Cassazione Civile, Ordinanza n. 35004/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata nel 2003 e ancora pendente. La Corte d’appello, in sede di opposizione, aveva riconosciuto solo un modesto indennizzo non patrimoniale, parametrandolo non al credito ammesso al passivo del de cuius, pari a euro 26.665,13, ma alla sola somma effettivamente distribuita in riparto, euro 338,26. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato: (1) violazione dell’art. 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che il "valore della causa" nel fallimento va commisurato al credito ammesso al passivo e non a quanto poi liquidato nel riparto; (2) omesso esame di fatti/documenti relativi al riparto e alla posizione di credito privilegiato; (3) violazione delle norme sulle spese, per la regolazione effettuata dalla Corte territoriale senza adeguata giustificazione e sotto i minimi tabellari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ai fini dell’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, nel processo fallimentare il parametro del valore della causa non può essere l’importo effettivamente ricevuto dal creditore in sede di riparto, ma il credito ammesso al passivo, poiché il primo dipende da variabili estranee alla natura e consistenza del diritto azionato.
Norme richiamate
è la base normativa della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.
art. 2-bis, commi 1, 2 e 3, L. n. 89/2001
la misura dell’indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, il valore del diritto accertato; nel fallimento tale valore va riferito al credito ammesso al passivo, non alla somma ottenuta nel riparto.
regola l’opposizione avverso il decreto sul ricorso per equa riparazione.
richiamato dai ricorrenti in relazione all’insinuazione al passivo e alla verifica del credito.
richiamato dai ricorrenti nel contesto della verifica del credito ammesso al passivo.
richiamato dai ricorrenti in relazione al concorso e al riparto fallimentare.
richiamato dai ricorrenti nel quadro della dedotta violazione sulla nozione di valore della causa.
richiamato dai ricorrenti nel quadro della dedotta violazione sulla determinazione del valore della causa.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma sul sindacato di legittimità evocata per la violazione di legge e l’omesso esame di fatti decisivi.
richiamato nel terzo motivo sulla regolazione delle spese di lite.
richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alle spese.
art. 4, commi 1, 1-bis, 2 e 5, D.M. n. 55/2014
richiamato per contestare la liquidazione delle spese di lite sotto i minimi tabellari.
Massime di principio
- Nei giudizi di equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, il parametro del "valore della causa" ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 va individuato nel credito ammesso al passivo, non nell’importo concretamente percepito dal creditore in sede di riparto.
- L’ammontare distribuito nel riparto fallimentare non costituisce un criterio idoneo a misurare il valore del diritto ai fini dell’indennizzo, perché dipende da variabili del tutto indipendenti dalla natura e consistenza del credito e dalla posizione del creditore.
- Quando il primo motivo investe la corretta individuazione del parametro normativo per il calcolo dell’equo indennizzo, l’eventuale fondatezza assorbe le ulteriori censure che riguardino fatti di causa o spese, imponendo la cassazione con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto.
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