Cassazione Civile, Ordinanza n. 32073/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di cartelle di pagamento poste a base di un atto di pignoramento presso terzi. In primo grado il ricorso era stato accolto dalla commissione tributaria provinciale; in appello, però, la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Il secondo motivo, esaminato per ragione più liquida, deduceva violazione degli artt. 101, 112 e 182 c.p.c. e dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo l'illegittimità del rigetto dell'eccezione di difetto di procura generale alle liti in capo al funzionario che aveva difeso l'agente della riscossione in primo e secondo grado. La censura contestava, in sostanza, la validità della difesa tecnica svolta direttamente da un funzionario dell'agente della riscossione, senza difensore abilitato, e la conseguente ammissibilità dell'appello. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'appello proposto dall'agente della riscossione. Ha inoltre condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente e ha compensato le spese con l'Agenzia delle entrate, chiamata in causa solo a fini di litis denuntiatio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo di ricorso.
artt. 101, 112, 182 c.p.c.
richiamati come norme violate per contestare la decisione della CTR e il mancato rilievo del difetto di difesa tecnica/procura.
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte precisa che la norma, introdotta solo dal d.lgs. n. 156/2015 e vigente dall'1.1.2016, non era applicabile ratione temporis al caso deciso.
art. 12, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato
la disposizione conferma l'obbligo generale di difesa tecnica nel processo tributario e non introduce una deroga per il concessionario della riscossione.
art. 12, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare che l'inammissibilità per difetto di assistenza tecnica consegue alla mancata nomina del difensore nonostante l'ordine del giudice.
art. 82 c.p.c.
richiamato come norma generale che esige la difesa tecnica, salvo specifiche deroghe di stretta interpretazione.
art. 41 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
menzionato come unica ipotesi, salvo modifiche, in cui sono previste tassative eccezioni alla regola della difesa tecnica della concessionaria della riscossione.
art. 384 c.p.c., primo comma
utilizzato per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 6 d.P.R. 30 ottobre 1933, n. 1611
citato per escludere l'applicazione del foro dello Stato alle concessionarie della riscossione.
art. 11 d.P.R. 30 ottobre 1933, n. 1611
citato per escludere l'applicazione delle regole di notifica all'Avvocatura dello Stato nei confronti dell'agente della riscossione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il concessionario del servizio di riscossione non può stare in giudizio direttamente tramite propri dipendenti o funzionari, salvo tassative previsioni di legge; la disciplina generale impone la difesa tecnica da parte di un difensore abilitato.
- Le norme che derogano all'obbligo della difesa tecnica sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione estensiva o analogica.
- Quando la parte è stata già resa edotta della necessità della difesa tecnica e persiste a stare in giudizio senza difensore abilitato, il giudice può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione senza previo invito alla regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.
- Se il vizio rilevato comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- Nel processo tributario, l'art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992, che consente all'agente della riscossione di stare in giudizio direttamente o mediante struttura territoriale sovraordinata, non si applica retroattivamente ai giudizi precedenti la sua entrata in vigore.
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