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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29709/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà del committente, trasformato da deposito agricolo e fienile in due unità abitative. Il committente conveniva in giudizio l'impresa esecutrice e il geometra progettista e direttore dei lavori, chiedendo eliminazione di vizi e difformità, completamento della pratica di agibilità o pagamento dell'equivalente minor valore, e risarcimento dei danni derivanti dai difetti dell'opera e dal mancato utilizzo dell'immobile. Nel corso del giudizio di merito, dopo ATP e CTU integrative, i convenuti si rendevano disponibili a eseguire i lavori; a fine lavori le parti transavano sulle reciproche pretese, con cessazione della materia del contendere su tutte le domande salvo quella risarcitoria verso il professionista. Il Tribunale condannava quest'ultimo al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, liquidandolo in via parametrata al valore locativo per il periodo di inutilizzo. In appello il professionista deduceva, tra l'altro, che la voce di danno da mancato godimento non fosse stata ritualmente domandata e che fosse carente di prova; la Corte di appello accoglieva solo in parte il gravame, escludendo il danno da mancato godimento per difetto di prova e riconoscendo invece il solo danno derivante dalla sanzione amministrativa pagata per la sanatoria di lavori non autorizzati, riducendo così la condanna. Il committente proponeva ricorso principale lamentando violazione del principio di non contestazione e dell'art. 345 c.p.c., oltre a errori sulla prova e quantificazione del danno e sulle spese; il professionista proponeva ricorso incidentale sul tema dell'ultrapetizione relativa al danno da mancato godimento; successivamente proponeva anche un ulteriore ricorso con cui censurava la condanna al 70% del danno da sanzione amministrativa, sostenendo che le difformità erano state volute o comunque conosciute dal committente. La Corte di cassazione ha esaminato e respinto tutte le censure, ritenendo che la voce di danno da mancato godimento non fosse stata specificamente allegata, che in ogni caso non vi fosse prova di una concreta possibilità di locazione o godimento perduta, che non vi fosse ultrapetizione perché la domanda risarcitoria di tutti i danni ricomprendeva quella voce, e che le doglianze del professionista mirassero inammissibilmente a una rivalutazione del fatto; ha inoltre confermato la regolazione delle spese in base all'esito complessivo della lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del committente sia il ricorso incidentale e il successivo ricorso del professionista. Ha ritenuto infondati i motivi del committente sulla non contestazione, sulla prova del danno da mancato godimento e sulle spese; ha ritenuto infondato il ricorso incidentale del professionista sull'asserita ultrapetizione; ha dichiarato inammissibili o infondate le censure del successivo ricorso del professionista contro la condanna al pagamento del 70% della sanzione amministrativa. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera solo rispetto ad allegazioni specifiche; non si può dedurre una contestazione tardiva se la voce di danno non era stata specificamente allegata dall'attore.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello il convenuto può articolare difese contro la domanda attorea senza introdurre domande o eccezioni nuove, purché resti entro il perimetro della domanda originaria.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del fatto dannoso ed essere provato.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone comunque l'esistenza del danno e non può sostituire la mancanza di prova del pregiudizio.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono valere per la prova del danno, ma devono fondarsi su elementi oggettivi idonei a inferirne l'esistenza con certezza o elevata probabilità.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva del danno richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti.

  • art. 114 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inconferente rispetto al modo in cui il giudice di merito ha interpretato la domanda e valutato le prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle risultanze istruttorie è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato dal ricorrente successivo nel tentativo di escludere la sussistenza di difformità rilevanti ai fini della garanzia dell'appalto.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione delle opere non autorizzate come vizi o difformità dell'opera.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato dal ricorrente successivo come norma sulla garanzia dell'appaltatore per vizi e difformità.

  • art. 1669 c.c.

    Richiamato dal ricorrente successivo nel quadro delle responsabilità per difetti dell'opera.

  • art. 2226 c.c.

    Richiamato dal ricorrente successivo in tema di garanzia per l'opera prestata dal professionista.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e l'esito complessivo della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso successivo, ma la Corte ha ritenuto corretta la compensazione parziale operata in appello in ragione dell'esito della causa.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della doglianza di ultrapetizione, poi rigettata.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito non ha oltrepassato i limiti della domanda perché la voce di danno contestata era ricompresa nella domanda risarcitoria complessiva.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale senza che la Corte ravvisasse alcuna nullità della sentenza di appello.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La contestazione della voce di danno in appello non integra domanda nuova né eccezione nuova se la parte si limita a difendersi entro il perimetro della domanda originaria.
  • Il principio di non contestazione richiede allegazioni specifiche: non può operare automaticamente su voci di danno solo genericamente ricomprese in un petito ampio come "tutti i danni".
  • Il danno da mancato godimento o da mancato sfruttamento economico di un immobile non è in re ipsa: deve essere allegata e provata, anche per presunzioni, la concreta possibilità di utilizzo o locazione perduta.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque la prova dell'an debeatur; non può supplire alla totale mancanza di dimostrazione del pregiudizio.
  • In cassazione è inammissibile un motivo che cumuli in modo confuso violazioni di legge, nullità processuali, omesso esame di fatti e vizi motivazionali senza consentire di distinguere chiaramente le singole censure.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie costituzionalmente rilevanti e all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non già alla mera insufficienza della motivazione.
  • Le valutazioni sulle prove e sulla sufficienza degli elementi istruttori appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente.
  • La regolazione delle spese di lite segue l'esito complessivo della controversia e può essere rideterminata anche in caso di accoglimento solo parziale dell'impugnazione.
  • La voce di danno non autonomamente liquidata e non più riconosciuta in appello può rendere priva di interesse la censura di ultrapetizione, che in ogni caso va valutata alla luce dell'effettivo contenuto della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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