Cassazione Civile, Ordinanza n. 00743/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La contribuente aveva appreso l'esistenza di cartelle di pagamento ed estratti di ruolo per imposte dovute per più annualità, per un importo complessivo superiore a centomila euro, e aveva proposto ricorso per ottenerne l'annullamento. Il ricorso era stato rigettato in primo grado; in appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario, ritenendo che fossero stati impugnati estratti di ruolo non notificati e quindi non autonomamente impugnabili. In cassazione la contribuente ha articolato sei motivi: contestava, in sostanza, che l'oggetto dell'impugnazione fossero estratti di ruolo e non i ruoli/cartelle derivanti da controllo automatizzato; censurava la declaratoria di inammissibilità per mancata notifica e per asserita intempestività; deduceva violazione delle norme processuali tributarie su nuove produzioni documentali; lamentava la mancata prova della notificazione delle cartelle; e assumeva che l'Agenzia non avesse attivato la fase interlocutoria prevista dallo Statuto del contribuente prima dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha applicato lo ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, richiamando anche il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022. Ha ribadito che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostri uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma (partecipazione a procedure di appalto, riscossione di crediti da soggetti pubblici, perdita di benefici nei rapporti con la PA). Poiché nel giudizio non risultava dedotta e provata, neppure con memoria ex art. 378 c.p.c., la sussistenza di tali condizioni, il ricorso è stato respinto nei primi tre motivi; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni e per l'incidenza della normativa sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base del controllo automatizzato ai fini IVA
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dalla ricorrente sul termine di impugnazione, ma non accolto
artt. 57 e 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocati sulla preclusione alle nuove produzioni documentali in appello
richiamato dalla ricorrente in tema di prova della notifica delle cartelle
art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato insieme all'art. 54-bis per la fase di controllo automatizzato
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme all'art. 36-bis per la fase di controllo automatizzato
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
dedotto come mancata fase interlocutoria prima dell'iscrizione a ruolo
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
come novellato, contiene il comma 4-bis che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e limita la diretta impugnazione del ruolo/cartella non notificata ai casi tipizzati
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
indicato tra le ipotesi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo/cartella
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio rilevante per la diretta impugnazione
art. 1, comma 1, lettera a), decreto MEF 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini della riscossione di somme dovute
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
indicato come veicolo per allegare in cassazione la persistenza dell'interesse ad agire
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215
norma sopravvenuta che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 e si applica ai processi pendenti
art. 3 Cost.
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate
art. 24 Cost.
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate
art. 101 Cost.
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate
art. 104 Cost.
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate
art. 113 Cost.
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate
art. 117 Cost.
richiamato con riferimento all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Protocollo addizionale n. 1
art. 6 CEDU
richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina sull'estratto di ruolo
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina sull'estratto di ruolo
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale diretta è ammessa solo nei casi tipizzati dalla legge, quando il debitore dimostri uno specifico pregiudizio conseguente all'iscrizione a ruolo o alla cartella invalidamente notificata.
- La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti, perché incide sulla decisione ancora da adottare e concretizza l'interesse ad agire.
- L'interesse ad agire ha natura dinamica e deve essere verificato fino alla decisione; la sua persistenza può essere allegata anche nel giudizio di cassazione mediante deposito di documenti idonei.
- In mancanza della prova dei presupposti legali che consentono la diretta impugnazione, il ricorso avverso l'estratto di ruolo è inammissibile.
- Le questioni di legittimità costituzionale della norma che esclude l'impugnabilità generalizzata dell'estratto di ruolo sono state ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza richiamata.
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