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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18761/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, in cassazione, della sentenza della CTR Campania che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza della CTP di Benevento. L'Agenzia aveva irrogato sanzioni (art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997) per omessa fatturazione relativa al 2009. La CTR aveva ritenuto i motivi di appello generici e privi della specificità richiesta dall'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, essendo nella sostanza una mera riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado senza censura puntuale dell'iter motivazionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo inammissibili entrambi i motivi: il primo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) per difetto di ammissibilità del sindacato sulla motivazione di merito in base alla riforma normativa (il controllo è limitato ai casi estremi di totale carenza, apparente motivazione, contraddizioni insanabili o incomprensibilità); il secondo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) perché il ricorrente non aveva indicato chiaramente i motivi di appello né formulato specifiche censure rispetto alla valutazione della CTR sull'inammissibilità. Conseguentemente, la Corte ha condannato Ingral s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia (euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito) e ha disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa citata.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997

    Norma richiamata quale fondamento delle sanzioni per omessa fatturazione; la pronuncia ha come sfondo l'imposizione sanzionatoria contestata dall'Agenzia.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha confermato che l'appello tributario richiede l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione in modo chiaro e univoco; la mera riproposizione formale delle ragioni di primo grado, senza puntuale e comprensibile censura dell'iter motivazionale, può determinare l'inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato di cassazione sulla motivazione è molto limitato: è ammessa solo se la motivazione è totalmente mancante, meramente apparente, fonda su contraddizioni insanabili o è oggettivamente incomprensibile. Il motivo basato su insufficiente o contraddittoria motivazione è stato ritenuto inammissibile salvo tali casi estremi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Richiesta violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha osservato che per questo motivo il ricorso deve contenere l'esposizione chiara dei fatti e delle censure specifiche: l'assenza di chiara indicazione dei motivi di appello e di censura puntuale rende il motivo inammissibile.

  • art. 342 c.p.c.

    Norma evocata dalla ricorrente in relazione a censure processuali; la Corte ha valutato tali doglianze come generiche e non sufficientemente specificate per contestare la valutazione di inammissibilità della CTR.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Riferimento costituzionale al grado minimo di motivazione richiesto: la Corte ha richiamato che la verifica in cassazione riguarda il rispetto di questo 'minimo costituzionale' (mancanza totale, mera apparenza, contraddizioni insanabili o incomprensibilità).

  • art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Richiesta la esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione; la Corte ha sottolineato che il ricorrente deve indicare con chiarezza le posizioni processuali, gli atti rilevanti, le domande, i motivi di diritto e le argomentazioni essenziali, non potendo la Corte estrarre tali elementi da un testo confuso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata per dare atto dell'obbligo di versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso; la Corte ha disposto l'applicazione di tale contributo.

Massime di principio

  • In materia tributaria l'appello deve indicare motivi specifici e comprensibili: la generica riproposizione delle ragioni di primo grado senza puntuale censura dell'iter motivazionale espone l'appello a declaratoria di inammissibilità (art. 53 d.lgs. 546/1992).
  • In cassazione il sindacato sulla motivazione delle sentenze di merito è molto limitato: è ammesso solo nei casi di totale mancanza di motivazione, motivazione meramente apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità oggettiva (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in combinato con art. 111 Cost.).
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e sintetica dei fatti, delle posizioni processuali delle parti e delle censure di diritto e di fatto (art. 366 c.p.c. e art. 360, n. 3): non è compito della Corte estrarre e ricostruire dall'atto le ragioni del ricorrente.
  • Quando si censura in sede di legittimità una declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice d'appello, è indispensabile formulare contestazioni puntuali e specifiche rispetto alle motivazioni con cui la CTR ha ritenuto i motivi generici o insufficienti.
  • Per evitare la condanna alle spese e al pagamento di contributi, il ricorrente deve assicurarsi che gli atti processuali riportino chiaramente il petitum e le ragioni giuridiche criticate, ed eventualmente integrare la motivazione dell'impugnazione con precise indicazioni sui punti non esaminati o vaghi dal giudice di primo grado.

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