Cassazione Civile, Ordinanza n. 34998/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003, con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione una maggiore IRES e IRAP sul presupposto dell'indeducibilità di alcune minusvalenze e della conseguente rettifica della perdita dichiarata. La C.T.P. aveva accolto il ricorso della società, ma la C.T.R. del Lazio aveva riformato la decisione, accogliendo l'appello dell'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità ha dapprima depositato istanza di sospensione ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e, successivamente, atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo l'estinzione per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. L'Agenzia delle entrate ha sottoscritto la rinuncia per accettazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificando che era stata effettuata dai difensori muniti di procura speciale e che era stata accettata dall'Avvocatura generale dello Stato per l'Agenzia delle entrate. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza pronunciare sulle spese per effetto dell'espressa adesione della controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso e che la norma ha natura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato solo per l'istanza di sospensione depositata dalla società nel corso del giudizio.
La rinuncia al ricorso, validamente proposta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
L'estinzione del giudizio di cassazione va dichiarata con ordinanza, anche se pronunciata all'esito della pubblica udienza.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In presenza dell'espressa adesione della controricorrente, la Corte non provvede sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il c.d. doppio contributo unificato non si applica quando il relativo presupposto sopravviene alla proposizione del ricorso; la norma è di stretta interpretazione e ha natura lato sensu sanzionatoria/eccezionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata da difensore munito di procura speciale e accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del processo.
- L'estinzione del giudizio di legittimità è dichiarata con ordinanza, anche quando intervenga dopo la discussione in pubblica udienza.
- Se la rinuncia è accettata dalla controparte, la Corte non deve provvedere sulle spese di lite.
- Il c.d. doppio contributo unificato non può essere richiesto quando il presupposto per la sua applicazione si realizzi soltanto dopo la proposizione del ricorso; trattandosi di disposizione eccezionale e sanzionatoria, essa va interpretata restrittivamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34997/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34999/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35001/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35003/2023 del 14/12/2023
- ordinanza_civile · 14 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35004/2023 del 14/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →