione

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Disciplina le eccezioni processuali in appello; la Corte ha richiamato che le censure devono essere specificate e non prospettate in termini generici

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Consente la produzione di nuovi documenti in sede di appello nel processo tributario; la Corte ha confermato che non vige la preclusione che vale nel processo civile ordinario

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3,4,5

    art. 360, primo comma, nn. 3,4,5

    Fondamento delle censure in cassazione; la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità (natura e specificità dei motivi) e il sindacato sulla motivazione ridotto al minimo costituzionale

  • codice civile, art. 2697

    Onere della prova; la Corte ha precisato che la violazione in cassazione richiede che il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere a parte diversa da quella competente per legge

  • codice di procedura civile, art. 115

    Divieto per il giudice di fondare la decisione su prove non introdotte dalle parti; la Corte ha osservato che non si contesta il diverso apprezzamento delle prove ma l'uso di prove d'ufficio, che non è emerso

  • Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986), art. 75, comma 4

    art. 75, comma 4 TUIR (richiamato)

    Il motivo relativo al riconoscimento dei costi è stato ritenuto generico; la Corte ha anche osservato che la disposizione è stata riorganizzata nell'art. 109 TUIR e che la parte non ha dimostrato dove avesse sollevato la questione in sede di merito

  • legge n. 212 del 2000, art. 7

    Principi di buona amministrazione e diritto di difesa del contribuente; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque affrontato nel merito la pretesa tributaria

  • legge n. 241 del 1990

    Riferimento generico alla trasparenza amministrativa; la Corte ha dichiarato la doglianza inammissibile per eccessiva genericità e mancanza di riferimento agli atti specifici

  • Costituzione, art. 97

    Richiamo al buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; utilizzato nella generica censura sulla motivazione degli atti, ritenuta non sufficientemente specificata

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiesta della pronuncia su tutte le questioni rilevanti; la Corte ha distinto tra omessa pronuncia e vizio di motivazione e ritenuto la doglianza mal proposta

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, disp. att. art. 118

    art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamata nella denuncia di nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto l'esposizione delle censure confusa e inammissibile

  • codice di procedura civile, art. 366, primo comma, n. 6

    art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Onere di specificare nel ricorso per cassazione gli atti e documenti rilevanti; la Corte ha sottolineato che la mancanza di tale specificazione rende i motivi inammissibili

  • DPCM 28 luglio 1989

    Fonte delle percentuali di settore utilizzate per la determinazione della redditività; la Corte ha considerato la percentuale del 15% come rispondente a parametri di settore

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiama la sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione di determinate conseguenze procedurali economiche; citata nella parte finale per esigenze di liquidazione spese

Massime di principio

  • L'accertamento induttivo è legittimo quando il contribuente, pur regolarmente sollecitato mediante questionario o invito a produrre documenti, omette di rispondere o di esibire la documentazione, potendo l'Ufficio utilizzare presunzioni anche se non dotate dei requisiti ordinari previsti per le presunzioni nel caso di normale ricostruzione del reddito
  • La prova della regolare notifica dell'invito a esibire documenti è un elemento cruciale: se l'amministrazione dimostra la notifica e il contribuente non adduce giustificazione, ciò legittima il sospetto di inattendibilità delle scritture e lo scostamento ricostruito su base di parametri di settore
  • L'onere della prova, una volta ricostruito induttivamente il reddito, grava sul contribuente che deve fornire elementi specifici e personalizzati per dimostrare che il reddito è stato prodotto in misura diversa rispetto a quanto presunto
  • In sede di appello tributario l'Agenzia può riproporre le stesse ragioni già sostenute in primo grado senza che ciò renda automaticamente inammissibile l'impugnazione; inoltre il processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello (art. 58 d.lgs. 546/1992)
  • In cassazione le censure devono essere specifiche, separate e conformi ai parametri dell'art. 360 c.p.c.; doglianze generiche, miste o che non indicano gli atti e i punti del processo in cui le questioni sono state sollevate sono generalmente inammissibili
  • La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione entro il limite del cosiddetto minimo costituzionale: devono emergere vizi di motivazione totalmente mancanti, meramente apparenti o incomprensibili per ottenere annullamento per carenza motivazionale
  • Se si contesta la mancata valutazione di prove o eccezioni in grado di merito, è necessario indicare esattamente dove tali deduzioni sono state svolte nel processo di merito, altrimenti la censura risulta inammissibile per novità o genericità

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