Cassazione Civile, Ordinanza n. 29719/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di indagini finanziarie sui conti correnti intestati alla società e ai soci, l'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati, con recupero di IVA nei confronti della società e di IRPEF nei confronti dei soci. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti; la CTR aveva confermato l'annullamento degli accertamenti ritenendo non dimostrata dall'Ufficio alcuna evasione e richiedendo collegamenti oggettivi e prove inequivocabili tra risultanze bancarie e maggior imponibile. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo, per il primo, violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, dell'art. 51 d.P.R. 633/1972, degli artt. 115 e 2697 c.c. e delle regole sulle presunzioni, assumendo che la CTR avesse erroneamente imposto all'Ufficio una prova diretta non richiesta dalla legge, anziché applicare la presunzione legale di riferibilità a ricavi delle operazioni bancarie non giustificate. Gli altri motivi restavano assorbiti.
La decisione
La Corte ha riunito i tre ricorsi perché connessi e ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che la CTR avesse violato la disciplina degli accertamenti bancari, pretendendo una prova diretta del maggior imponibile e non valorizzando la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie non giustificate. Ha quindi cassato tutte le sentenze impugnate e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati. I motivi residui sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Le movimentazioni sui conti bancari non giustificate possono fondare una presunzione legale di maggiori ricavi o redditi, con inversione dell'onere della prova sul contribuente.
I dati acquisiti presso gli istituti di credito sono utilizzabili come prove presuntive anche per accertare operazioni imponibili e quantificare il reddito o l'IVA.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e delle presunzioni.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'erroneo riparto dell'onere probatorio operato dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di prova per presunzioni.
Usato per disporre la riunione dei giudizi tributari connessi.
Richiamato per giustificare il recupero nei confronti dei soci in applicazione del reddito imputato per trasparenza alla società di persone.
Il motivo è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni in entrata e in uscita risultanti dai conti correnti del contribuente, se non giustificate, possono costituire presunzione legale di maggiori ricavi o redditi imponibili, senza che l'Ufficio debba fornire una prova diretta dell'evasione.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare l'esistenza dei movimenti bancari e la loro acquisizione; una volta acquisiti tali dati, grava sul contribuente l'onere di dimostrare che le operazioni non hanno rilevanza fiscale o che sono già state considerate nelle dichiarazioni.
- La presunzione di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 può operare anche con riguardo a conti intestati a terzi, quando emergano elementi sintomatici idonei a collegare le movimentazioni al contribuente.
- Il giudice di merito viola la disciplina degli accertamenti bancari se pretende dall'Ufficio una prova diretta del maggior imponibile e non considera sufficiente la prova indiziaria legalmente prevista, salvo prova contraria del contribuente.
- Quando l'errore di diritto sul criterio probatorio è comune alle decisioni rese nei giudizi autonomi ma connessi, la cassazione della sentenza principale si riflette anche sulle sentenze dipendenti o fondate sul medesimo errore.
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