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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35001/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consigliere regionale)

La controversia

La controversia nasce dall’elezione al Consiglio regionale della Calabria per il turno del 3-4 ottobre 2021. La candidata non eletta ha agito per far accertare l’ineleggibilità del candidato proclamato eletto, dipendente di una azienda sanitaria provinciale con qualifica dirigenziale e incarico di alta specializzazione in medicina necroscopica, chiedendone la decadenza e la propria surroga. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello la decisione è stata confermata. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2, comma 1, n. 8, l. n. 154/1981, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di varie fonti contrattuali e organizzative dell’azienda sanitaria, sostenendo che l’incarico svolto dal resistente implicasse funzioni di gestione, direzione e responsabilità assimilabili a quelle apicali e che egli operasse anche quale pubblico ufficiale con capacità di influenza sul corpo elettorale; 2) violazione dell’art. 2, comma 1, n. 11, l. n. 154/1981, assumendo che la norma dovesse applicarsi anche a dipendenti con poteri di rappresentanza, organizzazione o coordinamento, e dunque anche al medico necroscopo; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la sentenza valorizzato le speciali funzioni svolte, il ruolo di responsabile provinciale e il numero di preferenze ottenute nel territorio dell’azienda sanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso perché depositato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. ridotto ex art. 22, comma 11, d.lgs. n. 150/2011, ma ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo perché la Corte territoriale si è correttamente attenuta al principio per cui la causa di ineleggibilità prevista per i dipendenti delle unità sanitarie locali continua a operare, dopo il riordino del SSN, solo per le figure di vertice dell’azienda o per incarichi ad esse assimilabili; nel caso concreto l’incarico di medicina necroscopica non era apicale, riguardava una struttura periferica dell’organizzazione aziendale e non attribuiva piena autonomia, essendo gli obiettivi fissati da un organo superiore. Ha rigettato anche il secondo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.: ha chiarito che il richiamo dell’art. 2, comma 1, n. 11, l. n. 154/1981 alle aziende dipendenti dalla Regione non consente di ricomprendere i dipendenti delle usl/aziende sanitarie al di fuori dell’ipotesi specifica prevista dal n. 8, poiché la disciplina delle ineleggibilità è eccezionale e di stretta interpretazione. Il ricorso è stato quindi respinto, senza statuizione sulle spese per la irrituale costituzione del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, nn. 8 e 11, L. 23 aprile 1981, n. 154

    art. 2, primo comma, nn. 8 e 11

    Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione; per i dipendenti delle aziende sanitarie operano solo nei limiti espressamente previsti dalla norma speciale e, quanto al n. 8, solo per funzioni apicali o assimilabili a quelle dei vertici aziendali.

  • art. 51 Cost.

    La disciplina delle ineleggibilità costituisce deroga al diritto di elettorato passivo e, come tale, non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente come parametri violati nella valutazione delle risultanze istruttorie e documentali.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Il controricorso depositato oltre il termine è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 22, comma 11, secondo periodo, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Il termine per il controricorso è ridotto della metà nelle controversie disciplinate dalla norma.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando la decisione finale sia comunque corretta.

  • art. 3, commi 1-quater, 1-quinquies, 6 e 7, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Confrontate con l’incarico del resistente per escluderne l’assimilabilità alle funzioni di vertice dell’azienda sanitaria.

  • art. 4, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

    Richiamato per distinguere tra delega del direttore sanitario e mera assegnazione dell’ufficio quando le funzioni sono svolte presso la USL.

  • art. 27, comma 1, lett. c), CCNL 1998/2001

    Invocato dalla ricorrente per qualificare le funzioni del resistente.

  • artt. 6 e ss. CCNL 2006/2009

    Invocati dalla ricorrente a sostegno dell’inquadramento dirigenziale e delle attribuzioni funzionali.

  • Piano delle attività medico-legali dell'ASP di Crotone, deliberazione n. 549/2013

    Richiamato dalla ricorrente per descrivere le funzioni del medico necroscopo.

  • Atto aziendale approvato con deliberazione n. 252 del 21 giugno 2016

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la struttura organizzativa e le competenze del resistente.

  • L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 15, comma 1

    Cennata per ricostruire l’originaria configurazione delle USL e il successivo riordino del sistema sanitario.

Massime di principio

  • Le cause di ineleggibilità alla carica elettiva sono norme eccezionali e, come tali, non possono essere applicate in via analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
  • Per i dipendenti delle aziende sanitarie, l’ineleggibilità collegata alla posizione nell’ente opera solo quando il soggetto sia investito di funzioni apicali o ad esse assimilabili, tali da incidere in modo significativo sulla par condicio e sulla libertà di voto.
  • La soppressione di precedenti strutture organizzative del servizio sanitario non elimina automaticamente la causa di ineleggibilità, che continua ad applicarsi alle figure attuali corrispondenti per funzione e potere, ma non può essere estesa a ruoli di livello inferiore.
  • L’applicazione della causa di ineleggibilità richiede una verifica concreta delle attribuzioni effettive, dell’autonomia decisionale e della collocazione dell’incarico nella gerarchia organizzativa, non essendo sufficienti la qualifica dirigenziale in sé, la dimensione territoriale dell’attività o l’efficacia esterna degli atti compiuti.
  • Quando la decisione di merito è corretta nel dispositivo, la Cassazione può correggerne la motivazione senza cassare la sentenza, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFiliazione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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