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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18334/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da una condanna pronunciata nei confronti dell’ex amministratrice di un condominio per il danno derivante dall’aggravamento di una situazione debitoria per consumi idrici anomali riferiti a un periodo compreso tra luglio 2011 e febbraio 2013. Secondo i giudici di merito, l’amministratrice, avendo ricevuto già nell’aprile 2012 la prima fattura da cui emergevano consumi superiori all’ordinario, era rimasta inerte per circa sette mesi senza attivarsi per accertare le cause dell’anomalia, così contribuendo all’aggravamento del danno. La domanda di manleva proposta nei confronti dell’amministratore subentrante era stata rigettata, così come la domanda del condominio nei confronti di quest’ultimo. In cassazione l’ex amministratrice ha proposto quattro motivi: violazione degli artt. 99, 101, 112, 115 c.p.c. e 2967 c.c.; violazione degli artt. 2727, 2729 e 2967 c.c.; violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 1130 e 2967 c.c. Le parti resistenti hanno eccepito anche l’improcedibilità del ricorso per tardivo deposito ex art. 369 c.p.c. e la tardività dell’impugnazione per decorso del termine breve ex artt. 325 e 327 c.p.c., sostenendo che la sentenza d’appello era stata notificata via PEC e che, per la pluralità di parti con litisconsorzio processuale determinato dalla chiamata in garanzia, la notifica fatta da una parte faceva decorrere il termine breve nei confronti di tutte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, in violazione dell’art. 369 c.p.c. Ha inoltre osservato che, comunque, l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’impugnazione era fondata, poiché il ricorso era stato notificato dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d’appello. La Corte ha richiamato il principio dell’unitarietà del termine per impugnare nei giudizi con pluralità di parti e litisconsorzio processuale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito senza esame dei motivi di merito; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura nei motivi di ricorso, senza esame nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato solo come norma asseritamente violata nel primo motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova nei motivi di ricorso.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per contestare il ragionamento presuntivo dei giudici di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare l’uso delle presunzioni semplici da parte della Corte d’appello.

  • art. 1130 c.c.

    Richiamato come norma relativa ai doveri dell’amministratore di condominio, oggetto del quarto motivo.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione.

  • art. 325 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto fondata anche l’eccezione di tardività, perché il ricorso era stato notificato oltre il termine breve.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dalle parti resistenti in relazione alla decadenza dall’impugnazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come rito di trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo di cassazione il deposito del ricorso deve avvenire nel termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c.; il suo superamento comporta l’improcedibilità del ricorso, a prescindere dall’esame dei motivi di merito.
  • Nei giudizi con pluralità di parti in cui sussista litisconsorzio processuale, la notificazione della sentenza effettuata da una sola parte fa decorrere il termine breve per impugnare nei confronti di tutte le parti coinvolte.
  • La tardiva proposizione del ricorso per cassazione, quando sia maturata la decadenza dal termine breve, preclude l’esame delle censure ed espone alla definitività della decisione impugnata.
  • Quando l’impugnazione è definita in rito per improcedibilità o tardività, la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratore di condominio
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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