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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32067/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il 2009 nei confronti di un soggetto che svolgeva attività di raccolta di puntate per conto di un operatore specializzato. L'Amministrazione ha contestato maggiori redditi sulla base di uno scostamento rispetto all'introito medio degli allibratori operanti nella provincia, dopo che un diverso accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse era stato definito in senso sfavorevole al contribuente, mentre quello sui redditi era stato annullato in primo e in secondo grado. Nel ricorso per cassazione, l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla sospensione necessaria del processo, sostenendo che il giudizio sull'imposta sui redditi dovesse essere sospeso in attesa della definizione del giudizio sull'imposta unica, ritenuto pregiudicante; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 1, comma 67, l. 220/2010, assumendo che la presunzione fondata su tale disposizione dovesse prevalere sulla prova contraria del contribuente; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando un errato riparto dell'onere della prova in relazione alla ritenuta impossibilità concreta di svolgere l'attività nel 2009 per sequestro delle attrezzature e cessazione dell'attività. Il contribuente, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale deducendo: 1) omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell'Agenzia per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; 2) errata liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha escluso che fosse obbligatoria la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., affermando che, in presenza di pregiudizialità tecnica, la sospensione è solo facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., salvo specifiche previsioni normative. Ha inoltre rilevato che la presunzione legale introdotta dall'art. 1, comma 67, l. 220/2010 non era applicabile all'anno d'imposta 2009, con conseguente operatività della sola presunzione semplice ex art. 39 d.P.R. 600/1973, liberamente superabile con prova contraria. Quanto ai motivi secondo e terzo del ricorso principale, li ha dichiarati inammissibili perché volti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del riparto dell'onere della prova, attività preclusa in sede di legittimità. Anche il ricorso incidentale è stato respinto: la mancata condanna per responsabilità aggravata è stata ritenuta implicitamente esclusa dalla motivazione della sentenza di merito, e la liquidazione delle spese è stata giudicata corretta perché effettuata entro i parametri del corretto scaglione di valore, determinato sulle sole maggiori imposte e non anche sulle sanzioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è obbligatoria quando tra i giudizi esiste solo un rapporto di pregiudizialità tecnica e la causa pregiudicante non sia stata definita con giudicato; fuori da specifiche previsioni di legge, il rinvio del processo è facoltativo.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    In caso di pregiudizialità tecnica e pendenza di un giudizio pregiudicante non definitivo, la sospensione può essere disposta facoltativamente.

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    Se sopravviene un conflitto tra giudicati, opera il meccanismo di coordinamento previsto dalla norma.

  • art. 1, comma 67, l. n. 220/2010

    La presunzione legale da essa introdotta non è applicabile retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2011.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Per i periodi anteriori al 2011 l'Amministrazione può procedere all'accertamento mediante presunzioni semplici, che il contribuente può contrastare con prova contraria.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a soggetto diverso da quello onerato; non ricorre, invece, quando si contesti solo la valutazione delle prove ai fini dell'adempimento dell'onere.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti nel ricorso principale e incidentale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per la doglianza di nullità del procedimento e omessa pronuncia.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per lite temeraria può risultare implicitamente respinta quando la decisione è incompatibile con la sua accoglienza.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in tema di regolazione delle spese nel processo tributario.

  • art. 15, secondo comma ter, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato come parametro della censura sulle spese di lite.

  • art. 15, secondo comma quinquies, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato come parametro della censura sulle spese di lite.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    È richiamato in relazione alla liquidazione delle spese.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dalla parte incidentale a sostegno della censura sulle spese di lite.

  • d.m. n. 55/2014

    È richiamato quale criterio per la liquidazione dei compensi difensivi.

  • art. 12, secondo comma, d.lgs. n. 542/1992

    Ai fini del valore della causa tributaria, le sanzioni non si computano, perciò lo scaglione va determinato sulle sole maggiori imposte richieste.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti ma precisa che non si applica, perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di pregiudizialità tecnica tra due giudizi, la sospensione del processo non è automaticamente obbligatoria: fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, il giudice può disporla solo in via facoltativa, applicando l'art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La presunzione legale introdotta da una norma fiscale sopravvenuta non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore.
  • Se l'accertamento fiscale è fondato su presunzioni semplici, il contribuente può superarlo con prova contraria; la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità salvo vizi logici o giuridici.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova tra le parti, non quando si contesti soltanto il modo in cui il materiale istruttorio è stato apprezzato.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, salvo che la censura si traduca in una specifica violazione di legge o in un vizio motivazionale deducibile nei limiti consentiti.
  • La mancata pronuncia su una domanda può ritenersi esclusa anche implicitamente quando la soluzione adottata dal giudice è logicamente incompatibile con l'accoglimento della domanda stessa.
  • Nel processo tributario, il valore della causa si determina sulle sole maggiori imposte richieste con l'atto impugnato, senza computare le sanzioni, ai fini della liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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