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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34997/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente e di apertura di credito intrattenuti da una società poi fallita con la banca dal 1977 al 2004. Il fallimento prima, e poi la cessionaria del credito, hanno chiesto la declaratoria di nullità dei contratti di conto corrente e apertura di credito e la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate, previa rideterminazione del saldo. In primo grado il tribunale ha accolto in parte la domanda, ma la corte d'appello, accogliendo l'appello principale della banca e respingendo quello incidentale della controparte, ha ridotto sensibilmente la somma dovuta. La ricorrente principale ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. sul riparto dell'onere della prova e sulla necessità, per la banca, di indicare e provare le rimesse solutorie ai fini dell'eccezione di prescrizione; (2) violazione della L. n. 154/1992 e dell'art. 117 t.u.b. in relazione alla forma scritta dei contratti di apertura di credito anteriori al 1992 e alla possibilità di provarne l'esistenza per presunzioni, oltre che contestazione della tesi secondo cui il limite massimo del fido sarebbe elemento essenziale; (3) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento a documenti e circostanze da cui sarebbe desumibile l'esistenza di affidamenti in conto corrente; (4) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. per mancato rilievo della non contestazione sulla sussistenza degli affidamenti. La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale deducendo violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che sarebbe stato onere della controparte produrre tutti i documenti contrattuali e gli estratti conto per dimostrare gli addebiti illegittimi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che, in tema di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito nei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito, l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse grava sul correntista (o avente causa) che intenda superare l'eccezione di prescrizione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che l'esistenza di un'apertura di credito può essere provata anche per presunzioni quando il contratto sia stato concluso prima della L. n. 154/1992, o quando, pur operando il regime del t.u.b., il cliente non faccia valere la nullità di protezione per difetto di forma; ha inoltre ritenuto errata in diritto l'esclusione aprioristica della prova presuntiva e non decisivo il rilievo che mancasse la determinazione preventiva del limite del fido. Il quarto motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. Il ricorso incidentale della banca è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché investiva questioni non esaminate dalla sentenza impugnata senza adeguata allegazione della loro deduzione nei gradi di merito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese, e con indicazione del principio di diritto sulla prova per presunzioni dell'apertura di credito ai fini della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: in tema di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito in conto corrente assistito da apertura di credito, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse grava sul correntista o suo avente causa.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al dies a quo e alla prescrizione del diritto alla ripetizione; la Corte ribadisce il principio affermato dalle Sezioni Unite sul contenuto dell'eccezione di prescrizione.

  • L. n. 154/1992

    La disciplina introdotta non impedisce, per i rapporti anteriori, la prova per presunzioni dell'apertura di credito; prima della sua entrata in vigore non era richiesta la forma scritta a pena di nullità.

  • art. 117 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    La nullità per difetto di forma è qualificata come nullità di protezione, operante soltanto a vantaggio del cliente, che può scegliere se farla valere o meno.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina temporale della forma scritta; la Corte applica il regime vigente ratione temporis.

  • art. 127, comma 2, t.u.b.

    La nullità di protezione può essere fatta valere solo dal cliente; il mancato rispetto dell'obbligo formale non è opponibile se il cliente intende avvalersi del contratto.

  • art. 2725 c.c.

    Non è applicabile ai contratti di apertura di credito conclusi prima dell'introduzione dell'obbligo di forma scritta a pena di nullità, né, in presenza di nullità di protezione non fatta valere dal cliente, opera come limite alla prova del contratto.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono prove indirette e possono essere utilizzate per dimostrare la conclusione dell'apertura di credito, nei limiti della gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2724 n. 3 c.c.

    Il limite alla prova testimoniale richiamato dall'art. 2725, tramite il rinvio dell'art. 2729, non impedisce la prova per presunzioni quando non è richiesta la forma scritta a pena di nullità o quando la nullità di protezione non viene fatta valere.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per il principio di non contestazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità nel ricorso per cassazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. quanto alle allegazioni e alla non contestazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito relativo a un conto corrente assistito da apertura di credito, se la banca eccepisce la prescrizione, il correntista che intende sottrarsi all'effetto estintivo deve provare che le rimesse contestate avevano natura ripristinatoria e non solutoria.
  • L'eccezione di prescrizione è validamente proposta dalla banca anche senza indicare analiticamente le singole rimesse ritenute prescritte, essendo sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne.
  • L'esistenza di un'apertura di credito può essere dimostrata con prova presuntiva quando il contratto sia anteriore alla L. n. 154/1992, poiché in quel regime non era richiesta la forma scritta a pena di nullità.
  • Anche sotto il vigore dell'art. 117 t.u.b., la nullità per difetto di forma è nullità di protezione e opera soltanto a vantaggio del cliente; se il cliente non la eccepisce e intende avvalersi del contratto, il difetto di forma non gli è opponibile come ostacolo alla prova del rapporto.
  • La prova presuntiva dell'apertura di credito non può essere esclusa in astratto; il giudice di merito deve valutare concretamente se gli elementi allegati e documentati integrino presunzioni gravi, precise e concordanti della volontà negoziale delle parti.
  • Ai fini dell'accertamento dell'apertura di credito, il limite del fido non costituisce elemento essenziale della causa del contratto, potendo lo scoperto concretamente consentito dalla banca rappresentare il contenuto dell'accordo da accertare in fatto.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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