Cassazione Civile, Ordinanza n. 00621/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della società cedente di un credito derivante da un contratto di cessione d'azienda stipulato nel 2017 avente ad oggetto un bar con somministrazione di alimenti e bevande. Il prezzo era stato pattuito in euro 150.000, di cui euro 121.000 già versati. La ricorrente sosteneva che, dopo la stipula, era emersa l'esistenza di una rilevante esposizione debitoria fiscale della cedente, documentata da numerose cartelle di pagamento, nonostante nel contratto la cedente avesse garantito l'inesistenza di debiti verso l'Erario e di contenziosi tributari. Chiedeva quindi l'annullamento del contratto per dolo determinante, in subordine la risoluzione per inadempimento, e l'ammissione al passivo per la somma versata e per le spese notarili. Il giudice delegato e poi il tribunale avevano respinto la domanda, rilevando tra l'altro che la cessionaria aveva rinunciato alla produzione del certificato fiscale e che parte del corrispettivo era stata restituita al socio della cessionaria. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della prova documentale e della mancata contestazione dei fatti; omesso esame di un fatto decisivo, ossia la clausola contrattuale di garanzia; violazione dell'art. 1439 c.c. perché il tribunale avrebbe confuso il silenzio con le rassicurazioni positive sulla situazione fiscale; violazione dell'art. 1453 c.c. per mancato riconoscimento del grave inadempimento e della violazione della buona fede.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo perché la valutazione della sussistenza del dolo determinante è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; nel caso concreto il tribunale aveva motivato in modo completo e non apparente, escludendo la prova di una condotta maliziosa idonea a integrare il dolo omissivo e valorizzando il comportamento complessivo delle parti, compresa la rinuncia al certificato fiscale. Ha inoltre osservato che il ricorrente stava in realtà sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione, e che il controricorrente aveva contestato i fatti sin dall'origine, escludendo la violazione dell'art. 115 c.p.c. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendolo generico e comunque infondato, perché il comportamento allegato dalla ricorrente si collocava nella fase precontrattuale e coincideva con il dedotto dolo omissivo, non con un inadempimento successivo alla conclusione del contratto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la violazione è esclusa quando i fatti risultano comunque contestati dalla controparte; non è consentito usare la norma per ottenere una nuova valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la censura ex n. 4 non può essere utilizzata per contestare il merito della valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è il parametro corretto per censurare l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti, nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo e dell'anomalia motivazionale.
il dolo omissivo richiede non il mero silenzio o la semplice reticenza, ma una condotta complessiva connotata da malizia o astuzia idonea a ingannare l'altro contraente.
la dedotta inadempienza, se riferita a comportamenti anteriori alla conclusione del contratto, non integra in senso proprio l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel dolo omissivo rilevante ai fini dell'annullamento del contratto, il semplice silenzio su circostanze pregiudizievoli non basta: occorre una condotta complessiva, preordinata e maliziosa, idonea a determinare l'errore del contraente.
- L'accertamento della sussistenza del dolo determinante è giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile soltanto nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per contestare la valutazione delle prove o per sostenere che il giudice abbia attribuito alle risultanze istruttorie un significato diverso da quello auspicato dalla parte.
- L'inadempimento contrattuale rilevante ai fini della risoluzione deve riguardare condotte successive o comunque inerenti all'esecuzione del contratto, non già comportamenti precontrattuali che si collocano sul piano del dolo nella formazione del consenso.
- Per configurare l'omesso esame di un fatto decisivo è necessario che il fatto storico sia effettivamente non considerato dal giudice; non basta che la parte contesti la lettura complessiva delle risultanze probatorie o della motivazione.
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