Cassazione Civile, Ordinanza n. 14975/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici specializzandi, titolari di diplomi conseguiti in corsi frequentati tra il 1995 e il 2005, avevano citato in giudizio Stato, ministeri competenti e un'università pubblica chiedendo: in via principale, il riconoscimento del diritto a una remunerazione adeguata per la specializzazione, parametrata alla retribuzione di un medico neoassunto nel SSN, con pagamento delle differenze rispetto alla borsa di studio percepita; in subordine, il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia; inoltre, la rivalutazione della borsa di studio con indicizzazione annuale e adeguamento triennale previsti dal d.lgs. n. 257/1991. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto nel merito. Con il ricorso per cassazione i medici deducevano quattro motivi: violazione della direttiva 93/16/CEE e degli artt. 3 e 36 Cost. per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente la borsa di studio del d.lgs. n. 257/1991 e per aver escluso la configurabilità di un tardivo recepimento della normativa europea; violazione ancora della direttiva e della Costituzione, per avere escluso il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento; violazione del giudicato interno e delle norme sul giudicato, sostenendo che sulla rideterminazione triennale si fosse formato giudicato interno favorevole dopo la decisione di primo grado sulla sola prescrizione; violazione della disciplina comunitaria e dell'art. 6 d.lgs. n. 257/1991 quanto al diniego dell'indicizzazione annuale della borsa di studio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché depositato oltre il termine di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c. (notifica il 19 aprile 2022 e deposito spedito il 10 maggio 2022, oltre il termine del 9 maggio 2022). Ha aggiunto, in via assorbita, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile: i primi due motivi erano contrari a un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la direttiva 93/16/CEE non introduceva obblighi nuovi rispetto alle precedenti direttive, il d.lgs. n. 257/1991 aveva già attuato l'obbligo di adeguata remunerazione e il d.lgs. n. 368/1999 ha avuto efficacia solo dal 2006-2007, senza fondare pretese retroattive o risarcitorie; il terzo motivo era inammissibile perché non dimostrava il dedotto giudicato interno e, comunque, la domanda di rideterminazione triennale era infondata perché gli aggiornamenti della borsa di studio erano stati congelati da varie norme finanziarie; il quarto motivo era infondato poiché anche l'indicizzazione annuale era esclusa dalla stessa sequenza normativa che aveva bloccato gli adeguamenti. Non sono state liquidate spese, poiché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese in cassazione. È stato inoltre disposto il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il ricorso è improcedibile se non depositato nel termine previsto dopo la notifica.
Il ricorso è inammissibile quando la censura contrasta con un orientamento della Corte ormai consolidato.
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
Ha previsto la borsa di studio per i medici specializzandi e i relativi meccanismi di adeguamento, poi oggetto di blocco legislativo.
d.lgs. n. 368/1999, artt. 37 ss.
Ha introdotto il contratto di formazione specialistica, ma la sua operatività è stata differita all'anno accademico 2006-2007.
Ha differito l'efficacia del nuovo regime, mantenendo applicabile la disciplina precedente fino al 2005-2006.
art. 1, comma 300, l. n. 266/2005
Ha reso operativo dal 2006-2007 il nuovo regime di formazione specialistica.
Richiamato in primo grado per la prescrizione quinquennale del diritto alla rideterminazione triennale.
Invocato sul giudicato interno nel terzo motivo di ricorso.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
Richiamato sul giudicato interno e sulla mancata impugnazione di capi della sentenza.
Richiamato sul giudicato formale.
Richiamato per la devoluzione delle domande e delle eccezioni in appello.
art. 3 Cost.
Invocato per contestare la ragionevolezza del differimento dell'entrata in vigore del nuovo regime, ma la Corte ne ha escluso la violazione.
art. 36 Cost.
Invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha ribadito che il rapporto degli specializzandi non è lavoro subordinato e la norma non è applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992 conv. in l. n. 438/1992
Norma di blocco degli aggiornamenti della borsa di studio.
art. 3, comma 36, l. n. 537/1993
Norma di blocco degli aggiornamenti della borsa di studio.
art. 1, comma 33, l. n. 549/1995
Norma di blocco degli aggiornamenti della borsa di studio.
art. 1, comma 66, l. n. 662/1996
Norma di blocco degli aggiornamenti della borsa di studio.
art. 32, comma 12, l. n. 449/1997
Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e ha escluso l'applicazione degli aggiornamenti previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991.
Richiamata come norma di proroga/blocco degli aggiornamenti.
Ha escluso integralmente l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 per il periodo considerato.
Massime di principio
- Le direttive europee che impongono una "adeguata remunerazione" possono essere attuate dallo Stato membro con una disciplina nazionale che lasci al legislatore un margine discrezionale nella determinazione concreta dell'importo, purché sia rispettato il nucleo dell'obbligo comunitario.
- Una direttiva successiva meramente compilativa o di coordinamento, che non introduca nuovi contenuti sostanziali sulla misura della remunerazione, non può fondare pretese risarcitorie per mancata o tardiva trasposizione se l'ordinamento interno aveva già previsto una borsa di studio ritenuta idonea ad adempiere l'obbligo.
- Nel settore delle scuole di specializzazione medica, il contratto di formazione specialistica non integra un rapporto di lavoro subordinato né una parasubordinazione; di conseguenza non si applica il parametro dell'art. 36 Cost. sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
- Quando una sequenza di norme finanziarie congela gli aggiornamenti di una borsa di studio, la pretesa all'indicizzazione annuale e/o alla rideterminazione periodica non può essere accolta se le disposizioni di blocco hanno escluso espressamente o implicitamente l'applicazione dei meccanismi di adeguamento.
- La questione del giudicato interno richiede la precisa dimostrazione del capo della sentenza di primo grado che si assume coperto da giudicato; la mera ricostruzione difensiva degli atti di causa non basta a provarne l'esistenza.
- Il differimento dell'entrata in vigore di una disciplina più favorevole, quando rientri nella discrezionalità legislativa e sia sorretto da esigenze di finanza pubblica, non determina di per sé né violazione dell'art. 3 Cost. né un obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
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