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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00615/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di risarcimento proposta da un privato nei confronti del Comune per i danni che egli assumeva di avere subito a causa del ritardo con cui l'ente aveva provveduto ad annotare, a margine dell'atto di matrimonio, la costituzione del fondo patrimoniale. Il Tribunale aveva respinto la domanda sulla base di due autonome rationes decidendi: prescrizione della pretesa e infondatezza nel merito. Il soccombente aveva proposto appello, ma la Corte d'Appello lo aveva dichiarato inammissibile perché l'atto di gravame aveva censurato solo una delle due rationes, lasciando intatta quella concernente la prescrizione, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado. In Cassazione il ricorrente ha proposto un solo motivo, ma la Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato sottoscritto da difensore privo di procura speciale per il giudizio di legittimità, poiché la procura richiamata era quella posta in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il difetto di procura speciale per il giudizio di legittimità, evidenziando che, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore munito di procura speciale specificamente riferita alla fase di legittimità e successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata. Non essendo idonea la procura rilasciata in sede di merito, la Corte non è entrata nel merito del motivo dedotto. Ha inoltre posto le spese a carico del difensore della parte ricorrente e ha dato atto, ove dovuto, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere specificamente riferita al giudizio di legittimità e non può essere utilmente desunta dalla procura conferita per il giudizio di merito, anche se formulata per tutti i gradi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto, ove dovuto, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se è sottoscritto da un difensore privo di procura speciale specificamente conferita per il giudizio di legittimità, dovendo la procura risultare successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata.
  • La procura rilasciata per il giudizio di merito, anche se estesa a tutti i gradi, non soddisfa il requisito dell'art. 365 c.p.c. ai fini del ricorso per cassazione.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome, l'impugnazione deve investire tutte le rationes idonee a sorreggerla; tuttavia, nella fattispecie, tale profilo non è stato esaminato nel merito per il rilievo assorbente del vizio di procura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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