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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29719/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di indagini finanziarie sui conti correnti intestati alla società e ai soci, l'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati, con recupero di IVA nei confronti della società e di IRPEF nei confronti dei soci. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti; la CTR aveva confermato l'annullamento degli accertamenti ritenendo non dimostrata dall'Ufficio alcuna evasione e richiedendo collegamenti oggettivi e prove inequivocabili tra risultanze bancarie e maggior imponibile. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo, per il primo, violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, dell'art. 51 d.P.R. 633/1972, degli artt. 115 e 2697 c.c. e delle regole sulle presunzioni, assumendo che la CTR avesse erroneamente imposto all'Ufficio una prova diretta non richiesta dalla legge, anziché applicare la presunzione legale di riferibilità a ricavi delle operazioni bancarie non giustificate. Gli altri motivi restavano assorbiti.

La decisione

La Corte ha riunito i tre ricorsi perché connessi e ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che la CTR avesse violato la disciplina degli accertamenti bancari, pretendendo una prova diretta del maggior imponibile e non valorizzando la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie non giustificate. Ha quindi cassato tutte le sentenze impugnate e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati. I motivi residui sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Le movimentazioni sui conti bancari non giustificate possono fondare una presunzione legale di maggiori ricavi o redditi, con inversione dell'onere della prova sul contribuente.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    I dati acquisiti presso gli istituti di credito sono utilizzabili come prove presuntive anche per accertare operazioni imponibili e quantificare il reddito o l'IVA.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e delle presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'erroneo riparto dell'onere probatorio operato dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di prova per presunzioni.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Usato per disporre la riunione dei giudizi tributari connessi.

  • art. 5 TUIR

    Richiamato per giustificare il recupero nei confronti dei soci in applicazione del reddito imputato per trasparenza alla società di persone.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni in entrata e in uscita risultanti dai conti correnti del contribuente, se non giustificate, possono costituire presunzione legale di maggiori ricavi o redditi imponibili, senza che l'Ufficio debba fornire una prova diretta dell'evasione.
  • L'Amministrazione finanziaria deve provare l'esistenza dei movimenti bancari e la loro acquisizione; una volta acquisiti tali dati, grava sul contribuente l'onere di dimostrare che le operazioni non hanno rilevanza fiscale o che sono già state considerate nelle dichiarazioni.
  • La presunzione di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 può operare anche con riguardo a conti intestati a terzi, quando emergano elementi sintomatici idonei a collegare le movimentazioni al contribuente.
  • Il giudice di merito viola la disciplina degli accertamenti bancari se pretende dall'Ufficio una prova diretta del maggior imponibile e non considera sufficiente la prova indiziaria legalmente prevista, salvo prova contraria del contribuente.
  • Quando l'errore di diritto sul criterio probatorio è comune alle decisioni rese nei giudizi autonomi ma connessi, la cassazione della sentenza principale si riflette anche sulle sentenze dipendenti o fondate sul medesimo errore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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