Cassazione Civile, Ordinanza n. 00611/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero aveva proposto opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura, deducendo che il provvedimento notificato fosse nullo perché gli era stata consegnata una copia analogica di un originale informatico: la copia era composta da più pagine e recava l’attestazione di conformità solo nell’ultima pagina, con una sottoscrizione non estesa per intero e senza, secondo il ricorrente, il rispetto delle formalità previste dall’art. 18 d.P.R. 445/2000. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione ritenendo valido il provvedimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 18 d.P.R. 445/2000 per mancata autenticazione regolare della copia notificata, anche per difetto di firma per esteso, di sottoscrizione su ogni foglio e di indicazione della qualifica del funzionario; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame delle contestazioni sulla validità della copia conforme.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, limitatamente alle questioni sull’attestazione di conformità non specificamente dedotte davanti al giudice di merito, ma ha accolto le censure nella parte residua. Ha osservato che l’art. 18 d.P.R. 445/2000 richiede, per le copie analogiche, forme specifiche di attestazione, mentre nel caso concreto il documento originale era informatico e la copia analogica era costituita da tre pagine con sigla apposta solo nell’ultima. I precedenti richiamati dal giudice di pace non erano pertinenti perché riguardavano l’ipotesi diversa di totale mancanza dell’attestazione di conformità. La motivazione del giudice di pace è stata quindi ritenuta apparente, perché non aveva accertato ed esaminato la questione effettivamente dedotta. La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Giudice di pace di Udine in diversa persona anche per le spese.
Norme richiamate
art. 18 d.P.R. 445/2000
"L'autenticazione delle copie può essere fatta ..."; "essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia ..."; "Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio"
La Corte ha ribadito che l’autenticazione delle copie richiede l’attestazione di conformità scritta alla fine della copia, con indicazione delle generalità, della qualifica, della firma per esteso, del timbro e, per più fogli, della firma a margine dei fogli intermedi; tuttavia, nel caso di copia analogica di documento informatico, la questione va letta alla luce della disciplina speciale richiamata dal codice dell’amministrazione digitale.
art. 23 d.lgs. n. 82/2005
"Le copie su supporto analogico di documento informatico ... hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"
Per le copie analogiche di documenti informatici la conformità deve risultare attestata da un pubblico ufficiale autorizzato; la Corte ha considerato decisiva la necessità di verificare se tale attestazione fosse stata effettivamente resa secondo le forme richieste.
art. 132 c.p.c.
È richiamato come parametro per censurare la motivazione apparente della sentenza del giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per denunciare l’omesso esame delle contestazioni ritualmente formulate sulla validità della copia notificata.
Massime di principio
- In tema di notificazione di un decreto di espulsione, la validità della copia consegnata allo straniero dipende dal rispetto delle formalità di attestazione di conformità previste dalla disciplina applicabile; non è sufficiente una verifica generica se la contestazione investe specificamente le modalità di autenticazione della copia.
- La censura sul difetto di attestazione di conformità deve essere specificamente introdotta nel giudizio di merito: in cassazione sono inammissibili le questioni nuove o non adeguatamente dedotte prima.
- La motivazione è apparente quando il giudice di merito richiama precedenti non pertinenti e omette di esaminare la concreta questione prospettata dalla parte.
- La disciplina delle copie analogiche di documenti informatici va applicata in modo distinto rispetto alle ipotesi di mera mancanza totale dell’attestazione di conformità, che non sono sovrapponibili alle irregolarità formali della sottoscrizione o della certificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00609/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00615/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00621/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00627/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00643/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00647/2023 del 12/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →