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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18760/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso in primo grado della società resistente contro l'atto di irrogazione sanzioni (art.6, comma 8, d.lgs. n.471/1997) per omessa fatturazione. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione di norme civilistiche e tributarie (art.1362 c.c., art.6 comma 8 d.lgs.471/1997, art.7 legge n.212/2000, artt.2699 e 2700 c.c.), sostenendo che il provvedimento sanzionatorio era adeguatamente motivato richiamando un processo-verbale di constatazione (p.v.c.) redatto nei confronti della stessa Ingral e una segnalazione della Guardia di Finanza; l'Agenzia affermava inoltre che tale p.v.c. era conosciuto e depositato in appello e contestava questioni relative alla validità della notifica del ricorso e all'effetto di annullamenti in autotutela di altri atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che la CTR ha correttamente ritenuto inammissibile la deduzione, introdotta per la prima volta in grado di appello, circa l'esistenza o il contenuto integrativo del p.v.c. nei confronti della Ingral; ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione degli atti amministrativi fatta dal giudice di merito è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se immune da vizi logici e giuridici e, se si censura tale interpretazione, il ricorrente deve indicare i canoni ermeneutici violati. Ha altresì respinto le eccezioni sull'invalidità della notifica del ricorso per cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di lite in favore di Ingral S.r.l., liquidate in euro 2.500,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 471 del 1997

    Norma invocata come base per l'irrogazione delle sanzioni; la Corte non ha annullato la sanzione per difetto di diritto ma ha ritenuto che la motivazione e gli atti richiamati dall'amministrazione non fossero stati validamente introdotti e provati nel giudizio di primo grado

  • codice civile

    art. 1362 c.c.; art. 1363 c.c.; art. 1366 c.c.

    Le norme sull'interpretazione dei contratti possono estendersi all'interpretazione degli atti amministrativi unilaterali; tuttavia, se la valutazione è espressione di fatto operata dal giudice di merito, la cassazione è ammessa solo se il ricorrente indica i canoni ermeneutici violati

  • legge n. 212 del 2000

    Riferita alla disciplina dell'attività dell'Amministrazione finanziaria (diritti e doveri); richiamata nel motivo ma la Corte ha valutato in termini processuali la rilevanza probatoria degli atti menzionati dall'Agenzia

  • codice civile

    Norme sulla prova e presunzioni civili: la Corte ha ricordato l'onere di indicare e introdurre in giudizio gli atti sui quali l'Amministrazione fonda le sue deduzioni, e che deduzioni nuove in appello possono essere inammissibili

  • codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, n. 3

    Fondamento formale del motivo di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile o infondato per non aver individuato canoni ermeneutici violati e per la natura fattuale della valutazione impugnata

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alla validità della notificazione del ricorso per cassazione presso la residenza o sede eletta in primo grado quando la parte non si sia costituita in appello; la Corte ha ritenuto valida la notifica

  • codice di procedura civile

    Richiamato in tema di luogo della notificazione: la Corte ha applicato la regola che consente la notifica presso la sede o domicilio eletti in primo grado nelle ipotesi pertinenti

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma sulle agevolazioni di spese per amministrazioni pubbliche: la Corte ha ritenuto inapplicabile la disposizione alla parte soccombente (Agenzia) rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato che aveva prenotato a debito il contributo unificato

Massime di principio

  • Se l'amministrazione introduce in grado di appello fatti o documenti nuovi (es. p.v.c. non richiamato o non prodotto in primo grado), tali deduzioni possono essere considerate inammissibili; è essenziale che tutti gli atti fondamentali siano tempestivamente prodotti e dedotti nel primo grado
  • L'interpretazione dell'atto amministrativo compiuta dal giudice di merito è, di regola, una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, salvo che il ricorrente indichi espressamente i canoni ermeneutici e gli errori di diritto che si censurano
  • Chi impugna in cassazione una presunta errata interpretazione deve specificare quali regole di interpretazione (articoli del codice civile o criteri ermeneutici) siano state violate, altrimenti il motivo è destinato a essere dichiarato inammissibile o infondato
  • Le notifiche eseguite presso la residenza, la sede o il domicilio eletto in primo grado possono ritenersi valide anche se la parte non si è costituita in appello; la mancata costituzione in appello può sanare difformità formali di notifica in cassazione
  • La semplice esistenza di documenti indicati in atti amministrativi esterni (segnalazioni, comunicazioni tra uffici) non basta se non sono stati prodotti e valorizzati nel giudizio: l'onere probatorio e la tempestività di produzione sono determinanti
  • La condanna alle spese può essere disposta anche contro l'amministrazione pubblica rappresentata dall'Avvocatura dello Stato; l'iscrizione alla prenotazione a debito non comporta automaticamente l'esenzione dall'applicazione di regole sulle spese

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