Cassazione Civile, Ordinanza n. 00609/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, in cui due persone erano state chiamate a rispondere del danno erariale asseritamente causato dall'illecita percezione, per più anni, di contributi AGEA nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno al settore agricolo. In particolare, una delle due aveva dichiarato di avere la disponibilità o la qualità di affittuaria di alcuni terreni sulla base di contratti che, secondo le indagini, recavano firme di soggetti deceduti prima della sottoscrizione oppure disconosciute dai pretesi sottoscrittori, pur senza che questi negassero che il fondo fosse comunque nella disponibilità della medesima. In primo grado i convenuti erano stati assolti, mentre in appello la Corte dei conti aveva riformato la decisione e li aveva condannati, valorizzando il complessivo quadro indiziario: disconoscimento delle firme, perplessità su contratti e titoli di disponibilità dei fondi, incoerenze nella ricostruzione della disponibilità dei terreni, smentite del proprietario, inattendibilità di alcune deposizioni e implausibilità di pretesi acquisti a non domino o usucapioni. Con il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. i soccombenti hanno dedotto, da un lato, eccesso di potere giurisdizionale per avere il giudice contabile preso in considerazione la falsità di documenti che, a loro dire, avrebbe dovuto essere accertata dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 105 del codice di giustizia contabile; dall'altro, hanno sostenuto che la Corte dei conti avrebbe errato nel ritenere necessaria la disponibilità "giuridica" dei terreni, mentre il diritto unionale richiederebbe la sola disponibilità materiale, e hanno inoltre prospettato questioni legate alla pregiudizialità del parallelo processo penale e al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno escluso che la sentenza contabile avesse violato la riserva di giurisdizione del giudice ordinario in materia di querela di falso, perché il giudice d'appello non ha pronunciato sulla falsità in senso tecnico, ma si è limitato a valorizzare il disconoscimento di alcune sottoscrizioni come elemento probatorio all'interno di una valutazione complessiva. Hanno inoltre ritenuto che le censure sulla necessità della disponibilità giuridica dei terreni, sulla mancata sospensione per pregiudizialità penale e sull'asserito contrasto con il diritto UE non investissero i limiti esterni della giurisdizione, ma denunciassero, al più, errori di merito o di interpretazione commessi dal giudice contabile, quindi non deducibili con il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. È stata altresì esclusa la rilevanza, nel caso concreto, della questione sul mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Nessuna statuizione sulle spese; è stato richiamato il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 105 codice di giustizia contabile
"chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente"
La riserva di giurisdizione sul falso opera solo quando sia in discussione, nel contraddittorio, l'efficacia probatoria di un documento assistito da fede privilegiata e sia effettivamente proposta o necessaria la querela di falso; non ricorre se il documento è semplicemente disconosciuto e il giudice contabile ne trae solo una valutazione probatoria complessiva.
È richiamato per affermare che la decisione sulla falsità dei documenti appartiene in via generale al giudice ordinario.
È il rimedio azionato per denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale del giudice speciale; tuttavia non consente di censurare errori di merito o interpretativi interni alla giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
Il controllo della Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende agli errori in iudicando o in procedendo.
La questione della sospensione per pregiudizialità del processo contabile rispetto al penale è stata ritenuta, al più, una questione di merito e non di giurisdizione.
art. 267, terzo comma, TFUE
Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è sindacabile in sede di controllo di giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost., secondo l'impostazione ribadita dalla Corte.
artt. 4, paragrafo 3, TUE e 19, paragrafo 1, TUE
Sono evocati dalla parte ricorrente per sostenere un possibile contrasto tra il limite al sindacato di cassazione e il diritto UE, ma la Corte ne esclude la rilevanza nel caso concreto.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva, ma la Corte ribadisce che l'assetto interno del controllo di giurisdizione è compatibile con il diritto dell'Unione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice contabile o amministrativo ex art. 111, comma 8, Cost. sono deducibili soltanto violazioni dei limiti esterni della giurisdizione; non possono essere prospettati errori di valutazione della prova, di interpretazione della disciplina sostanziale o di applicazione delle regole processuali interne.
- La riserva di giurisdizione al giudice ordinario in materia di querela di falso opera solo quando il giudice speciale debba pronunciarsi sulla falsità di un documento dotato di efficacia probatoria privilegiata; non ricorre quando il documento è soltanto disconosciuto e il giudice ne apprezza il valore indiziario all'interno del complessivo quadro probatorio.
- Se la motivazione della sentenza si fonda su una pluralità di rationes autonome e convergenti, la censura che investe solo uno degli argomenti non è idonea a scalfire la decisione quando le altre rationes restino integre.
- La valutazione circa la sussistenza o meno di un rapporto di pregiudizialità tra giudizio penale e giudizio contabile, così come l'interpretazione delle condizioni sostanziali per l'erogazione di contributi pubblici, appartengono al merito della giurisdizione esercitata e non integrano eccesso di potere giurisdizionale.
- Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è, di per sé, sindacabile in sede di controllo di giurisdizione della Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali.
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