Cassazione Civile, Sentenza n. 18765/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, rinnovata la consulenza tecnica, aveva riassegnato e aumentato in parte le poste risarcitorie a carico del direttore dei lavori (arch. Bonetti) e delle imprese appaltatrici, attribuendo al direttore la responsabilità per numerosi vizi e ripartendo fra le parti i costi di ripristino, spese tecniche, impianti cantiere e mancato godimento. Il ricorrente denunciava, tra l'altro: violazione del divieto di reformatio in peius e dell'effetto devolutivo dell'appello; nullità/insufficienza della motivazione; omessa pronuncia su motivi di appello; attribuzione di responsabilità per lavori non progettati o non di sua competenza; errata ripartizione delle voci di danno; mancata considerazione di risparmi o benefici fiscali; e difetti nella quantificazione delle spese di lite. I ricorsi incidentali di Menegatti, Termotecnica e Isor contestavano, in vari punti, la corresponsione di specifiche voci di danno a loro carico e la decisione della Corte d'appello di rimettere o aumentare importi in assenza di loro impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte accolto il ricorso principale di Bonetti per i motivi riguardanti il divieto di reformatio in peius e l'eccessiva generalizzazione della responsabilità del direttore dei lavori (sono accolti i motivi n. 1, 5, 6, 7 e 8; respinti i nn. 2, 3, 4 e 11; assorbiti i nn. 9, 10, 12 e 13). Per i ricorsi incidentali: è accolto il quarto motivo di Menegatti (gli altri motivi di Menegatti sono rigettati o inammissibili); è accolto il quarto motivo di Termotecnica (gli altri motivi rigettati o inammissibili); è accolto il ricorso incidentale di Isor Alluminio. Conseguenze pratiche: cassazione della sentenza impugnata limitatamente alle parti indicate (con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame e nuova ripartizione delle responsabilità e degli importi tra le parti) e cassazione senza rinvio per i capi relativi a Isor Alluminio. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico di Lavecchia; le spese del giudizio d'appello sono compensate tra le parti. La Corte d'appello adirà nuovamente i punti indicati dalla Cassazione e riformulerà le decisioni conformemente alle statuizioni di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)
Quadro delle censure di legittimità: violazione di norme di diritto, nullità per vizio di motivazione e anomalie motivazionali denunziabili in cassazione secondo i limiti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza
art. 112, 324, 329, 333, 342, 343 c.p.c.
Rinvio ai principi sull'effetto devolutivo dell'appello, acquiescenza, e formazione del thema decidendum; richiamati in relazione al divieto di reformatio in peius e alla correttezza del procedimento di appello
art. 132 c.p.c. comma 2 n.4
Regole sulla motivazione della sentenza; la Corte precisa i limiti della sindacabilità in Cassazione delle doglianze di motivazione salvo i casi di anomalia motivazionale estrema
art. 115 e 116 c.p.c.
Regole sull'onere della prova e valutazione della prova; richiamate nel contesto della critica alla motivazione e alla valutazione tecnica
art. 2697 c.c.
Onere della prova: osservazione che il creditore (committente) deve provare la mancanza di vigilanza del direttore dei lavori, tema centrale nella valutazione della responsabilità del direttore
art. 1176 c.c.
Diligenza del professionista: contestata e valutata la misura della diligenza richiesta al direttore dei lavori in relazione alla natura dell'opera
art. 1655 c.c.
Norme sull'appalto e sulle responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori: la Corte ricorda che la responsabilità per cattiva esecuzione resta primaria dell'appaltatore e la responsabilità del direttore va valutata caso per caso
art. 1223 e 1227 c.c.
Regole sul risarcimento e sulla colpa concorrente del danneggiato: richiamate in relazione all'eventuale aggravamento dei danni e alla rilevanza della condotta del committente
art. 1669, 2055 c.c.
Responsabilità e solidarietà fra più appaltatori per rovina o difetto di opere: principio della solidarietà fra i coobbligati e conseguente possibilità per il committente di ottenere l'intera prestazione da uno solo
art. 91 c.p.c.
Criteri per la liquidazione delle spese di lite e loro compensazione in caso di reciproca soccombenza: invocato dalle parti per chiedere diversa ripartizione delle spese
art. 2730 c.c.
Valore probatorio delle dichiarazioni e delle confessioni: richiamato in ordine all'apprezzamento delle dichiarazioni in interrogatorio formale
l. 143/1949 (art. 19 lett. g)
Richiamata nella censura sul rapporto fra progetto, capitolato e opere eseguite, per valutare se alcune lavorazioni fossero previste o meno
d.l. n. 34/2020 (art. 119 e 121) o art. 16-bis d.p.r.
Contestazione relativa al possibile beneficio fiscale (ecobonus/superbonus) applicabile a interventi di ripristino e alla necessità di computare detrazioni nel risarcimento
l. 10/1991 e d.m. 5 luglio 1975
Richiamate rispetto alla normativa tecnica/energetica e ai criteri di progettazione dei serramenti e superfici finestrate
Massime di principio
- Divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'appellato in assenza di appello incidentale o di impugnazione sulle singole posizioni; le modifiche 'in pejus' alle voci non impugnate dal controricorrente sono illegittime
- Responsabilità del direttore dei lavori: va valutata vizio per vizio; non può essere automaticamente estesa a tutte le difformità dell'opera senza prova specifica di omissione di vigilanza o di incompetenza rispetto alla singola prestazione
- Solidarietà degli appaltatori (art. 1669 c.c.): il committente può chiedere l'intero risarcimento a uno solo dei coobbligati, ma la ripartizione interna tra appaltatori deve seguire la causalità e l'apporto di ciascuno
- Limiti della Cassazione in tema di motivazione: la censura sulla motivazione è ammessa in cassazione solo per vizio grave e manifesto (mancanza assoluta di motivazione, contraddizioni insanabili, motivazione incomprensibile), non per semplice insufficienza argomentativa o diversa valutazione dei fatti
- Effetti dell'omessa impugnazione: se una parte non impugna una pronuncia che la riguarda, quella pronuncia passa in giudicato e non può essere riformata in appello rispetto ai profili non contestati
- Onere della prova sulla vigilanza: il committente che attribuisce al direttore dei lavori la responsabilità della mala esecuzione deve fornire elementi concreti a fondamento della mancata vigilanza; in mancanza, la responsabilità non può essere estesa per mera generalizzazione
- Ripartizione delle spese e compensazione: in presenza di errori nella decisione di merito la Cassazione può disporre la rinnovazione del giudizio e incidere sulla ripartizione delle spese; la compensazione è possibile ove ricorrano ragioni che giustificano l'equilibrio delle posizioni processuali
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