Cassazione Civile, Ordinanza n. 18331/2026 del 07/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di una società, ai fini IRES, IRAP e IVA, perché l'Ufficio contestava costi e detrazioni riferiti a fatture ritenute fittizie, in particolare per prestazioni che sarebbero state rese da soggetti diversi e senza adeguata prova documentale dell'effettività delle operazioni. La CTP rigettava il ricorso della società; la CTR confermava il rigetto richiamando la sentenza di primo grado e ritenendo inattendibile il pagamento di una somma molto elevata tramite datio in solutum con dazione di preziosi e priva di prova scritta la prestazione riferita a una persona fisica. La società proponeva poi ricorso per revocazione contro la sentenza d'appello, sostenendo un errore revocatorio nella percezione dei fatti e un contrasto di giudicati rispetto ad altre annualità, ma la CTR dichiarava inammissibile la revocazione. In Cassazione la società impugnava entrambe le decisioni con quattro motivi per ciascun ricorso: contro la sentenza sulla revocazione deduceva motivazione apparente, violazione delle norme sull'errore revocatorio e sul giudicato; contro la sentenza d'appello deduceva, tra l'altro, l'efficacia di giudicati favorevoli relativi ad anni precedenti, l'omessa pronuncia su vari motivi di appello (vizi dell'avviso, del procedimento e delle sanzioni), la motivazione apparente su alcuni capi e la violazione delle norme tributarie e dell'onere della prova. La Corte ha riunito i ricorsi, ha rigettato integralmente il ricorso avverso la sentenza di revocazione, mentre ha accolto parzialmente il ricorso contro la sentenza d'appello limitatamente ai motivi relativi all'omessa pronuncia su alcuni capi e alla motivazione apparente sul punto dell'assoluzione penale, cassando con rinvio per nuovo esame.
La decisione
La Corte ha disposto la riunione dei due ricorsi. Ha rigettato il ricorso iscritto al n. RG 26478/2017 contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo insussistenti sia l'errore revocatorio sia il dedotto contrasto di giudicati, perché la motivazione della CTR era esistente e la doglianza investiva in realtà valutazioni di diritto e di merito censurabili solo con cassazione. Ha invece accolto parzialmente il ricorso iscritto al n. RG 9879/2017 contro la sentenza d'appello: ha ritenuto infondato il primo motivo sull'efficacia del giudicato esterno per annualità diverse, ha accolto il secondo motivo per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello relativi alla validità dell'avviso, al procedimento e alle sanzioni, ha accolto nei limiti indicati il terzo motivo per motivazione apparente quanto alla rilevanza dell'assoluzione penale, e ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto a rivalutare il merito e le prove. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre posto a carico della ricorrente, per il ricorso rigettato, l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La riunione dei ricorsi per cassazione contro la sentenza d'appello e contro la decisione sulla revocazione è stata disposta in via analogica, per connessione tra i provvedimenti impugnati.
È stato richiamato come norma del ricorso per cassazione per delimitare i diversi vizi denunciati: motivazione apparente, violazione di legge, nullità per omessa pronuncia e censure di merito inammissibili.
La motivazione mancante o solo apparente determina nullità della sentenza solo quando è del tutto assente o incomprensibile, non quando sia semplicemente sintetica o ritenuta insufficiente.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.
L'errore revocatorio riguarda solo una svista percettiva su un fatto storico non controverso, decisivo e risultante in modo incontrovertibile dagli atti, non una valutazione giuridica o probatoria.
Il rimedio revocatorio per contrasto di giudicati non è esperibile quando la questione del giudicato sia stata ritualmente dedotta nel giudizio di merito, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione.
Il giudicato esterno può precludere il riesame di un punto fondamentale comune a più cause, ma in materia tributaria opera solo se riguarda elementi costitutivi tendenzialmente permanenti o questioni di diritto/fatto comuni, non fatti variabili per singolo periodo d'imposta.
L'omessa pronuncia su specifici motivi di appello integra nullità della sentenza quando il giudice non si sia affatto pronunciato su domande o eccezioni ritualmente introdotte.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare il metodo accertativo fondato su presunzioni in materia di imposte dirette.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso nell'ambito delle censure al quadro normativo dell'accertamento fiscale.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso nell'ambito delle censure al quadro normativo dell'accertamento fiscale.
Richiamato per contestare il disconoscimento della deducibilità dei costi e la rilevanza delle operazioni contestate.
art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per contestare la disciplina IVA applicata alle operazioni ritenute inesistenti.
Richiamato per contestare il trattamento ai fini IRAP delle operazioni contestate.
La Corte ribadisce che, nelle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere di provare la fittizietà dell'operazione grava sull'Amministrazione, mentre il contribuente deve fornire prova rigorosa contraria.
Richiamato nel motivo di appello per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato nel motivo di appello per contestare l'acquisizione dei dati posti a base dell'accertamento.
Richiamato nel motivo di appello per sostenere l'inapplicabilità delle sanzioni alla fattispecie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente per il ricorso rigettato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto storico incontroverso, risultante in modo certo dagli atti; non ricorre quando la censura riguarda l'apprezzamento delle prove o la qualificazione giuridica del fatto.
- La revocazione per contrasto di giudicati non è uno strumento sostitutivo dell'appello o del ricorso per cassazione: se il giudicato esterno è stato dedotto nel giudizio di merito, l'eventuale erronea decisione sulla sua rilevanza va censurata con ricorso per cassazione, non con revocazione.
- In materia tributaria il giudicato esterno può esplicare efficacia preclusiva anche tra annualità diverse solo quando il punto deciso riguardi un elemento costitutivo tendenzialmente permanente o una questione comune e non fatti variabili da periodo a periodo.
- La motivazione è meramente apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico della decisione; non basta che sia sintetica o condivisibile solo in parte, purché renda percepibile la ratio decidendi.
- L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice di merito tralascia del tutto di esaminare un motivo di appello o una domanda/eccezione ritualmente proposta e non sia possibile desumere un rigetto implicito da argomentazioni incompatibili.
- Nelle controversie su fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà dell'operazione con elementi anche presuntivi, mentre il contribuente non può limitarsi alla regolarità formale di fatture e scritture, ma deve offrire prova rigorosa dell'effettività dell'operazione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o la rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18332/2026 del 07/06/2026
- ordinanza_civile · 7 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18334/2026 del 07/06/2026
- ordinanza_civile · 7 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18335/2026 del 07/06/2026
- ordinanza_civile · 7 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18336/2026 del 07/06/2026
- ordinanza_civile · 7 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18337/2026 del 07/06/2026
- ordinanza_civile · 7 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18338/2026 del 07/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →