Cassazione Civile, Ordinanza n. 29781/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utenti)
La controversia
Gli utenti hanno opposto l'ingiunzione con cui il gestore del servizio idrico aveva richiesto il pagamento di euro 3.552,90 per fatture rimaste insolute. In primo grado l'opposizione era stata accolta sul rilievo che la società non potesse procedere alla riscossione mediante ingiunzione fiscale senza autorizzazione ministeriale e che l'atto avesse solo funzione di accertamento. In appello la decisione era stata riformata parzialmente, ritenendosi l'ingiunzione idonea a costituire titolo esecutivo e decidendo nel merito su alcuni crediti. Con il ricorso principale gli utenti hanno denunciato, da un lato, la violazione delle norme che disciplinano il procedimento di ingiunzione e l'asserita mancanza di titolo esecutivo; dall'altro, la violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che parte dei crediti per consumi 2006-2008 fosse estinta per prescrizione quinquennale, oltre a lamentare vizi motivazionali e processuali. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo in via principale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la controversia investisse le scelte tariffarie delle autorità amministrative; con il secondo motivo ha contestato l'interpretazione della disciplina tariffaria dei conguagli e delle c.d. partite pregresse, sostenendo la legittimità del recupero retroattivo dei costi secondo il principio del full cost recovery e dell'eterointegrazione del contratto di utenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale degli utenti e il primo motivo del ricorso incidentale della società. Ha invece accolto nei limiti della motivazione il secondo motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata in relazione a tale profilo e rinviando alla Corte d'Appello di Sassari in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha confermato che il procedimento di ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 può essere utilizzato anche da un soggetto in house per crediti relativi a servizi pubblici, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile, e ha ritenuto infondate le censure degli utenti sulla prescrizione perché, in sostanza, miravano a una rivalutazione del merito. Ha respinto anche la censura della società sul difetto di giurisdizione, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la controversia sulla tariffa del servizio idrico tra utente e gestore appartiene al giudice ordinario. Ha invece ritenuto fondata la doglianza del gestore nella parte in cui la sentenza di merito aveva escluso in modo troppo ampio il recupero dei costi: il conguaglio può essere richiesto solo per costi imprevisti e imprevedibili al momento della fatturazione, non per costi non correlati o non correlabili al servizio e non compatibili con una gestione efficiente.
Norme richiamate
è stato richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti
invocati dai ricorrenti per contestare l'idoneità dell'ingiunzione a fungere da titolo esecutivo
artt. 2 e 5 ss. r.d. 639/1910
il procedimento speciale di ingiunzione è utilizzabile anche per entrate non solo pubblicistiche, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile
richiamato dai ricorrenti nel contesto della disciplina della riscossione
art. 130 d.P.R. 43/1988
richiamato dai ricorrenti nel contesto della disciplina della riscossione
richiamati dai ricorrenti nel contesto processuale dell'opposizione
art. 65 r.d. 30 gennaio 1941 n. 2
richiamato dai ricorrenti nel contesto processuale
richiamato per la prescrizione quinquennale dei crediti periodici, tra cui quelli derivanti da somministrazione d'acqua
richiamato nel motivo sulla prescrizione
richiamato nel motivo sulla prescrizione
artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c.
richiamati per i denunciati vizi processuali e motivazionali
comma primo, secondo periodo
consente l'esame della questione di giurisdizione da parte della sezione semplice quando le Sezioni Unite si siano già pronunciate
richiamato dalla società nel motivo sulla giurisdizione
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
richiamato dalla società per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo
art. 142, comma 3, d.lgs. 152/2006
richiamato nel motivo sulla disciplina del servizio idrico e delle tariffe
richiamato come base del principio di recupero dei costi del servizio idrico
art. 9 direttiva 2000/60/CE
richiamato come fonte del principio di recupero integrale dei costi
art. 21, commi 13 e 19, d.l. 201/2011
richiamato nel motivo sulla regolazione tariffaria
richiamato nel motivo sulla regolazione tariffaria
art. 3 d.P.C.M. 22 luglio 2012
richiamato nel motivo sulla regolazione tariffaria
le determinazioni tariffarie entrano di diritto nel regolamento di fornitura per eterointegrazione del contratto
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per gli oneri processuali conseguenti all'esito del giudizio
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Il procedimento di ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 può essere utilizzato anche per crediti relativi a servizi pubblici gestiti da soggetti in house, non soltanto per entrate di diritto pubblico, purché il credito sia fondato su presupposti oggettivi che ne rendano certa, liquida ed esigibile l'ammontare.
- Nei rapporti di utenza del servizio idrico, la controversia sulla pretesa economica del gestore nei confronti dell'utente ha natura patrimoniale e resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non coinvolgendo la pubblica amministrazione come autorità.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- In materia di servizi idrici integrati, il recupero in conguaglio di costi pregresse è legittimo solo se riguarda costi imprevisti e imprevedibili al momento dell'erogazione e della fatturazione, e comunque correlati al servizio reso e compatibili con una gestione efficiente; non sono invece recuperabili oneri che riflettano errori gestionali o costi non pertinenti.
- Le determinazioni tariffarie del settore idrico possono integrare il contratto di utenza ex art. 1339 c.c., ma ciò non esonera il gestore dall'onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla disciplina regolatoria per il recupero dei costi.
- Quando una questione di giurisdizione è già stata risolta dalle Sezioni Unite in senso conforme, la sezione semplice può esaminarla e deve attenersi all'orientamento consolidato, in assenza di nuovi elementi o argomenti decisivi.
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