Cassazione Civile, Ordinanza n. 34999/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione immobiliare nella quale fu disposto il deposito di una somma a titolo di indennità di esproprio. In un primo momento il deposito fu riferito a un soggetto indicato catastalmente come proprietario; successivamente intervennero rettifiche e provvedimenti di svincolo contrastanti, con pagamento della somma a favore del privato che poi risultò percettore del deposito. Un diverso soggetto ottenne poi decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero per la somma svincolata erroneamente. Nel giudizio di opposizione, il Ministero chiamò in causa il percettore del deposito per un'eventuale restituzione e quest'ultimo propose domanda riconvenzionale sulle spese; il giudizio venne interrotto per morte dell'originario attore e riassunto solo parzialmente. Il Tribunale ritenne estinto il giudizio di opposizione per riassunzione incompleta e respinse la domanda del chiamato sulle spese. La Corte d'appello confermò il rigetto dell'appello, ritenendo che l'estinzione derivasse dalla mancata riassunzione nei confronti di tutti i soggetti necessari e che non vi fosse soccombenza dell'Amministrazione. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata corretta applicazione del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese, sostenendo che il Ministero non aveva riassunto il giudizio e che la mancata accettazione della rinuncia agli atti non poteva giovargli; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi alla buona fede nell'incasso delle somme e alla rinuncia della controparte alla domanda originaria. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse a seguito della rinuncia del ricorrente. Ha tuttavia esaminato le censure solo ai fini della regolazione delle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero, oltre al contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha inoltre escluso l'inammissibilità prospettata dal controricorrente, perché la sentenza d'appello era di rigetto e non di inammissibilità, ma ha comunque ritenuto entrambe le censure non idonee a colpire la ratio decidendi della decisione impugnata.
Norme richiamate
Richiamati per censurare la regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza; la Corte osserva che i motivi non attaccano la ratio della decisione impugnata, fondata sull'estinzione del giudizio per riassunzione incompleta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso in cassazione, il giudizio può essere definito con declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse; ai fini delle spese, la Corte può comunque far applicazione del principio della soccombenza virtuale.
- Una censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o del riparto delle spese senza aggredire il fondamento effettivo della decisione.
- Nel giudizio sulle spese, la condotta processuale della parte che abbia dato causa all'estinzione per riassunzione incompleta può giustificare la sua condanna alle spese in base alla soccombenza virtuale, anche se la controparte non sia stata espressamente dichiarata soccombente.
- L'omesso esame di fatti allegati è censurabile solo se tali fatti sono davvero decisivi rispetto alla ratio della pronuncia impugnata; se la decisione si fonda su un diverso presupposto processuale, la doglianza resta inidonea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34997/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34998/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35001/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35003/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35004/2023 del 14/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →