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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14909/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore per somme derivanti da un contratto di finanziamento. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo; la Corte d'appello di Genova aveva confermato il rigetto ritenendo non usurario il contratto, con specifico riferimento agli interessi moratori. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dell'art. 644, comma 4, c.p., dell'art. 2, commi 1 e 4, l. n. 108/1996, dell'art. 2, comma 1, d.l. n. 394/2000 conv. in l. n. 24/2001 e degli artt. 70 e 101, comma 2, Cost., sostenendo che la sentenza d'appello si fosse conformata a un orientamento giurisprudenziale innovativo delle Sezioni Unite del 2020, ritenuto non condivisibile perché contrastante con le norme richiamate e con i principi dell'ordinamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che la decisione impugnata aveva correttamente applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19597/2020 in tema di usurarietà degli interessi moratori. La Corte ha ribadito che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; che, se i decreti ministeriali contengono la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, il tasso soglia si determina secondo i criteri indicati da Cass. S.U. 19597/2020; e che, accertata l'usurarietà, opera l'art. 1815, comma 2, c.c., con la conseguenza che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura pattuita ma in quella lecita dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende e dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    In caso di accertata usurarietà, la clausola relativa agli interessi usurari non può trovare applicazione nella misura pattuita.

  • art. 644, comma 4, c.p.

    Richiamato quale norma di riferimento della disciplina antiusura applicabile anche agli interessi moratori.

  • art. 2, comma 1, l. n. 108/1996

    I decreti ministeriali di rilevazione del tasso medio sono utilizzabili ai fini del raffronto antiusura se contengono la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.

  • art. 2, comma 4, l. n. 108/1996

    È richiamato quale parametro per la determinazione del tasso soglia, comprensivo dell'ulteriore margine di tolleranza.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 394/2000 conv. in l. n. 24/2001

    Norma richiamata nel censurare la decisione di merito e nel coordinamento con la disciplina antiusura.

  • art. 70 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non emerge un'autonoma ratio decisoria su tale disposizione.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non emerge un'autonoma ratio decisoria su tale disposizione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame del motivo non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito camerale utilizzato per la definizione del ricorso e per la proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicati ai fini della condanna accessoria del ricorrente al pagamento di somme ulteriori.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    In caso di pattuizione usuraria degli interessi moratori, questi non sono dovuti nella misura pattuita ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, non solo a quelli corrispettivi.
  • Ai fini della verifica dell'usurarietà, la mancata inclusione degli interessi moratori nel TEGM non impedisce il ricorso ai decreti ministeriali che rilevino comunque il tasso medio praticato dagli operatori professionali.
  • Se i decreti ministeriali non indicano la maggiorazione media degli interessi moratori, il raffronto va effettuato tra il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM rilevato nei decreti.
  • Accertata l'usurarietà, opera la sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente inutilizzabilità della clausola usuraria nei limiti pattuiti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte e il ricorso non offre argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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