Cassazione Civile, Ordinanza n. 32061/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, nel 2015, di una cartella di pagamento intestata a una società in accomandita semplice già cancellata dal registro delle imprese, ma notificata alla socia accomandataria illimitatamente responsabile. La cartella richiamava un precedente avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2004, già impugnato dalla società e definitivamente confermato con sentenza passata in giudicato. La contribuente ha impugnato la cartella sostenendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 36 d.P.R. 602/1973 e 2495 c.c., perché l’ufficio avrebbe dovuto emettere una nuova cartella intestata al suo nominativo e non alla società estinta; con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 7 l. 212/2000, lamentando che l’atto sarebbe stato a lei non intestato e comunque incomprensibile nei calcoli, soprattutto per l’aumento dell’importo richiesto rispetto alla somma originaria iscritta a ruolo, con specifico riferimento agli interessi applicati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la decisione di merito, correggendone e integrandone la motivazione ex art. 384, ult. comma, c.p.c. Ha ritenuto valido il notificare alla socia accomandataria una cartella intestata alla società estinta, perché nelle società di persone la cancellazione determina un fenomeno successorio per cui i soci subentrano nei debiti sociali inadempiuti; non è quindi necessaria l’emissione di una nuova cartella formalmente intestata al socio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato sia la sua inammissibile commistione di censure ex art. 360 c.p.c. sia, comunque, l’insufficienza della doglianza sulla motivazione della cartella, richiamando il principio secondo cui, se la cartella segue un precedente atto che ha già determinato il debito, è sufficiente il richiamo a tale atto e l’indicazione degli accessori maturati. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della cartella; la Corte non ne accoglie la lettura, ritenendo valida la notifica della cartella intestata alla società estinta alla socia illimitatamente responsabile.
La Corte afferma che l'estinzione della società comporta un fenomeno successorio anche per le società di persone, con subentro dei soci nei debiti sociali inadempiuti.
La Corte, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite, afferma che la cartella è sufficientemente motivata se segue un atto che ha già determinato il quantum e indica gli accessori maturati.
La motivazione dell'atto impositivo è ritenuta sufficiente quando la cartella rinvia al precedente accertamento e specifica la somma dovuta per accessori; non occorre l'indicazione analitica dei singoli saggi di interesse.
La Corte ribadisce che è inammissibile la mescolanza di censure eterogenee e incompatibili nello stesso motivo di ricorso per cassazione, perché il giudizio di legittimità è a critica vincolata.
La Corte conferma la decisione impugnata correggendone e integrandone la motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La cartella di pagamento intestata a una società estinta può essere validamente notificata a un socio illimitatamente responsabile, poiché l'estinzione della società produce un fenomeno successorio che trasferisce ai soci le obbligazioni sociali inadempiute.
- Nei ricorsi per cassazione è inammissibile la sovrapposizione nello stesso motivo di censure eterogenee e incompatibili riconducibili ai diversi numeri dell'art. 360 c.p.c., perché il motivo deve essere specifico, tassativo e tecnicamente autosufficiente nella sua qualificazione.
- Quando la cartella segue un precedente atto impositivo che ha già definito il debito d'imposta, la motivazione può essere soddisfatta mediante il richiamo a quell'atto e l'indicazione dell'importo degli accessori maturati; non è necessaria una esposizione analitica dei singoli criteri di calcolo degli interessi.
- La doglianza sulla pretesa eccedenza dell'importo richiesto deve essere puntuale e confrontarsi con le componenti effettive del carico iscritto a ruolo; una contestazione generica dell'ammontare non è idonea a censurare validamente la decisione impugnata.
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