Cassazione Civile, Sentenza n. 18740/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il notaio Frati era stato sanzionato dalla Commissione regionale di disciplina della Toscana con la sospensione di quattro mesi per: a) aver redatto atti di conferma ai sensi degli artt. 40 legge n.47/85 e 46 T.U. Edilizia fuori dai presupposti di legge; b) aver ricevuto in deposito pareri/certificazioni pro veritate attestanti il "diritto all'uso legale" di titoli nobiliari; d) aver autenticato 51 scritture private di cessione/affitto di aziende (posti mercato) con corrispettivi assenti o minimi. La Corte d'appello aveva escluso il capo a), ridotto la sospensione a due mesi confermando gli altri capi. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione, deducendo motivi di vizio di motivazione (art. 132, 135 c.p.c.), di errore sulla rilevanza dell'exequatur dei lodi arbitrali e di violazione del principio di autonomia negoziale/diritto a pattuire compensi (art. 1322 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione: - Ha respinto il primo motivo relativo alla contestazione sulle certificazioni dei titoli nobiliari, ritenendo che la XIV disposiz. transitoria Cost. escluda ogni rilevanza giuridica dei titoli nobiliari e che, dunque, la certificazione del "diritto all'uso legale" sia idonea a ingenerare affidamento nella generalità delle persone e integra responsabilità disciplinare. Ha quindi confermato la rilevanza disciplinare della contestazione sub b). - Ha respinto il secondo motivo sul rilievo dell'exequatur del lodo: l'esecutorietà del lodo arbitrale non esonera il notaio dall'onere di conoscere divieti costituzionali; l'affidamento non è stato ritenuto inevitabile o idoneo a scriminare la condotta. - Ha accolto il terzo motivo relativo alle autenticazioni con corrispettivi minimi/assenti: ha stabilito che la percezione di compensi inferiori ai minimi tariffari o la loro non percezione è, di per sé, irrilevante ai fini disciplinari dopo l'abrogazione delle tariffe obbligatorie; la condotta non poteva essere ricondotta alla lett. a) dell'art. 147 senza verifica dei profili di illecito concorrenziale o di altri fatti. Pertanto, la sanzione connessa al capo d) è stata annullata. - Con ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto invece erronea l'esclusione dell'illecito a) da parte della Corte d'appello: la redazione di atti di conferma non richiesti ai sensi degli artt. 40 l.47/85 e 46 T.U. Edilizia costituisce illecito disciplinare ai sensi della lett. a) dell'art. 147. In sintesi: confermato il profilo disciplinare relativo alle certificazioni sui titoli nobiliari e riconosciuta la rilevanza disciplinare della redazione di conferme non dovute; annullata invece la sanzione relativa alla percezione di corrispettivi minimi/assenti.
Norme richiamate
XIV disposizione transitoria della Costituzione
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
La Corte interpreta la disposizione come norma di "chiusura": il primo comma esclude radicalmente qualsiasi rilevanza giuridica dei titoli nobiliari; il secondo comma autorizza soltanto la "cognomizzazione" del predicato come parte del nome e non apre a usi legittimi dei titoli. Ne consegue l'illegittimità della certificazione notarile che attesti un "diritto all'uso legale" del titolo.
art. 147 legge notarile (legge n. 89/1913)
La norma individua le fattispecie disciplinari: lett. a) (compromissione dignità/reputazione/decoro/prestigio), lett. b) (comportamenti non occasionali), lett. c) (illecito concorrenziale). La Corte afferma che la redazione di atti di conferma non dovuti rientra nella lett. a), mentre la riduzione o non percezione di compensi non è più automaticamente sanzionabile dopo le modifiche legislative; la rilevanza disciplinare della riduzione dei compensi va valutata, se del caso, come illecito concorrenziale alla lett. c) previa verifica di elementi ulteriori.
art. 40 legge n. 47/85 e art. 46 T.U. Edilizia
Queste norme stabiliscono i presupposti per gli atti di conferma; se le condizioni previste non ricorrono, la redazione di atti di conferma può ingenerare, nell'utente medio, una falsa percezione sull'attività precedente del notaio che ha rogato, e quindi compromettere il decoro e il prestigio della professione.
art. 2 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. in legge n. 248/06)
Ha abrogato l'obbligatorietà delle tariffe fisse/minime per le professioni intellettuali; la Corte rileva che, per i notai, la percezione di compensi inferiori o la loro mancata percezione non comportano più, di per sé, responsabilità disciplinare, salvo che non emergano elementi di concorrenza sleale o comportamenti predatori.
art. 3 legge n. 689/81
Riferimento al principio secondo cui l'errore di diritto può scriminare solo se inevitabile. La Corte applica il criterio: l'errore sulla liceità della certificazione non è stato ritenuto inevitabile per un notaio, cui gravano doveri di conoscenza delle norme costituzionali e giurisprudenziali.
art. 825 c.p.c. e art. 829 c.p.c.
L'exequatur del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.) è soggetto a controllo formale; l'eventuale contrarietà all'ordine pubblico è rimessa all'impugnazione ai sensi dell'art. 829 c.p.c. La Corte osserva che l'esecutorietà del lodo non può automaticamente giustificare un affidamento incolpevole del notaio sulla legittimità di certificazioni che contrastano con divieti costituzionali.
Massime di principio
- Un notaio non può certificare un "diritto all'uso legale" di titoli nobiliari: la XIV disp. trans. Cost. esclude la rilevanza giuridica dei titoli, salvo la sola cognomizzazione del predicato; la certificazione in senso contrario può integrare responsabilità disciplinare.
- La redazione di atti di conferma non richiesti dagli artt. 40 l.47/85 e 46 T.U. Edilizia costituisce, in assenza di specifiche giustificazioni, illecito disciplinare ai sensi della lett. a) dell'art. 147 legge notarile, perché può compromettere il decoro e il prestigio della professione e ingenerare un'ingiusta opinione nell'utente medio.
- La percezione di compensi inferiori ai minimi tariffari o la loro non percezione è, di per sé, irrilevante ai fini disciplinari dopo l'abrogazione dell'obbligatorietà delle tariffe; può assumere rilievo solo se collegata a forme di concorrenza illecita, accaparramento seriale o altri comportamenti predatori valutati secondo l'art. 147 lett. c) e le regole deontologiche.
- L'affidamento su atti o provvedimenti di terzi (es. exequatur di un lodo) non esonera il professionista dall'obbligo di conoscere limiti costituzionali e giurisprudenziali: l'errore di diritto scrimina solo se inevitabile e dimostrabile da elementi positivi esterni idonei a ingenerarlo.
- Nella disciplina disciplinare notarile occorre rispettare la distinzione tra le diverse lettere dell'art. 147; il giudice non può ricondurre automaticamente comportamenti resi irrilevanti da modifiche legislative in altra fattispecie (p.es. trasformare una riduzione di onorario in illecito generico ai sensi della lett. a) senza verifica di ulteriori elementi).
- In concreto, i notai devono verificare la fondatezza giuridica delle certificazioni e delle attestazioni che rilasciano, adempiendo al dovere di diligenza professionale e di conoscenza delle disposizioni costituzionali e della giurisprudenza rilevante.
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