Cassazione Civile, Ordinanza n. 32169/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel 2009 alcuni medici specializzandi, che avevano frequentato corsi di specializzazione in anni accademici compresi tra il 1999 e il 2005, agivano contro varie amministrazioni statali chiedendo il riconoscimento dei benefici derivanti dalla disciplina europea sulla formazione specialistica dei medici e dal recepimento interno, in particolare un incremento della remunerazione annua (indicata in circa euro 11.000) per ciascun anno di specializzazione, oltre ai contributi previdenziali e agli ulteriori diritti conseguenziali. Sostenevano che l'Italia avesse dato attuazione tardiva alla normativa europea e avesse comunque differito l'effettiva applicazione del nuovo regime fino all'anno accademico 2006/2007. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello gli specializzandi riproponevano le pretese economiche e denunciavano, in sostanza, anche la lesione del loro "status" e la discriminazione rispetto agli specializzandi successivi al 2006. Nel ricorso per cassazione articolavano due motivi: con il primo denunciavano nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso su una ratio non corrispondente alle domande effettivamente proposte, trascurando il tema dello status e del risarcimento da mancata attuazione della direttiva; con il secondo lamentavano violazione e falsa applicazione del quadro normativo europeo e nazionale (direttive sulla formazione specialistica e d.lgs. n. 368 del 1999, oltre a norme collegate), assumendo che l'adeguata remunerazione e gli altri effetti previsti per i medici specializzandi dovessero essere riconosciuti anche a chi aveva frequentato prima del 2006, per evitare una disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché fondato su una lettura parziale della motivazione d'appello: la Corte territoriale aveva comunque esaminato, almeno sostanzialmente, il tema dello "status" richiamando il consolidato principio secondo cui il rapporto degli specializzandi non è lavoro subordinato né parasubordinato e non consente l'applicazione dell'art. 36 Cost. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la scelta del legislatore di differire la riforma rientra nella discrezionalità legislativa e non integra violazione della normativa comunitaria né una discriminazione sanzionabile; la giurisprudenza consolidata, richiamata anche dalle Sezioni Unite, esclude l'aggiornamento automatico delle borse di studio per gli specializzandi iscritti negli anni 1992/1993-2005/2006. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per omessa pronuncia è stato respinto perché la Corte ha ritenuto che la questione prospettata fosse stata comunque esaminata sostanzialmente dal giudice di merito.
La censura di nullità processuale è stata giudicata non decisiva, perché non idonea a incidere sul contenuto della decisione.
La Corte richiama il filtro di ammissibilità per ricorsi che si pongano contro un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 36 Cost.
Non applicabile al rapporto degli specializzandi, poiché non si tratta di rapporto di lavoro subordinato.
Evocato nel giudizio di merito come base della domanda risarcitoria per mancata attuazione della direttiva; la domanda è stata comunque respinta.
artt. 37, 39, 40, 41 e 46 d.lgs. 368 del 1999
Richiamati dai ricorrenti come disposizioni che avrebbero imposto il nuovo assetto del rapporto di specializzazione; la Corte ha escluso che la loro lettura conducesse al risultato preteso.
Norma invocata nel secondo motivo come parte del quadro regolatorio del rapporto di specializzazione.
art. 6, comma 2, l. 428 del 1990
Norma invocata nel secondo motivo come parte del quadro regolatorio del rapporto di specializzazione.
direttiva CEE n. 93/16/CEE
Richiamata come base europea della disciplina sulla formazione specialistica dei medici; la Corte nega che imponesse il riconoscimento preteso per gli anni precedenti al 2006.
Indicato come attuazione della disciplina europea; la Corte ribadisce che il differimento dell'effettiva riforma al 2006 rientrava nella discrezionalità del legislatore.
Eccepita dalle parti resistenti in sede di merito come prescrizione del diritto risarcitorio.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5
Parte del complessivo blocco degli aggiornamenti delle borse di studio degli specializzandi.
Conversione del d.l. n. 384 del 1992, richiamata nel quadro del blocco degli aggiornamenti.
l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33
Richiamata come norma che concorre al blocco degli aggiornamenti.
l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36
Richiamata come norma che concorre al blocco degli aggiornamenti.
l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66
Richiamata come norma che concorre al blocco degli aggiornamenti.
l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12
Richiamata come norma che concorre al blocco degli aggiornamenti.
Richiamata come norma che concorre al blocco degli aggiornamenti.
Richiamata come norma che concorre al blocco degli aggiornamenti.
Massime di principio
- Il rapporto degli specializzandi medici con strutture universitarie, ospedaliere o ASL ha finalità primariamente formativa e non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; di conseguenza non si applica l'art. 36 Cost. in tema di adeguatezza della retribuzione.
- La direttiva europea sulla formazione specialistica dei medici, prima del suo recepimento completo, non consentiva al giudice nazionale di individuare in via sostitutiva un diverso debitore o di quantificare autonomamente una remunerazione diversa da quella prevista dalla normativa interna vigente.
- La scelta del legislatore di posticipare l'introduzione del nuovo regime economico e contrattuale degli specializzandi rientra nella discrezionalità legislativa e non integra, di per sé, un inadempimento risarcibile né una discriminazione giuridicamente sanzionabile.
- Per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non spetta né l'incremento in relazione al costo della vita né l'adeguamento triennale della borsa, in presenza del blocco normativo degli aggiornamenti succedutosi nel tempo.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia o di nullità processuale deve essere decisiva, cioè idonea a incidere concretamente sulla decisione; non è sufficiente una doglianza meramente formale o astratta.
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