Cassazione Civile, Ordinanza n. 32064/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal disconoscimento, da parte dell'Ufficio, di parte della variazione in diminuzione dichiarata per l'anno 2010 da una società operante nel settore della lavanderia industriale, poi incorporata dalla ricorrente, che aveva acquistato macchinari da società scandinave con filiali in Italia fruendo della detassazione per investimenti in impianti tecnologici prevista dall'art. 5 del d.l. n. 78/2009. L'Amministrazione ha ritenuto che gli investimenti non fossero stati 'fatti' entro il 30 giugno 2010, poiché a tale data risultavano emesse le fatture ma la spedizione dei beni e la loro messa in opera sarebbero avvenute successivamente; ha quindi recuperato a tassazione parte dell'agevolazione e irrogato sanzioni. La ricorrente ha impugnato la sentenza regionale articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 5 d.l. n. 78/2009, dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 1376 c.c., sostenendo che l'investimento si considera effettuato con la consegna dei beni presso il magazzino del venditore, irrilevante la successiva spedizione o installazione presso l'acquirente; 2) nullità della motivazione per motivazione apparente e travisamento della prova, deducendo che la consegna era avvenuta il 30 giugno 2010 presso il magazzino della venditrice come da verbale di consegna; 3) violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, per omesso adeguamento allo ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ha rigettato il secondo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, affinché si uniformi al principio di diritto secondo cui, ai fini dell'agevolazione di cui all'art. 5 d.l. n. 78/2009, l'investimento è 'fatto' entro il 30 giugno 2010 se il bene è entrato nella disponibilità dell'acquirente entro tale data, senza che sia necessaria la messa in opera del macchinario. La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, reputando la sentenza regionale non apparente, e ha escluso che vi fosse un reale travisamento della prova, poiché la questione verteva sulla qualificazione giuridica del momento di consegna ai fini dell'agevolazione. Le sanzioni dovranno eventualmente essere rideterminate dal giudice di rinvio sulla base della nuova valutazione dell'investimento agevolabile.
Norme richiamate
art. 5 d.l. n. 78/2009
"investimenti [...] fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010"
La locuzione 'investimenti fatti' indica il momento in cui il bene entra nella disponibilità dell'acquirente; non è richiesta la messa in opera o l'entrata in funzione del macchinario.
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
È richiamato come criterio di imputazione temporale fondato su consegna o spedizione dei beni, coerente con il momento di effettuazione dell'investimento ai fini tributari.
art. 1376 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'idea che il trasferimento del bene rilevi al momento della consegna; la Corte lo menziona nel quadro del primo motivo accolto.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manchi del tutto o sia meramente apparente; nel caso concreto la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Il giudice di merito deve esporre i motivi della decisione; qui la motivazione è stata ritenuta adeguata.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La censura è stata ricondotta non a un vero travisamento della prova, ma a una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.
art. 1 d.lgs. n. 471/1997
È invocato per la disciplina sanzionatoria e il possibile favor rei, ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per il vizio di motivazione apparente e per il dedotto travisamento della prova.
art. 14 disp. prel. c.c.
Richiamato per ribadire che le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali che subordinano il beneficio a investimenti 'fatti' entro una certa data, il momento rilevante coincide con l'acquisizione della disponibilità del bene da parte dell'acquirente, non con la successiva installazione o messa in opera, salvo che la norma preveda espressamente un diverso criterio.
- Quando una norma tributaria richiama il concetto di investimento effettuato senza ulteriori specificazioni, la consegna del bene e la sua entrata nella sfera di disponibilità del contribuente costituiscono, di regola, il momento di effettuazione rilevante ai fini fiscali.
- La motivazione è solo apparente, e dunque nulla, se non consente di ricostruire la ratio decidendi; non ricorre invece il vizio quando il giudice di merito affronti i motivi di gravame e fornisca una ricostruzione logica della questione decisiva.
- In sede di legittimità non è ammissibile la censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del travisamento della prova, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa.
- L'accoglimento del motivo che incide sul presupposto dell'agevolazione assorbe le questioni relative al trattamento sanzionatorio, che dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio sulla base del nuovo assetto della pretesa tributaria.
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