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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14908/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (garante)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di più fideiussori per il recupero del saldo di un finanziamento concesso a una società poi fallita. I garanti hanno proposto opposizione contestando l'esistenza e la misura del credito azionato; il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto, e la Corte d'appello ha confermato la decisione rilevando che, ai fini della quantificazione del capitale effettivamente erogato e del credito residuo, dovevano essere considerati: la somma ricavata dalla banca dall'acquisto di titoli dati in pegno; gli importi già introitati in sede concorsuale; e gli effetti di tale ricostruzione sulla verifica dell'usurarietà degli interessi. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale sottratto dal capitale mutuato anche il valore dei titoli consegnati in pegno, nonostante si trattasse di operazioni contestuali e coordinate ma distinte dal prestito; 2) violazione delle norme sul decreto ingiuntivo e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere la Corte considerato correttamente le somme già ricevute dalla banca nelle ripartizioni fallimentari e indicate nella domanda monitoria; 3) violazione di norme sugli interessi e omessa pronuncia, per avere la Corte errato nel ritenere usurario il rapporto tra capitale effettivamente erogato e interessi, omettendo di considerare interessi di mora e penale da risoluzione, nonché per vizi di metodo nella consulenza tecnica sulla verifica del tasso effettivo globale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo non specifico, perché sotto la rubrica della violazione di legge venivano in realtà censurati accertamenti di fatto e valutazioni probatorie; i motivi che evocavano anche il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. erano privi dell'indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risultava, del quando e come fosse stato discusso e della sua decisività; inoltre era improprio invocare gli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. per contestare il merito della valutazione delle prove. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato anche l'incompatibilità tra la dedotta omessa pronuncia e la contemporanea denuncia di violazione di legge sulla medesima questione, oltre alla carenza di autosufficienza per i generici rinvii alla consulenza tecnica d'ufficio. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte rileva che il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda norme sostanziali, non la disciplina processuale del procedimento monitorio.

  • art. 634 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza che fosse chiarita la rilevanza concreta della norma nel senso richiesto per il vizio di legittimità dedotto.

  • art. 642 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto alla denuncia di violazione di legge sostanziale.

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non supportato da una specifica critica di diritto idonea a superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che non era stata spiegata la sua concreta violazione sotto il profilo sostanziale.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione di questa norma è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri consentiti, non quando si contesti il merito della valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento quando ciò non è consentito; non basta dolersi del cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    non può essere utilizzato per denunciare la violazione di norme processuali in modo generico o senza spiegare il contenuto precettivo della norma invocata e il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non indica il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il quando e come sia stato discusso e la sua decisività.

  • art. 1282 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta incompatibile con la contemporanea deduzione di omessa pronuncia sul medesimo tema.

  • art. 1815 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla dedotta usurarietà, senza superare i rilievi di inammissibilità formulati dalla Corte.

  • art. 644 c.p.

    richiamato dalla ricorrente in tema di usura, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per inconciliabilità con l'asserita omessa pronuncia.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    impone la specificità del motivo di ricorso; la Corte lo richiama per affermare che il ricorrente deve indicare la norma violata, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1 quater dell'art. 13.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede la specifica indicazione della norma sostanziale violata, del suo contenuto precettivo e del confronto con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente un richiamo generico a norme o principi.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova tra le parti; non quando si contesti la valutazione delle prove o l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sindacare il mero convincimento del giudice sulle prove: è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • Il motivo fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non identifica puntualmente il fatto storico, il dato da cui esso risulta, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività.
  • Non è ammissibile dedurre in cassazione, sulla medesima questione, sia l'omessa pronuncia sia la violazione di legge, poiché le due doglianze presuppongono alternative incompatibili.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fa riferimento a una consulenza tecnica d'ufficio o ad altri atti, occorre riassumerne o trascriverne i passaggi essenziali rilevanti per le censure formulate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoUsura bancariaInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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