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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29674/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie su conti correnti intestati e cointestati a un avvocato per l’anno d’imposta 2008. L’Ufficio contestava maggiori redditi professionali e maggiori compensi IVA, oltre a un maggior valore della produzione netta IRAP, sulla base di versamenti e prelevamenti riscontrati sui conti. Il giudice di primo grado accoglieva solo in parte il ricorso del contribuente; in appello il contribuente otteneva un ulteriore parziale accoglimento, con esclusione di alcune riprese relative a una somma di euro 197.046,52, a versamenti sul conto cointestato con il coniuge e all’IRAP. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la somma di euro 197.046,52 era stata effettivamente percepita nel 2008 e non nel 2007; 2) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2728 c.c., contestando il superamento della presunzione sui movimenti del conto cointestato; 3) omesso esame di fatti decisivi in tema di IRAP, deducendo che la CTR aveva trascurato ulteriori beni strumentali, compensi a terzi, spese e l’esistenza di una segretaria part-time; 4) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse dato rilievo alla disponibilità della segretaria senza prova adeguata e in violazione dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste del vizio di omesso esame, mirava in realtà a una nuova valutazione del merito sulla imputazione temporale della somma contestata, senza un effettivo fatto storico decisivo non esaminato. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, oltre a difettare di autosufficienza, tendeva anch’esso a ottenere una nuova ricostruzione fattuale in ordine all’uso del conto cointestato e al superamento della presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973. Ha poi ritenuto inammissibili e comunque manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo, osservando che la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto adeguatamente motivato sulla mancanza di autonoma organizzazione ai fini IRAP, coerente con il principio delle Sezioni Unite sulla cd. minimalità organizzativa: beni strumentali essenziali, assenza di lavoro altrui stabile e mancata dimostrazione, da parte dell’Ufficio, di elementi ulteriori idonei a integrare il presupposto impositivo. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo e controverso, non quando la parte chieda una diversa valutazione delle risultanze probatorie o una nuova ricostruzione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare un riesame del fatto già accertato dal giudice di merito.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    La presunzione legale sui movimenti bancari è richiamata dalla Corte, ma la censura è dichiarata inammissibile perché diretta a rivalutare il fatto; la CTR aveva ritenuto superata la presunzione in base alle circostanze concrete.

  • art. 2728 c.c.

    La presunzione legale può essere vinta da prova contraria; la censura dell’Ufficio è però stata reputata meramente fattuale e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La violazione del principio dispositivo non è ravvisabile quando il giudice di merito fondi la decisione su un accertamento istruttorio complessivo e la censura si traduca in richiesta di nuovo apprezzamento delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova del presupposto impositivo e degli elementi valorizzati per fondare l’accertamento resta a carico dell’Amministrazione; in difetto, non può pretendersi che sia il contribuente a dimostrare fatti non adeguatamente specificati dall’Ufficio.

  • D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2

    Il presupposto dell’IRAP, per il professionista, richiede autonoma organizzazione; il giudice di merito ne compie l’accertamento in fatto, sindacabile in cassazione solo per motivazione apparente o giuridicamente errata.

  • art. 32, primo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte richiama la presunzione relativa ai conti del contribuente, precisando che la sua applicazione e il suo superamento dipendono dall’accertamento in fatto del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del rapporto sostanziale; è necessario indicare un fatto storico specifico, decisivo e realmente trascurato dal giudice di merito.
  • La presunzione legale sui movimenti bancari può essere superata dal contribuente con elementi concreti; tuttavia, la contestazione dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito sulla prova contraria non è, di regola, sindacabile in cassazione come violazione di legge.
  • Ai fini IRAP del professionista, il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia della mera segreteria o di mansioni esecutive.
  • La valutazione circa la sussistenza dell’autonoma organizzazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, è sottratto a una nuova rivalutazione in sede di legittimità.
  • L’Amministrazione finanziaria, quando fonda l’accertamento su movimentazioni bancarie o indici di organizzazione professionale, deve offrire una prova specifica e coerente degli elementi posti a base della pretesa; non può limitarsi a censurare in cassazione il diverso apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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