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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29718/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria su un'istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione delle maggiori imposte versate, negli anni 2014-2018, sulla pensione integrativa percepita dall'INAIL, assumendo applicabile l'aliquota agevolata del 15% prevista per la previdenza complementare. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; la CTR aveva confermato, ritenendo che il fondo interno INAIL rientrasse tra le forme di previdenza complementare e che alla prestazione dovesse applicarsi il più favorevole regime fiscale del d.lgs. 252/2005, escludendo la perdurante applicazione della previgente disciplina. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 11, comma 6, e 23 del d.lgs. 252/2005, per avere la CTR esteso indebitamente a tutto il pubblico impiego il regime fiscale della previdenza complementare, ritenendo che la sentenza costituzionale n. 218/2019 avesse travolto l'intero sistema; (2) violazione degli stessi articoli e dell'art. 1, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. i) e p), l. 243/2004, per avere la CTR ritenuto cessata l'operatività della disciplina previgente per mancata emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 23, comma 6, del d.lgs. 252/2005.

La decisione

La Corte accoglie entrambi i motivi, affermando che per i cd. "vecchi iscritti" ai cd. "vecchi fondi" il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall'art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005, in vigore dal 1 gennaio 2007, è inapplicabile ratione temporis ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006, che restano soggetti al regime tributario previgente. La sentenza impugnata viene quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005

    "Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale... Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento..."

    La disposizione introduce il regime fiscale agevolato della previdenza complementare, ma la Corte lo considera applicabile solo nei limiti temporali e soggettivi previsti dalla disciplina, non ai montanti maturati dai vecchi iscritti entro il 31 dicembre 2006.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005

    "Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione... ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni... si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa"

    La Corte valorizza la norma transitoria come regola che mantiene ferma la previgente disciplina per specifiche categorie e periodi, escludendo che la mancata attuazione della delega faccia automaticamente venir meno tale assetto.

  • art. 23, comma 7, d.lgs. 252/2005

    Per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti a forme pensionistiche complementari già istituite, i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime tributario vigente a quella data.

  • art. 1, comma 1, lett. c), l. 243/2004

    È richiamato solo come parametro della dedotta violazione, in relazione alla delega legislativa in materia di previdenza complementare.

  • art. 1, comma 2, lett. i) e p), l. 243/2004

    È richiamato solo come parametro della dedotta violazione, con riferimento alla delega per la disciplina fiscale e attuativa della previdenza complementare.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come base formale della censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005

    La Corte lo interpreta come disposizione nuova, operante dal 1 gennaio 2007, non estensibile retroattivamente ai rapporti e ai montanti già maturati sotto la previgente disciplina.

  • sentenza Corte cost. n. 218/2019

    Viene richiamata come decisione di illegittimità costituzionale limitata al riscatto volontario della posizione individuale dei dipendenti pubblici, non come estensione generalizzata dell'intero regime fiscale della previdenza complementare.

  • sentenza Corte cost. n. 257/2022

    È richiamata per affermare l'avallo dell'orientamento della Corte di cassazione sulla inapplicabilità del nuovo regime ai vecchi iscritti e vecchi fondi.

Massime di principio

  • In materia di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, il regime fiscale più favorevole introdotto dal d.lgs. 252/2005 non si applica automaticamente a tutti i trattamenti o montanti, ma va verificata la disciplina transitoria e la posizione del soggetto rispetto alla data di iscrizione e di maturazione delle prestazioni.
  • Per i lavoratori assunti anteriormente al 29 aprile 1993 e iscritti a forme pensionistiche complementari già istituite, i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 restano soggetti alla normativa tributaria previgente; il nuovo regime agevolato opera solo per i periodi successivi, nei limiti previsti dalla legge.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una specifica norma transitoria non comporta, di per sé, l'estensione dell'intero nuovo regime fiscale a fattispecie diverse da quelle esaminate dalla Corte costituzionale.
  • La mancata emanazione di un decreto legislativo attuativo della delega non determina, da sola, l'inoperatività della disciplina transitoria espressamente prevista dal legislatore, quando la norma continui a regolare il trattamento fiscale di una categoria definita di rapporti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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