Cassazione Civile, Ordinanza n. 29335/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione alla compravendita di un compendio immobiliare e al conseguente recupero di maggiore imposta di registro, oltre accessori, per il periodo d’imposta 2016. La società contribuente ha impugnato l’atto deducendone l’illegittimità sotto tre profili: primo, carenza di motivazione dell’avviso, sostenendo che la motivazione fosse stata svalutata a mera provocatio ad opponendum e che non fossero stati esposti adeguatamente presupposti di fatto e ragioni di diritto; secondo, nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, per asserita mancata indicazione degli elementi posti a base del convincimento; terzo, violazione delle norme sull’accertamento del valore dei beni ai fini dell’imposta di registro, assumendo che la stima dell’Ufficio fosse fondata in sostanza sui soli valori OMI e su comparazioni non idonee, senza presunzioni gravi, precise e concordanti. La ricorrente contestava inoltre, in fatto, la valutazione di superficie e le caratteristiche comparative del bene. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha però chiarito che la motivazione della sentenza d’appello non era correttamente impostata laddove aveva richiamato la logica della mera provocatio ad opponendum, poiché la motivazione dell’atto impositivo è un elemento sostanziale e non solo formale e deve consentire il controllo dell’operato amministrativo. Nonostante tale rilievo, il dispositivo è stato confermato perché l’avviso impugnato era ritenuto comunque sufficientemente motivato: indicava l’atto di compravendita, gli immobili oggetto del trasferimento, i valori imponibili, le aliquote applicate e la perizia di stima allegata. Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata è stata ritenuta motivata in modo sufficiente, con esposizione della ratio decidendi. Sul terzo motivo, la Corte ha affermato che non vi era fondatezza della doglianza, poiché l’Ufficio non si era basato sui soli valori OMI, avendo integrato la stima con ulteriori elementi indiziari; inoltre, le censure fattuali erano inammissibili in presenza di doppia conforme, non essendo stati indicati specifici profili di divergenza tra primo e secondo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’atto dell’amministrazione finanziaria deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; la motivazione è elemento sostanziale dell’atto e non mera formalità difensiva.
La motivazione dell’atto amministrativo deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’azione amministrativa.
In tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica e liquidazione deve essere sorretto da una motivazione idonea e verificabile.
art. 1, comma 165, L. 296/2006
L’Amministrazione e il concessionario devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa.
Richiamato quale norma che disciplina la rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova nella contestazione della stima e della pretesa fiscale.
Le nozioni di fatto di comune esperienza possono essere utilizzate dal giudice, ma le quotazioni OMI non sono prova tipica del valore venale e richiedono ulteriori elementi di riscontro.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la deduzione della violazione di legge nei primi e terzi motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la deduzione della nullità della sentenza per motivazione apparente.
In presenza di doppia conforme, le censure di merito sul fatto sono inammissibili se non vengono indicati specifici profili di divergenza tra le decisioni di primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato indirettamente in relazione al vizio motivazionale e alla disciplina della doppia conforme.
Richiamato nel percorso argomentativo sulla soppressione della presunzione legale relativa di corrispondenza tra prezzo dichiarato e valore normale.
Richiamato nel medesimo contesto relativo alle presunzioni nell’accertamento tributario.
Richiamato come disposizione che ha reintrodotto, con effetto retroattivo, la presunzione semplice in materia di accertamento del maggior corrispettivo derivante da cessione di immobili.
Richiamato per la precedente introduzione della presunzione legale relativa poi superata.
art. 204 del 2004 Corte Cost.
Non applicabile
sent. Corte cost. n. 244/2009
Avallo della funzione sostanziale della motivazione dell’avviso e del controllo giurisdizionale dell’atto.
sent. Corte cost. n. 98/2014
Richiamata per il principio dell’immodificabilità in corso di causa della motivazione dell’avviso.
Massime di principio
- La motivazione dell’avviso di accertamento o di liquidazione non ha mera funzione di provocare l’opposizione del contribuente, ma costituisce elemento essenziale dell’atto: deve indicare presupposti di fatto e ragioni di diritto, consentendo il controllo interno e giurisdizionale della pretesa.
- L’idoneità motivazionale dell’atto tributario va valutata in concreto, verificando se il contribuente sia stato messo in condizione di conoscere compiutamente la pretesa e di contestarla nel suo an e nel suo quantum, non potendo la motivazione essere sostituita da formule generiche.
- In tema di imposta di registro, il maggiore valore di un immobile non può essere desunto esclusivamente dalle quotazioni OMI, che hanno valore orientativo e non costituiscono prova tipica del valore venale; occorrono ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
- La rettifica del valore è legittima quando l’Ufficio non si fondi sui soli dati OMI, ma integri la stima con elementi ulteriori di riscontro, anche di natura indiziaria, idonei a sorreggere la pretesa.
- Le censure che investono la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito sono inammissibili in cassazione, soprattutto in presenza di doppia conforme, se non vengono indicati specifici profili di divergenza tra la decisione di primo grado e quella d’appello.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza ometta davvero di esporre la ratio decidendi o renda impossibile il controllo logico-giuridico del ragionamento; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
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