Cassazione Civile, Ordinanza n. 14906/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo, inizialmente rigettata. Contro il decreto di rigetto era stata proposta opposizione alla Corte d’appello, ma quest’ultima l’aveva dichiarata inammissibile ritenendo invalida la notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza, perché eseguita in forma cartacea/analogica presso l’Avvocatura dello Stato e non in via telematica. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulle notificazioni, sostenendo che l’obbligo di notificazione telematica alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti muniti di domicilio digitale era entrato in vigore solo dal 28 febbraio 2023, mentre la notificazione contestata era stata eseguita nel febbraio 2022, quando la modalità analogica era ancora valida. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ha censurato il mancato assegnamento di un termine per la rinnovazione della notifica in caso di nullità. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha chiarito che la disciplina sulla notificazione telematica obbligatoria degli atti alle pubbliche amministrazioni, introdotta dal d.lgs. 149/2022, opera soltanto dal 28 febbraio 2023 e non era quindi applicabile a una notifica effettuata nel febbraio 2022. Ha inoltre rilevato che il richiamo della Corte d’appello all’art. 16-bis d.l. 179/2012 era inconferente, perché relativo al deposito telematico e non alla notificazione. La notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario in forma analogica all’Avvocatura dello Stato è stata quindi considerata valida. Il secondo motivo è stato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, perché esamini nel merito l’opposizione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 137, 138 e 144 c.p.c.
Sono richiamati dal ricorrente per sostenere la validità della notificazione eseguita con modalità analogiche nel periodo anteriore all’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di notificazione telematica.
art. 3-bis, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
La Corte nega che tali disposizioni rendessero già obbligatoria, nel febbraio 2022, la notificazione telematica dell’atto all’Avvocatura dello Stato; l’obbligo opera solo dal 28 febbraio 2023.
art. 35 d.lgs. 149/2022
È richiamato per individuare la decorrenza della riforma Cartabia in materia di notificazioni telematiche, fissata al 28 febbraio 2023.
artt. 22 e 23 d.lgs. 82/2005
Sono evocati nel motivo di ricorso come norme del sistema digitale, ma la decisione si concentra sulla diversa disciplina delle notificazioni processuali e sulla loro decorrenza temporale.
art. 16-bis d.l. 179/2012
Il suo richiamo da parte della Corte d’appello è giudicato inconferente, perché la disposizione riguarda il deposito telematico degli atti e non la notificazione.
art. 6, § 1 CEDU
È richiamato tramite la giurisprudenza EDU per sottolineare che il formalismo processuale non deve comprimere il diritto effettivo di accesso al giudice.
Massime di principio
- L’obbligo di notificazione telematica degli atti alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti muniti di domicilio digitale non può essere applicato retroattivamente a notifiche compiute prima della sua entrata in vigore.
- Se la notificazione è eseguita in un momento in cui la modalità analogica è ancora consentita, essa non può essere dichiarata invalida per il solo mancato uso della PEC o di strumenti telematici.
- Le norme sul deposito telematico degli atti non possono essere confuse con quelle che disciplinano la notificazione: un richiamo alla disciplina del deposito non basta a fondare l’invalidità della notifica.
- Nel valutare la regolarità delle notificazioni, il giudice deve evitare un formalismo eccessivo che sacrifichi il diritto di accesso effettivo al giudice.
- In presenza di una notificazione valida, resta assorbita ogni censura subordinata relativa alla mancata concessione di un termine per la rinnovazione.
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