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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004 e 2005 nei confronti della società, con attribuzione per trasparenza dei redditi alle socie, recuperando a tassazione IRAP, IVA e IRPEF. Le riprese riguardavano: la riqualificazione come operazioni permutative di rapporti intercorsi con una società ciclistica, ritenuti dalla CTR una sponsorizzazione tecnica e una controprestazione pubblicitaria con obbligo di fatturazione e di emersione dei relativi ricavi; l'indebita deduzione di un costo di euro 200.000 relativo a un contratto pubblicitario con una società bulgara, ritenuto privo di prova documentale; la variazione delle rimanenze finali di magazzino. I contribuenti avevano proposto otto motivi di ricorso per cassazione: violazione degli artt. 7 e 12 L. 212/2000 per difetto di motivazione sulle osservazioni al PVC; omesso esame della pattuizione di un corrispettivo; errata qualificazione giuridica dei rapporti come sponsorizzazione tecnica; errata applicazione delle norme fiscali sulle operazioni permutative e sull'imponibilità IVA e reddituale; violazione dell'art. 109 TUIR sul costo relativo alla società bulgara; omessa pronuncia sulla ripresa per rimanenze; violazione delle norme su sanzioni e principio di legalità; violazione dell'art. 8 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio perché, in pendenza del ricorso, le parti ricorrenti avevano depositato tempestivamente le domande di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022, corredate della prova del versamento della prima rata e della presentazione telematica. La difesa erariale ha aderito all'esito estintivo. La Corte ha quindi disposto l'estinzione del processo; ha precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non vi sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, non applicabile ai casi di estinzione per definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari pendenti, la rituale adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, comprovata dal deposito tempestivo della domanda e della ricevuta del pagamento della prima rata, comporta l'estinzione del processo.
  • Quando la controversia è estinta per definizione agevolata, il giudice non esamina i motivi di ricorso nel merito e regola le spese secondo la previsione speciale, ponendole a carico di chi le ha anticipate.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, essendo misura riferita ai soli esiti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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