Cassazione Civile, Ordinanza n. 14907/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello di Perugia che, in sede di rinvio, aveva rideterminato l'indennizzo per equa riparazione e regolato nuovamente le spese di lite. Tuttavia, nel giudizio di legittimità è stata depositata solo una copia analogica parziale del provvedimento impugnato, composta da tre pagine, priva della parte finale della motivazione e del dispositivo. La Corte di cassazione ha ritenuto impossibile verificare la parte della decisione censurata dal Ministero, ossia la rideterminazione dell'equo indennizzo da euro 417 a euro 447, perché la decisione integrale non era agli atti. I controricorrenti avevano poi chiesto la correzione di un'ordinanza successiva, lamentando l'omessa distrazione delle spese in favore del difensore e un errore materiale nell'indicazione del domicilio eletto; la Corte ha ritenuto ammissibile il rimedio della correzione degli errori materiali per entrambe le sviste.
La decisione
Nel primo giudizio la Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile, rilevando che il deposito di una copia incompleta del provvedimento impugnato, in quel caso, non consentiva il controllo della decisione censurata e quindi impediva lo scrutinio del ricorso. Ha condannato il ricorrente alle spese. Nel successivo procedimento di correzione di errore materiale, la Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la rettifica dell'ordinanza precedente: correzione dell'indirizzo del difensore nell'intestazione e inserimento nel dispositivo della frase che prevede la distrazione delle spese in favore del difensore distrattario. La decisione conferma che l'omessa pronuncia sulla distrazione e l'errata indicazione del domicilio sono emendabili con il procedimento ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 156, comma 3, c.p.c.
idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo
il principio di conservazione dell'atto processuale non opera quando la copia incompleta della sentenza non consente comunque di scrutinare l'impugnazione.
art. 287 c.p.c.
è il rimedio utilizzabile per correggere errori materiali o omissioni meramente accessorie nel provvedimento giudiziario.
art. 288 c.p.c.
consente la correzione materiale del provvedimento anche per sviste nell'intestazione o nel dispositivo.
art. 93 c.p.c.
la distrazione delle spese è una richiesta accessoria alla condanna alle spese, azionabile dal difensore e corretta tramite procedimento di correzione se omessa.
art. 1188 c.c.
richiamato per la possibilità di indicare il difensore come destinatario del pagamento delle spese distratte.
art. 391-bis c.p.c.
il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Cass., Sez. U., n. 19675/2016
il deposito di una copia incompleta della sentenza non determina improcedibilità solo se l'impugnazione è comunque scrutinabile sulla base della copia prodotta; in mancanza di tale possibilità, il ricorso è improcedibile.
Cass., Sez. U., n. 16037/2010
richiamata a sostegno dell'applicabilità del procedimento di correzione alle decisioni della Cassazione.
Cass. n. 12437/2017
conferma l'utilizzabilità della correzione degli errori materiali per le pronunce di legittimità.
Cass. n. 5082/2024
richiamata per ribadire che la correzione degli errori materiali è esperibile anche contro ordinanze della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Il deposito in cassazione di una copia autentica ma incompleta della sentenza impugnata non è sufficiente a evitare l'improcedibilità quando la parte mancante impedisce di verificare la censura proposta e di scrutinare il ricorso.
- Il principio di conservazione dell'atto processuale ex art. 156, comma 3, c.p.c. opera solo se il contenuto decisorio rilevante è comunque desumibile dalla copia prodotta; se la parte essenziale della motivazione o del dispositivo manca, la verifica dell'impugnazione è preclusa.
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e l'erronea indicazione del domicilio eletto costituiscono errori materiali o omissioni emendabili con il procedimento di correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., anche nei provvedimenti della Corte di cassazione.
- La richiesta di distrazione delle spese è un accessorio della condanna alle spese e può essere integrata in via di correzione quando il giudice abbia omesso di provvedere, purché risulti ritualmente formulata negli atti.
- rami
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