Cassazione Civile, Ordinanza n. 32072/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale proposta ai sensi dell'art. 149 cod. ass. dal danneggiato contro la controparte di circolazione e l'assicuratore. Il giudice di pace, ritenendo non chiarita l'esatta dinamica del sinistro e dunque non superata la presunzione di pari concorso di colpa ex art. 2054, secondo comma, c.c., ha accolto la domanda solo in parte, condannando i convenuti in solido al pagamento di euro 500, oltre accessori e spese compensate per metà. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché vizio motivazionale, perché il giudice di pace avrebbe ingiustificatamente ritenuto generiche le dichiarazioni del teste escusso, che secondo il ricorrente erano invece idonee a provare il fatto storico del sinistro, la dinamica dell'evento e l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente e pregiudiziale il rilievo che la sentenza del giudice di pace, pubblicata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, non era impugnabile con ricorso per cassazione ma solo con appello, anche se resa secondo equità nei limiti di impugnazione previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c. Ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il motivo era comunque inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione del fatto, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità, senza statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati, e ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 149 cod. ass.
individua il titolo della domanda risarcitoria per sinistro stradale avanzata dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della controparte.
art. 2054, secondo comma, c.c.
opera la presunzione di pari concorso di colpa tra i conducenti quando non sia ricostruita con certezza la dinamica del sinistro.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la distribuzione dell'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a rivalutare il fatto.
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe erroneamente valutato le prove, ma la doglianza è stata considerata una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
evocato come parametro del ricorso, ma non idoneo a consentire una revisione del giudizio di fatto nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 380-bis c.p.c.
regola la proposta di definizione anticipata; la Corte ne valorizza la funzione e ritiene applicabile la sanzione prevista dal terzo e quarto comma quando il giudizio sia definito in conformità alla proposta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
consente la trattazione in adunanza camerale a seguito di istanza di decisione dopo la proposta di definizione anticipata.
art. 339, comma 3, c.p.c.
le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono impugnabili con appello a critica limitata, non con ricorso immediato per cassazione.
art. 113, comma 2, c.p.c.
richiamato per qualificare la decisione del giudice di pace come resa secondo equità in ragione del valore della causa.
art. 341 c.p.c.
indica il giudice competente per l'appello avverso la sentenza del giudice di pace.
art. 111, settimo comma, Cost.
non consente, nel caso di sentenza del giudice di pace comunque impugnabile con appello, di proporre ricorso per cassazione ai sensi del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
richiamato in relazione alla possibilità di condanna per lite temeraria; la Corte osserva che, per la sua applicazione ex art. 380-bis, occorre la decisione in conformità alla proposta e la pronuncia sulle spese, qui mancante.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
ritenuto applicabile quando il giudizio sia definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, quale sanzione autonoma disposta a favore della collettività, anche senza costituzione dell'intimato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di inammissibilità, l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 sono, in linea generale, impugnabili con appello e non con ricorso per cassazione; se pronunciate secondo equità, ciò incide solo sui motivi di impugnazione ammissibili in appello, non sul mezzo di impugnazione.
- Non è configurabile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace, neppure invocando l'art. 360, n. 5, c.p.c., quando la decisione sia comunque soggetta ad appello; l'art. 111, settimo comma, Cost. opera per le decisioni non altrimenti impugnabili, non per quelle per le quali esista un mezzo di gravame ordinario limitato nei motivi.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione del fatto, attività riservata al giudice di merito.
- Nel giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la sanzione di cui all'art. 96, quarto comma, c.p.c. può operare come conseguenza autonoma della definizione accelerata, anche in assenza di costituzione della controparte intimata, poiché il presupposto rilevante è la conformità della decisione alla proposta.
- La domanda risarcitoria per sinistro stradale richiede, ai fini del superamento della presunzione di pari concorso di colpa ex art. 2054, secondo comma, c.c., una ricostruzione probatoria chiara e convincente della dinamica del sinistro.
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