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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35003/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano domandato alla Corte d'appello l'equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per la durata ritenuta eccessiva di due procedimenti presupposti: un giudizio di cognizione iniziato nel 1982 e definito nel 1998, e un procedimento esecutivo iniziato nel 1987 e definito solo nel 2021 con l'approvazione del progetto di distribuzione. La Corte d'appello di Napoli, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, aveva però rigettato la domanda ritenendo che la documentazione prodotta, in gran parte non in copia autentica, non consentisse di accertare la durata dei giudizi e gli elementi necessari a verificare il superamento del termine ragionevole. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione delle norme sul procedimento di equa riparazione e del processo civile telematico, sostenendo che in opposizione avrebbero potuto integrare la documentazione e che le copie informatiche attestate dal difensore erano utilizzabili; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., invocando il principio di non contestazione rispetto alla mancata contestazione della regolarità delle attestazioni di conformità; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per l'illegittima liquidazione delle spese anche per la fase decisoria e per una fase istruttoria asseritamente non svolta. Il Ministero, con ricorso incidentale, sosteneva invece l'incompetenza territoriale della Corte d'appello adita, ritenendo competente il distretto del Tribunale di Taranto, sede del procedimento esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità il motivo incidentale sull'incompetenza territoriale e, comunque, lo ha considerato infondato alla luce del criterio di competenza territoriale del procedimento ex L. n. 89/2001, radicato dinanzi alla Corte d'appello competente nel distretto del giudice del merito presupposto. Quanto ai motivi principali, la Corte ha affermato che la documentazione prodotta non era utilizzabile perché consistita in copie informatiche autenticate dal difensore di copie analogiche non autenticate, salvo limitate eccezioni, e che pertanto non era possibile accertare la durata dei procedimenti presupposti, le modalità di svolgimento e il comportamento delle parti. Ha inoltre escluso l'applicabilità del principio di non contestazione, poiché la regolarità formale della documentazione richiesta per l'equa riparazione deve essere verificata d'ufficio dal giudice. Infine, ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese anche per la fase decisoria e per quella istruttoria, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui tali voci spettano rispettivamente per la partecipazione all'udienza e per la struttura del giudizio di equa riparazione. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    regola il giudizio di opposizione nel procedimento di equa riparazione; la Corte ne ha trattato la struttura e l'ambito del sindacato sulla documentazione prodotta.

  • art. 3, comma 1, L. n. 89/2001

    individua la competenza territoriale del procedimento di equa riparazione nel distretto della Corte d'appello competente rispetto al giudice del merito presupposto.

  • art. 3, comma 3, lett. a), b) e c), L. n. 89/2001

    richiede il deposito della documentazione necessaria a dimostrare i presupposti dell'equa riparazione.

  • art. 3, comma 4, L. n. 89/2001

    è richiamato in relazione all'eventuale invito del giudice a integrare la documentazione prodotta.

  • art. 91 c.p.c.

    consente la liquidazione delle spese anche per la fase decisoria e, nel procedimento di equa riparazione, per la fase istruttoria secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione non esonera dal deposito della documentazione in forma rituale quando il giudice deve verificarne d'ufficio la regolarità e l'idoneità probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto per i motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio processuale invocato dal Ministero nel ricorso incidentale.

  • art. 640, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la possibilità di integrazione documentale e l'invito del giudice a produrre i documenti mancanti.

  • art. 16-undecies d.l. n. 179/2012

    richiamato per sostenere la validità dell'attestazione di conformità della copia informatica eseguita dal difensore nel processo civile telematico.

  • art. 16 d.l. n. 179/2012

    richiamato dai ricorrenti in tema di attestazione di conformità delle copie nel processo civile telematico.

  • L. n. 89/2001

    la legge Pinto disciplina il diritto all'equa riparazione per durata irragionevole del processo; la Corte ne applica i requisiti documentali, la competenza e il regime delle spese.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, la documentazione indispensabile deve essere prodotta in forma rituale e idonea a consentire l'accertamento della durata del processo presupposto, delle sue modalità di svolgimento e del comportamento delle parti; in mancanza, la domanda può essere rigettata per insufficienza probatoria.
  • Il principio di non contestazione non supplisce al difetto di regolare produzione documentale quando il giudice deve verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti dell'equa riparazione e la conformità formale degli atti richiesti dalla legge.
  • Nel giudizio di opposizione ex L. n. 89/2001 possono rilevare i limiti di utilizzabilità delle copie informatiche e delle attestazioni di conformità: la copia informatica attestata dal difensore non basta, se manca la catena di autenticazione richiesta per le copie analogiche sottostanti, salvo i casi in cui la documentazione sia stata ritualmente formata.
  • La competenza territoriale nel procedimento di equa riparazione si radica presso la Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice del processo presupposto di merito.
  • La liquidazione delle spese nel procedimento di equa riparazione può comprendere la fase decisoria anche quando la decisione segua una sola udienza, e può includere la fase istruttoria secondo l'assetto giurisprudenziale consolidato richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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