Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004 e 2005 nei confronti della società, con attribuzione per trasparenza dei redditi alle socie, recuperando a tassazione IRAP, IVA e IRPEF. Le riprese riguardavano: la riqualificazione come operazioni permutative di rapporti intercorsi con una società ciclistica, ritenuti dalla CTR una sponsorizzazione tecnica e una controprestazione pubblicitaria con obbligo di fatturazione e di emersione dei relativi ricavi; l'indebita deduzione di un costo di euro 200.000 relativo a un contratto pubblicitario con una società bulgara, ritenuto privo di prova documentale; la variazione delle rimanenze finali di magazzino. I contribuenti avevano proposto otto motivi di ricorso per cassazione: violazione degli artt. 7 e 12 L. 212/2000 per difetto di motivazione sulle osservazioni al PVC; omesso esame della pattuizione di un corrispettivo; errata qualificazione giuridica dei rapporti come sponsorizzazione tecnica; errata applicazione delle norme fiscali sulle operazioni permutative e sull'imponibilità IVA e reddituale; violazione dell'art. 109 TUIR sul costo relativo alla società bulgara; omessa pronuncia sulla ripresa per rimanenze; violazione delle norme su sanzioni e principio di legalità; violazione dell'art. 8 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio perché, in pendenza del ricorso, le parti ricorrenti avevano depositato tempestivamente le domande di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022, corredate della prova del versamento della prima rata e della presentazione telematica. La difesa erariale ha aderito all'esito estintivo. La Corte ha quindi disposto l'estinzione del processo; ha precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non vi sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, non applicabile ai casi di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
richiamato come base del regime di trasparenza fiscale applicato ai soci
invocati dai ricorrenti sul dovere di motivazione e sul contraddittorio endoprocedimentale, ma non esaminati nel merito per l'estinzione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
titolo dei motivi per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
titolo del motivo per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
titolo del motivo per omesso esame di fatto decisivo
invocato per la qualificazione del negozio di sponsorizzazione
invocati per l'interpretazione del contratto
richiamato in relazione alla tassazione dei ricavi
richiamato in tema di deducibilità dei costi e imputazione temporale
richiamato ai fini IRAP
artt. 2, 3 e 11 d.P.R. 633/1972
richiamati ai fini IVA e delle operazioni imponibili/permutative
richiamato tra le norme fiscali applicate
richiamato tra le norme fiscali applicate
invocato sul tema delle sanzioni e della punibilità
invocato quale principio dello statuto del contribuente
invocato sul processo tributario, senza scrutinio nel merito per l'estinzione
art. 1, commi 197, 198, 200 e 201, L. 197/2022
deposito della domanda di definizione e del versamento della prima rata entro il 10 ottobre 2023; il processo è dichiarato estinto; spese a carico della parte che le ha anticipate; diniego impugnabile e revocazione del provvedimento di estinzione
la tempestiva produzione della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento determina l'estinzione del giudizio pendente
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 34/2023
ha modificato la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti, la rituale adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, comprovata dal deposito tempestivo della domanda e della ricevuta del pagamento della prima rata, comporta l'estinzione del processo.
- Quando la controversia è estinta per definizione agevolata, il giudice non esamina i motivi di ricorso nel merito e regola le spese secondo la previsione speciale, ponendole a carico di chi le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, essendo misura riferita ai soli esiti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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