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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00643/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di condono ai sensi dell'art. 12 della L. 289/2002. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso avverso il diniego, ma la Commissione tributaria regionale, su appello dell'Ufficio, ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, che tuttavia non vengono esaminati nel merito perché la Corte rileva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività. In particolare, la sentenza della CTR era stata depositata il 15 gennaio 2021 e non notificata, sicché il termine lungo ex art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, scadeva il 15 luglio 2021; il ricorso è stato invece notificato via PEC il 16 luglio 2021, quindi oltre il termine. La Corte dichiara inoltre inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non evocato nei gradi di merito.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione: in via preliminare, nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze perché non parte dei giudizi di merito; nel merito processuale dell'ammissibilità, perché il ricorso è stato notificato un giorno oltre la scadenza del termine lungo per impugnare. Conseguentemente non vengono esaminati i tre motivi di ricorso. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 289/2002

    è la base normativa del diniego di condono impugnato dal contribuente nei gradi di merito

  • art. 327 c.p.c.

    nel testo vigente ratione temporis determina il termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza quando questa non sia stata notificata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se notificato oltre il termine lungo di impugnazione decorrente dal deposito della sentenza non notificata; il dies ad quem va calcolato secondo la disciplina vigente ratione temporis.
  • In sede di legittimità deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di un soggetto che non abbia partecipato ai precedenti gradi di merito, quando non sia configurabile una sua legittimazione processuale nel giudizio di cassazione.
  • Quando il ricorso è inammissibile per tardività, la Corte non esamina i motivi di merito e provvede alla condanna alle spese della parte soccombente, dando altresì atto, ove ne ricorrano i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

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